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Art. 462 c.p.c. – Patrocinio

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.

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