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Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto. (171) (173) 178

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;. (113a) (115) (116)

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

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Giurisprudenza sull'Art. 479 c.p.c.

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