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Art. 48 c.p.c. – Sospensione dei processi

Codice di procedura civile (c.p.c.)

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. (171) 173

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

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Giurisprudenza sull'Art. 48 c.p.c.

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