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Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell'efficacia del precetto

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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