Art. 484 c.p.c. – Giudice dell'esecuzione
L'espropriazione è diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (88) (90)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 . 90
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
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