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Art. 488 c.p.c. – Fascicolo dell'esecuzione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo informatico , nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. 178

Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.

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