Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli che richiamano questo articolo

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.