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Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato ... due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. 178

La ricusazione sospende il processo.

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Giurisprudenza sull'Art. 52 c.p.c.

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