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Art. 520 c.p.c. – Custodia dei mobili pignorati

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina. (88) (90) 155

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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