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Art. 522 c.p.c. – Compenso del custode

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

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