Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 547 c.p.c.

3

Articoli che richiamano questo articolo

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.