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Art. 554 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.(88)90

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

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