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Art. 558 c.p.c. – Limitazione dell'espropriazione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

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