Art. 568 c.p.c. – Determinazione del valore dell'immobile
Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
Articoli richiamati
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 503Modi della vendita forzata
- Art. 569Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
- Art. 569-bisModalità della vendita diretta
- Art. 570Avviso della vendita
- Art. 576Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
- Art. 591Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto). (148
- Art. 591-bisDelega delle operazioni di vendita
- Art. 600Convocazione dei comproprietari