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Art. 582 c.p.c. – Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale . In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso , salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis . 178

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