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Art. 588 c.p.c. – Termine per l'istanza di assegnazione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione , per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo. (113a) (115) (116) (148) 150

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