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Art. 59 c.p.c. – Attività dell'ufficiale giudiziario

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

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