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Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente .113a

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