Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente .113a
Articoli richiamati
1