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Art. 613 c.p.c. – Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.(88)90

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