Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Articoli richiamati
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- Art. 194Attività del consulente
- Art. 441Assistenza del consulente tecnico
- Art. 463Assistenza del consulente tecnico
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