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Art. 629 c.p.c. – Rinuncia

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

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Giurisprudenza sull'Art. 629 c.p.c.

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