Art. 629 c.p.c. – Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
Giurisprudenza sull'Art. 629 c.p.c.
1
Articoli richiamati
1