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Art. 643 c.p.c. – Notificazione del decreto

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

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