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Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Codice di procedura civile (c.p.c.)

In breve

L'art. 647 c.p.c. stabilisce che, se l'opposizione a un decreto ingiuntivo non è stata proposta nel termine previsto, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha emesso il decreto, su richiesta anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel caso di mancata opposizione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione se risulta o appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Una volta dichiarato esecutivo il decreto, l'opposizione non può più essere proposta né proseguita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650, e l'eventuale cauzione prestata viene liberata.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.(88)90

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 647 c.p.c.

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