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Art. 658 c.p.c. – Intimazione di sfratto per morosità

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il locatore può intimare al conduttore , all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. 178

Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

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Giurisprudenza sull'Art. 658 c.p.c.

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