Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 685 c.p.c. – Vendita delle cose deteriorabili

Codice di procedura civile (c.p.c.)

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.