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Art. 691 c.p.c. – Contravvenzione al divieto del giudice

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

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