Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 700 c.p.c. – Condizioni per la concessione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

In breve

L'art. 700 c.p.c. consente a chi teme fondatamente che, durante il tempo necessario per far valere il proprio diritto con un giudizio ordinario, questo subisca un pregiudizio imminente e irreparabile, di chiedere al giudice con ricorso i provvedimenti d'urgenza ritenuti più idonei, secondo le circostanze, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito. La norma si applica al di fuori dei casi già disciplinati da altre sezioni del medesimo capo, operando quindi come rimedio residuale per la tutela cautelare, finalizzato a preservare provvisoriamente la situazione finché non intervenga la decisione definitiva sul diritto fatto valere.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 700 c.p.c.

48

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.