Art. 756 c.p.c. – Custodia delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
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Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.