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Art. 761 c.p.c. – Accesso nei luoghi sigillati

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi. (88) 90

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