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Art. 765 c.p.c. – Ufficiale procedente

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116 . (88) (90) (155) (160) (179)

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