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Art. 776 c.p.c. – Consegna delle cose mobili inventariate

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre. (88) 90

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