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Art. 808-bis c.p.c. – Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

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