Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 84 c.p.c. – Poteri del difensore

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.