Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Giurisprudenza sull'Art. 86 c.p.c.
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2011-04-06
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