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Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

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Giurisprudenza sull'Art. 86 c.p.c.

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