Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
In breve
L'art. 93 c.p.c. consente al difensore munito di procura di chiedere che, nella stessa sentenza di condanna alle spese, queste siano distratte in suo favore e degli altri difensori, per gli onorari non riscossi e le spese dichiarate anticipate. Finché il difensore non abbia ottenuto il rimborso attribuitogli, la parte può chiedere al giudice, con le forme previste per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver già soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.