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LA COSTITUZIONE

In breve

Questa legge è la Costituzione della Repubblica di Lituania, approvata tramite referendum il 25 ottobre 1992 e in vigore dal 2 novembre 1992. Stabilisce i principi fondamentali dello Stato lituano, i diritti e le libertà delle persone, e l'organizzazione dei poteri statali.

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LA COSTITUZIONE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA [con le modifiche e le integrazioni fino al 1 giugno 2006] Sommario LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA PARTE I...... LO STATO LITUANO............................. 9 PARTE II.... LO STATO E LA PERSONA.................. 13 PARTE III... LA SOCIETA’ E LO STATO................. 19 PARTE IV... L’ECONOMIA NAZIONALE E IL LAVORO....................................... 22 PARTE V..... IL SEIM................................................ 25 PARTE VI... IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA...................................... 35 PARTE VII.. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA............... 43 PARTE VIII................. LA CORTE COSTITUZIONALE    47 PARTE IX... LA CORTE............................................ 51 PARTE Х..... L’AUTOGESTIONE LOCALE ED AMMINISTRAZIONE       56 PARTE XI... LE FINANZE E IL BILANCIO DELLO STATO..................................... 58 PARTE XII.. IL CONTROLLO STATALE.................. 61 PARTE XIII.................... LA POLITICA ESTERA E LA DIFESA DELLO STATO....................... 62 PARTE XIV. LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE................................... 67 .................... LE DISPOSIZIONI FINALI.................. 69 LA PARTE COMPONENTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA LA LEGGE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “DELLO STATO LITUANO”..................................... 72 L’ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “DI NON ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ALLE ALLEANZE POST SOVIETICHE ORIENTALI”............................ 74 LA LEGGE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “SULLA PROCEDURA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA”.......................................................... 76 L’ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “DELL’APPARTENENZA DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ALL’UNIONE EUROPEA”......................................... 79 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA approvata dai cittadini della Repubblica di Lituania al referendum il 25 ottobre 1992 la Costituzione della Repubblica di Lituania e’ entrata in vigore il 2 novembre 1992 IL POPOLO LITUANO – fondato lo Stato lituano tanti secoli fa, – basando il suo fondamento di diritto sugli Statuti lituani e sulle Costutuzioni della Repubblica di Lituania, – difenduto risolutamente la sua liberta’ ed indipendenza da secoli, – mantenuto il suo spirito, la lingua materna, la scrittura ed usi, – incarnando il diritto naturale d’uomo e di Popolo vivire e creare liberamente sulla terra dei suoi genitori ed antenati – nello Stato lituano indipendente, – provvedendo alla concordia nazionale sulla terra della Lituania, – aspirando alla societa’ civile aperta, giusta, armonica ed allo Stato di diritto, a volonta’ dei cittadini dello Stato rigenerato della Lituania approva e proclama la COSTITUZIONE presente PARTE I LO STATO LITUANO Articolo 1 Lo Stato lituano e’ una repubblica democratica indipendente. Articolo 2 Lo Stato della Lituania si crea dal Popolo. La sovranita’ appartiene al Popolo. Articolo 3 Nessuno puo’ limitare oppure restringere la sovranita’ del Popolo, appropriarsi la volonta’ sovrana che’ appartiene a tutto il Popolo. Il Popolo ed ogni cittadino ha il diritto di fare opposizione a qualsiasi persona che attenta all’indipendenza, all’integrita’ territoriale, all’ordinamento costituzionale dello Stato lituano in modo forzato. Articolo 4 La volonta’ sovrana suprema il Popolo realizza direttamente oppure tramite i proprii rappresentanti elegtti in modo democratico. Articolo 5 Il potere statale nella Lituania viene esercita dal Seim, dal Presidente della Repubblica e dal Governo, dalla Corte. I pieni poteri si limitano dalla Costituzione. Le istituzioni statali servono il popolo. Articolo 6 La Costituzione e’ un atto unitario ed applicato direttamente. Ciascuno puo’ difendere i suoi diritti basandosi sulla Costituzione. Articolo 7 Qualsiasi legge o un altro atto sono invalidi se non corrispondono alla Costituzione. Esclusivamente le leggi annunciate sono valide. La legge non ammette l’ignoranza. Articolo 8 La presa del potere statale oppure il suo istituto in modo forzato e’ un atto anticostituzionale, illegale ed invalido. Articolo 9 Le piu’ importanti questioni secondo la vita dello Stato e del Popolo si decidono al referendum. Il referendum viene dichiarato dal Seim nei casi stabiliti dalla legge. Il referendum viene anche dichiarato alla richiesta non meno di 300 mila dei cittadini che hanno il diritto elettorale. La procedura della dichiarazione ed organizzazione del referendum viene stabilita dalla legge. Articolo 10 Il territorio dello Stato lituano e’ unitario e non si divide in qualsiasi formazioni statali. Le frontiere dello Stato lituano possono essere cambiate esclusivamente in conformita’ del trattato internazionale della Repubblica di Lituania dopo la sua ratifica a 4/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Articolo 11 Le unita’ amministrative del territorio dello Stato lituano e le sue frontiere vengono stabilite dalla legge. Articolo 12 La cittadinanza della Repubblica di Lituania si acquisisce secondo la nascita e secondo gli altri motivi stabiliti dalla legge. Nessuno puo’ essere il cittadino della Repubblica di Lituania e di un altro stato contemporaneamente, ad eccezione dei certi casi stabiliti dalla legge. La procedura d’acquisizione e di perdita della cittadinanza viene stabilita dalla legge. Articolo 13 Lo Stato lituano tutela i suoi cittadini all’estero. Non e’ ammessa l’estradizione del cittadino della Repubblica di Lituania ad un altro stato se non e’ stabilito un altro dal trattato internazionale della Repubblica di Lituania. Articolo 14 La lingua ufficiale e’ la lingua lituana. Articolo 15 I colori della bandiera nazionale sono giallo, verde, rosso. Lo stemma nazionale e’ bianco Vytis in campo rosso. L’applicazione dello stemma nazionale e la bandiera nazionale viene stabilita dalle leggi. Articolo 16 L’inno nazionale e’ “Tautiška giesmė” di Vinco Kudirkos. Articolo 17 Il capitale della Repubblica di Lituana e’ Vilnius – il capitale storico plurisecolare della Lituania. PARTE II LO STATO E LA PERSONA Articolo 18 I diritti e le liberta’ della persona sono naturali. Articolo 19 Il diritto della persona alla vita si difesa dalla legge. Articolo 20 La liberta’ personale e’ inviolabile. Nessuno puo’ essere sottoposto ad arresto o detenzione arbitrarii. Non e’ ammessa qualsiasi altra restrizione della liberta’ personale, se non per atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La persona che e’ stata fermata al posto di reato deve essere portata alla corte entro 48 ore, dove nella presenza della persona arrestata si dicide la questione della fondatezza d’arresto. In caso di mancata sentenza della corte secondo l’arresto, la persona arrestata si libera immediatamente. Articolo 21 La personalita’ d’uomo e’ inviolabile. La dignita’ umana si difesa dalla legge. E’ proibito sottoporre la persona a torture, causare un trauma fisico, offendere la sua dignita’, nonche’ stabilire tali punizioni. All’insaputa di persona e senza il suo consenso volontario la persona non puo’ essere sottoposta ad esperimento scientifico o medico. Articolo 22 La vita privata e’ inviolabile. La corrispondenza, le conversazioni telefoniche, le comunicazioni telegrafice ed ogni altra forma di comunicazione della persona sono inviolabile. L’informazione sulla vita privata della persona si puo’ raccogliere soltanto per atto motivato della corte e in conformita’ della legge. La legge e la corte tutelano la persona contro l’ingerenza arbitraria oppure illegale nella sua vita privata e nella sua vita famigliare, contro l’attentato alla sua dignita’ ed onore. Articolo 23 La proprieta’ e’ inviolabile. I diritti di proprieta’ si difendono dalla legge. La confisca della proprieta’ si e’ ammessa soltanto secondo la procedura stabilita dalla legge per bisogni sociali ed in caso del risarcimento equo. Articolo 24 Il domicilio della persona e’ inviolabile. L’entrata nell’alloggio senza il consenso d’inquilino non e’ ammessa se non per la sentenza della corte oppure secondo la procedura stabilita dalla legge in caso di necessita’ per garantire l’ordine pubblico, l’arresto un reo, il salvataggio di vita, la salute o la proprieta’ della persona. Articolo 25 La persona ha il diritto di avere le sue proprie convinzioni e di manifestarle liberamente. Gli ostacoli nella ricerca, nell’ottenimento e nella diffusione dell’informazione ed idee non sono ammessi. La liberta’ di manifestare i pensieri, ricevere e dar diffusione all’informazione non puo’ essere limitata se non per legge, e se questo e’ necessario per la difesa il salute, la dignita’ ed onore, la vita privata, la moralita’ della persona e l’ordinamento costituzionalistico. La liberta’ di manifestare i pensieri e dar diffusione all’informazione non e’ incompatibile con gli atti delittuosi – la fomentazione dell’odio nazionale, razziale, religioso o sociale, la violenza e discriminazione, con la calunnia e disinformazione. Il cittadino ha il diritto di ottenere l’informazione di lo stesso presso le istituzioni statali secondo la procedura stabilita dalla legge. Articolo 26 La liberta’ di idee, culto e coscienza non puo’ essere limitata. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale oppure associata, di professarne in privato o in pubblico, compiere le pratiche di religione, esercitare il culto ed insegnarlo. Nessuno non puo’ ne’ sottoporre una persona alla costrizione ne’ costringerla a scegliere o professare qualsiasi religione o fede. La liberta’ della persona di professare e propagare una religione o fede non puo’ essere limitata se solo non per legge e soltanto in caso di necessita’ di garantire la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute e moralita’ delle persone, anche gli altri diritti fondamentali e le liberta’ della persona. I genitori e tutori si provvedono liberamente dell’educazione religioso e morale dei bambini e tutelati secondo le sue proprie convinzioni. Articolo 27 Il reato oppure l’inadempimento delle leggi non possono essere giustificati dalle convinzioni personali, dalla religione o fede professanti. Articolo 28 Realizzando i proprii diritti e godendo le proprie liberta’, l’uomo e’ obbligato rispettare la Costituzione e le leggi della Repubblica di Lituania, non limitare i diritti e le liberta’ degli altri. Articolo 29 Tutti i uomini sono eguali davanti alla legge, alla corte ed agli altri istituti statali oppure ai pubblici ufficiali. Non sono ammesse la limitazione dei diritti e la concessione dei privilegi a seconda di sesso, di razza, di nazionalita’, di lingua, d’origine, di condizione sociale, di professione di fede, di opinioni o punti di vista. Articolo 30 La persona ha il diritto di rivolgersi alla corte se i suoi diritti e liberta’ costituzionali si violano. Il risarcimento dei danni materiali e morali causati alla persona viene stabilito dalla legge. Articolo 31 La persona non e’ considerata colpevole sino la sua colpevolezza non e’ stata provata secondo la procedura stabilita dalla legge e non e’ stata riconosciuta dalla condanna di tribunale che sia entrata in vigore. La persona accusata di un reato ha il diritto all’esame aperto della sua causa e secondo la giustizia dal tribunale indipendente ed imparziale. E’ vietato costringere a fare deposizioni contro di se’, di membri della propria famiglia o dei parenti vicini. Una punizione puo’ essere fissata o applicata soltanto in base alla legge. Nessuno puo’ essere punito per lo stesso reato due volte. E’ garantito il diritto di difesa ed anche il diritto di avere avvocato alla persona sospettata in un reato e alla persona accusata, dal momento di loro cattura oppure dal primo interrogatorio. Articolo 32 Ogni cittadino puo’ circolare e scegliere liberamente il domicilio nella Lituania, puo’ uscire liberamente dal territorio della Lituania. Questi diritti non possono essere limitati salvo che la legge stabilisce e per i motivi di sicurezza dello stato, di sanita’ ed anche per amministrare la giustizia. E’ vietato proibire al cittadino di rientrare nella Lituania. Ogni lituano puo’ alloggiarsi nella Lituania. Articolo 33 I cittadini hanno il dritto di partecipare ad amministrazione di loro paese direttamente, inoltre tramite i rappresentanti elegtti democraticamente, ed anche hanno il diritto di accedere agli uffici pubblici della Repubblica di Lituania in condizioni di eguaglianza. Ai cittadini e’ garantito il diritto di criticare il lavoro degli uffici pubblici o dei pubblici ufficiali, impugnare le loro decisioni. La persecuzione per la critica e’ vietata. Ai cittadini e’ garantito il diritto di petizione secondo la procedura stabilita dalla legge. Articolo 34 I cittadini che hanno raggiunto di 18 anni al giorno di elezioni, hanno il diritto elettorale. Il diritto di essere eletto e’ stabilito dalla Costituzione della Repubblica di Lituania e dalle leggi di elezioni. Non prendono partecipazione alle elezioni i cittadini riconosciuti incapaci secodo la corte. Articolo 35 Ai cittadini e’ garantito il diritto di associarsi liberamente in societa’, in partiti politici oppure in associazioni, se i loro scopi ed attivita’ non contraddicono con la Costituzione e con le leggi. Nessuno puo’ essere costretto ad appartenere ad una societa’, a partito politico oppure ad associazione. La formazione ed attivita’ dei partiti politici, delle altre istituzioni politiche e pubbliche vengono regolamentate dalla legge. Articolo 36 E’ vietato proibire o impedire ai cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi. Questo diritto non puo’ essere limitato se solo non per legge e soltanto in caso di necessita’ di garantire la sicurezza statale o pubblica, l’ordine pubblico, la salute e moralita’ delle persone oppure i diritti e le liberta’ delle altre persone. Articolo 37 I cittadini appartenenti alla comunita’ nazionale hanno il diritto di sviluppo di loro lingua, cultura ed usi. PARTE III LA SOCIETA’ E LO STATO Articolo 38 La famiglia e’ il fondamento della societa’ e dello stato. Lo Stato tutela e protegge la famiglia, la maternita’, la paternita’ e l’infanzia. Il matrimonio viene concluso in conformita’ d’accordo libero d’uomo e di donna. Il matrimonio, la nascita e la morte vengono registrati dallo stato. Lo stato riconosce anche la registrazione religiosa del matrimonio. I diritti dei coniugi nel matrimonio sono uguali. E’ dovere e diritto dei genitori – educare i figli di essere le persone oneste ed i cittadini fedeli, mantenerli fino alla maggiore eta’. E’ dovere dei figli – rispettare i genitori, tutelarli in vecchiezza e maneggiare con cura la loro eredita’. Articolo 39 Lo Stato tutela le famiglie che educano i figli a casa, presta sostegno a loro secondo l’ordinamento stabilito dalla legge. Per le madri lavoratrici sono stabiliti per legge il congedo retribuito di maternita’ ed astensione dal lavoro per puerperio, condizioni di lavoro favorevoli e le altre facilitazioni. I minorenni sono sotto la tutela della legge. Articolo 40 Le istituzioni scolastiche pubbliche e municipali sono secolari. Secondo il consenso dei genitori presso di loro insegnano la legge di Dio. Secondo la procedura stabilita dalla legge possono essere fondate anche le istituzioni scolastiche non statali. Alle istituzioni scolastiche superiori viene conceduta d’autonomia. L’attivita’ delle istituzioni scolastiche e’ sotto il controllo dello Stato. Articolo 41 La formazione delle persone all’eta’ fino a 16 anni e’ obbligatoria. La formazione presso le scuole secondarie generali pubbliche e municipali, presso le scuole professionali ed istituzioni scolastiche di livello superiore e’ gratuita. L’istruzione superiore e’ accessibile a tutti secondo le capacita’ di ogni persona. Ai cittadini che studiano con successo presso le scuole superiori pubbliche viene garantita la formazione gratuita. Articolo 42 L’arte, la scienza e le ricerche sono libere, nonche’ l’insegnamento e’ libero. Lo Stato presta sostegno all’arte e alla scienza, presta attenzione alla protezione di monumenti ed i tesori storici, d’arte e degli altri monumenti e dei tesori della cultura della Lituania. Gli interessi spirituali e patrimoniali dell’autore collegati con l’attivita’ creativa artistica e tecnica-scientifica sono sotti la difesa e tutela della legge. Articolo 43 Nella Lituania lo Stato riconosce le chiese tradizionali e le organizzazioni religiose, e le altre chiese e le organizzazioni religio- se – in caso se hanno l’appoggio nella societa’ e le loro dottrine e le pratiche non sono contrarie alla legge ed all’etica. Le chiese e le altre organizzazioni religiose riconosciute dalla legge hanno il diritto di persona giuridica. Le chiese e le organizzazioni religiose propagano la propria dottrina liberamente, compiono le pratiche, hanno le case di preghiera, le opere di beneficenza e le scuole per formazione dei ministri del culto. Le chiese e le organizzazioni religiose funzionano liberamente secondo i propri canoni e statuti. La posizione delle chiese e le altre organizzazioni religiose nello Stato viene regolata dalla intesa oppure dalla legge. La propagazione della dottrina, l’altra attivita’ religiosa, nonche’ le case di preghiera non possono essere usate con scopi contrastati alla Costituzione ed alle leggi. Nella Lituania non c’e’ la religione statale. Articolo 44 La censura dell’informazione di massa e’ vietata. Lo stato, i partiti politici, le istituzioni politiche e pubbliche, le altre istituzioni o persone non possono monopolizzare i mezzi dell’informazione di massa. Articolo 45 Le comunita’ nazionali dei cittadini si occupano degli affari della propria cultura nazionale, della propagazione della cultura, della beneficenza e del mutuo soccorso indipendentemente. Lo Stato presta sostegno alle comunita’ nazionali. PARTE IV L’ECONOMIA NAZIONALE E IL LAVORO Articolo 46 L’economia della Lituania e’ stabilita sul diritto della proprieta’ privata, sulla liberta’ personale dell’attivita’ economica e sull’iniziativa personale. Lo Stato presta sostegno alle attivita’ economiche sociali utili ed all’iniziativa. L’attivita’ economica viene regolata dallo Stato in tal modo per servire il bene comune del popolo. E’ vietato monopolizzare la produzione e il mercato, e’ tutelata dalla legge la liberta’ della concorrenza onesta. Lo Stato tutela gli interessi di consumatori. Articolo 47 La Repubblica di Lituania sulla base del diritto di proprieta’ esclusiva ha: le viscere della terra, nonche’ le acque interne, le foreste, i parchi, le strade, gli oggetti storici, gli oggetti d’archeologia e della cultura di portata statale. Alla Repubblica di Lituania appartengono i diritti esclusivi allo spazio aereo sul suo territorio, alla sua scarpata continentale ed alla zona economica nel mare Baltico. Soggetti stranieri nella Repubblica di Lituania possono acquistare nella proprieta’ i terreni, le acque interne e le foreste in conformita’ a quanto disposto dalle leggi costituzionali. I lotti di terreno sulla base del diritto di proprieta’ in conformita’ a quanto disposto dalla procedura e condizioni stabiliti dalla legge possono appartenere allo stato straniero – per fondazione delle proprie istituzioni diplomatiche e consolari. Articolo 48 Ogni persona puo’ scegliere liberamente il lavoro e l’attivita’ imprenditoriale, ha il diritto alle condizioni del lavoro confacenti, sicure e sane, ha il diritto ad una retribuzione proporzionata e alla tutela sociale nel caso di disoccupazione. Il lavoro dei stranieri nella Repubblica di Lituania viene regolato dalla legge. Il lavoro coercitivo e’ proibito. Il servizio militare oppure l’altro servizio alternativo non e’ un lavoro coercitivo, nonche’ il lavoro dei cittadini nel periodo di guerra, di calamita’ naturale, d’epidemia o nelle altre situazioni straordinarie. Non e’ considerato come il lavoro coercitivo il lavoro regolato dalla legge dei condannati dalla tribunale. Articolo 49 Ogni lavoratore ha il diritto al riposo e al tempo libero, nonche’ alle ferie annuali retribuite. La durata del tempo di lavoro e’ stabilita dalla legge. Articolo 50 Le organizzazioni sindacali si organizzano liberamente e funzionano in modo autonomo. Le difendono i diritti sociali economici e gli interessi dei lavoratori. Tutti le organizzazioni sindacali hanno i diritti uguali. Articolo 51 I lavoratori per la difesa dei propri interessi sociali economici hanno il diritto di sciopero. Le restrizioni, le condizioni e la procedura di realizzazione di questo diritto vengono stabilite dalla legge. Articolo 52 E’ garantito dallo Stato il diritto dei cittadini alle pensioni di vecchiaia e d’invalidita’, al sostegno sociale nel caso di disoccupazione, di malattia, di vedovanza, di perdita’ di capofamiglia e negli altri casi stabiliti dalla legge. Articolo 53 Lo Stato tutela la salute delle persone e garantisce l’assistenza medica e servizi nel caso di malattia. La procedura di prestazione d’assistenza medica gratuita alle persone nelle istituzioni statali di cura viene stabilita dalla legge. Lo Stato stimola l’educazione fisica della societa’ e presta l’assistenza allo sport. Lo Stato ed ogni persona hanno il dovere di proteggere l’ambiente dagli effetti dannosi. Articolo 54 Lo Stato provvede alla protezione dell’ambiente naturale, del mondo animale e vegetale, dei certi oggetti di natura e terreni di grande importanza, realizza il controllo con i scopi d’utilizzazione con cura nonche’ ripristino ed aumento di risorse naturali. E’ proibito dalla legge impoverire il terreno, le sue viscere, le acque, inquinare le acque ed aria, esercitare l’influsso di radiazione all’ambiente, nonche’ impoverire del mondo animale e vegetale. PARTE V IL SEIM Articolo 55 Il Seim si compone delle rappresentanti del Popolo – 141 membri del Seim eletti per il termine di quattro anni sulla base del suffragio universale eguale e diretto alla votazione a scrutinio segreto. Il Seim e’ eletto se sono eletti non meno che 3/4 dei membri del Seim. La procedura d’elezione dei membri del Seim viene stabilita dalla legge. Articolo 56 E’ eleggibile a membro del Seim il cittadino della Repubblica di Lituania che non legato con un giuramento o con un obbligo con lo Stato straniero e che nel giorno della elezione ha compiuto non meno di 25 anni di eta’, ed anche che ha la residenza permanente nella Lituania. Non possono essere eletti ai membri del Seim le persone che non hanno scontato una punizione stabilita dalla corte, nonche’ le persone riconosciute incapaci dalla corte. Articolo 57 Le prossime elezioni del Seim hanno luogo in anno di scadenza dei poteri dei membri del Seim seconda domenica d’ottobre. Le prossime elezioni del Seim seguenti dopo le elezioni anticipate si organizzano nel periodo che e’ stabilito nella prima parte dell’articolo presente. Articolo 58 Le elezioni anticipate del Seim possono essere organizzate per la deliberazione del Seim approvata dal maggior parte dei voti non meno che 3/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Le elezioni anticipate del Seim possono essere stabilite e dal Presidente della Repubblica: 1) se durante 30 giorni dopo la presentazione non e’ stata accettata dal Seim la decisione del nuovo programma del Governo oppure dopo la prima presentazione del nuovo programma del Governo durante 60 giorni il programma del Governo non e’ stato approvato due volte di seguito. 2) alla proposta del Governo se il Seim esprime sfiducia immediatamente al Governo. Il Presidente della Repubblica non puo’ stabilire le elezioni anticipate del Seim se fino alla scadenza del termine del mandato del Presidente della Repubblica resta meno di 6 mesi, nonche’ se dopo le elezioni anticipate del Seim non sono passati 6 mesi. Nella deliberazione del Seim o nell’atto del Presidente della Repubblica di fissazione delle elezioni anticipate del Seim si indica il giorno delle elezioni del Seim nuovo. Le elezioni del Seim nuovo devono essere organizzate entro 3 mesi e non oltre dopo l’adozione della decisione di fissazione delle elezioni anticipate. Articolo 59 Il conteggio del termine dei poteri dei membri del Seim inizia al giorno della prima riunione del Seim nuovo eletto. Al inizio di questo riunione scade il termine dei poteri dei membri del Seim che sono stati eletti prima. Il membro eletto del Seim acquisisce tutti i diritti del rappresentante del Popolo soltanto dopo la delazione del giuramento in Seim osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania. Il membro del Seim che non ha prestato il giuramento secondo la procedura stabilita dalla legge oppure che ha prestato il giuramento con riserva, perde il mandato del membro del Seim. In relazione a cio’ viene approvata la deliberazione dal Seim. Durante il compimento le proprie mansioni i membri del Seim si basano alla Costituzione, agli interessi dello stato, alla propria coscienza e non possono essere limitati da qualsiasi mandati. Articolo 60 Le funzioni di membro del Seim ad eccezione le sue funzioni presso il Seim sono incompatibili con nessun altri impieghi presso le istituzioni e gli enti statali, nonche’ con il lavoro presso le imprese imprenditoriali, commerciali e presso gli altri enti privati. Per la durata del mandato il membro del Seim viene liberato dai doveri di servizio per la difesa di paese. Il membro del Seim puo’ essere nominato solo il primo ministro o ministro. Il lavoro del membro del Seim, nonche’ le spese relativi alla sua attivita’ parlamentare vengono pagati dal bilancio dello Stato. Il membro del Seim non puo’ ritirare nessun altro stipendio ad eccezione la retribuzione per l’attivita’ creativa. Le funzioni, i diritti e le garanzie dell’attivita’ del membro del Seim vengono stabiliti dalla legge. Articolo 61 Il membro del Seim ha il diritto di rivolgersi una richiesta al primo ministro, ai ministri, ai capi delle altre istituzioni statali create o elette dal Seim. Loro sono obbligati di dare una risposta orale o in forma scritta alla sessione del Seim secondo la procedura stabilita dal Seim. Durante la sessione una interpellanza al primo ministro o al ministro puo’ essere presentata dal gruppo in composizione di non meno che 1/5 dei membri del Seim. Il Seim dopo la discussione della risposta del primo ministro o ministro alla interpellanza puo’ decidere che la risposta non e’ soddisfacente ed esprimere sfiducia al primo ministro o al ministro a maggioranza di meta’ di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim. La procedura di voto viene stabilita dalla legge. Articolo 62 La personalita’ del membro del Seim e’ inviolabile. Il membro del Seim senza consenso del Seim non puo’ essere chiamato alla responsabilita’ penale, non puo’ essere arrestato, la sua liberta’ non puo’ essere limitata in modo diverso. Il membro del Seim per il voto o per discorso al Seim non puo’ essere perseguitato. Contemporaneamente per la offesa di personalita’ o calunnia lo puo’ essere chiamato alla responsabilita’ secondo la modalita’ generale. Articolo 63 Il mandato del membro del Seim cessa in caso di: 1) scadenza del termine del mandato oppure dal inizio della prima seduta del Seim eletto alle elezioni anticipate; 2) la sua morte; 3) le sue dimissioni; 4) il suo riconoscimento dalla corte come incapace; 5) privazione del suo mandato dal Seim secondo il processo d’impeachment; 6) riconoscimento delle elezioni come invalide oppure nel caso d’infrazione alla legge di elezioni; 7) il suo passaggio al lavoro o se non rifiuta il lavoro che e’ incompatibile con le funzioni del membro di Seim; 8) la sua perdita di cittadinanza della Repubblica di Lituania. Articolo 64 Il Seim riunisce annualmente per due sessioni ordinarie – primaverile ed autunnale. La sessione primaverile si inizia il 10 marzo e si finisce il 30 giugno. La sessione autunnale si inizia il 10 settembre e si finisce il 23 dicembre. Il Seim puo’ adottare una deliberazione per il prolungamento della sessione. Le sessioni straordinarie vengono convocate dal Presidente del Seim secondo la proposta di non meno che terza parte dalla quantita’ totale dei membri del Seim, ed anche nei casi previsti dalla Costituzione – dal Presidente della Repubblica. Articolo 65 Il nuovo eletto Seim per la sua prima riunione che deve aver luogo entro 15 giorni e non oltre dalle elezioni del Seim, viene convocato dal Presidente della Repubblica. Se il Presidente della Repubblica non convoca il Seim, i membri del Seim riuniscono da soli il giorno successivo dopo la scadenza del termine di quindicesimo giorno. Articolo 66 Le riunioni del Seim presiede il Presidente del Seim oppure il suo sostituto. Il piu’ anziano membro del Seim apre la prima riunione del Seim dopo le elezioni. Articolo 67 Il Seim: 1) discute ed adotta gli emendamenti alla Costituzione; 2) emana le leggi; 3) adotta le deliberazioni secondo i referendum; 4) designa le elezioni del Presidente della Repubblica di Lituania; 5) costituisce le istituzioni statali previste dalla legge, nonche’ nomina ed esonera i loro capi; 6) approva o non approva la candidatura del Primo ministro che e’ stata presentata dal Presidente della Repubblica; 7) esamina il programma del Governo che e’ stato presentato dal Primo ministro ed adotta la decisione secondo la sua approvazione; 8) secondo la proposta del Governo organizza o liquida i ministeri della Repubblica di Lituania; 9) esercita il controllo d’attivita’ del Governo, puo’ esprimere la sfiducia al Primo ministro o al ministro; 10) nomina i giudici della Corte costituzionale, i giudici della Corte suprema, nonche’ i presidenti di queste corti; 11) nomina ed esonera il controllore statale, il presidente del consiglio d’amministrazione della Banca della Lituania; 12) designa le elezioni del Consiglio d’autogestione; 13) forma la Commissione elettorale centrale ed apporta delle modifiche nella sua composizione; 14) approva il bilancio dello Stato ed esercita il controllo della sua esecuzione; 15) fissa le imposte statali e gli altri pagamenti obbligatorii; 16) ratifica e denuncia i trattati internazionali della Repubblica di Lituania, esamina le altre questioni della politica estera; 17) fissa la divisione amministrativa della Repubblica; 18) costituisce le onorificenze statali della Repubblica di Lituania; 19) emana gli atti d’amnistia; 20) introduce la direzione diretta, la legge marziale e la situazione eccezionale, dichiara la mobilitazione ed adotta la decisione per l’azione di forze armate. Articolo 68 Il diritto d’iniziativa legislativa in Seim appartiene ai membri del Seim, al Presidente della Repubblica ed al Governo. Il diritto d’iniziativa legislativa hanno anche i cittadini della Repubblica di Lituania. 50 mila dei cittadini che hanno il diritto elettorale possono presentare al Seim il disegno di legge che deve essere esaminato dal Seim in modo obbligatorio. Articolo 69 Le leggi in Seim approvano con rispetto della procedura stabilita dalla legge. Le leggi si riconoscono approvate se la maggioranza dei membri del Seim partecipati alla seduta ha votato per loro. Le leggi costituzionali della Repubblica di Lituania vengono approvate se ha votato per loro la piu’ parte dalla quantita’ totale dei membri del Seim, le modifiche nelle leggi apportano dal maggior parte dei voti non meno che 3/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim. La lista delle leggi costituzionali viene stabilita dal Seim dal maggior parte dei voti 3/5 dei membri del Seim. I regolamenti delle leggi della Repubblica di Lituania possono essere approvati e mediante il referendum. Articolo 70 Le leggi approvate dal Seim entrano in vigore dopo la loro firma e la promulgazione ufficiale dal Presidente della Repubblica di Lituania, se da soli non e’ stabilito il giorno dell’entrata in vigore piu’ tardi. Gli altri atti approvati dal Seim e lo Statuto del Seim vengono firmati dal Presidente del Seim. Questi atti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, se dagli atti non e’ stabilita un altra procedura dell’entrata in vigore. Articolo 71 Il Presidente della Repubblica o firma e promulga ufficialmente la legge approvata dal Seim in termine non tardi di dieci giorni dopo la consegna di legge, o la rende al Seim con la motivazione conveniente per l’esame ripetuto. Se durante il presente ternine il Presidente della Repubblica non rende e non firma la legge approvata dal Seim, tale legge entra in vigore dopo la sua firma e promulgazione ufficiale dal Presidente del Seim. La legge o un altro atto approvati al referendum entro 5 giorni e non oltre devono essere firmati e promulgati ufficialmente dal Presidente della Repubblica. Se durante il presente ternine il Presidente della Repubblica non firma e non promulga tale legge, la entra in vigore dopo la sua firma e promulgazione ufficiale dal Presidente del Seim. Articolo 72 Il Seim puo’ esaminare nuovamente ed adottare la legge resa dal Presidente della Repubblica. La legge esaminata nuovamente dal Seim si riconosce approvata, se gli emendamenti e le integrazioni presentati dal Presidente della Repubblica sono stati adottati e se per legge hanno votato piu’ di 1/2, per la legge costituzionale – non meno di 3/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Tali leggi il Presidente della Repubblica e’ obbligato a firmare entro tre giorni e non oltre ed immediatamente promulgarle ufficialmente. Articolo 73 I reclami dei cittadini in riguardo ad abusi oppure al burocratismo da parte dei pubblici ufficiali statali (ad eccezione i giudici) e dei pubblici ufficiali d’autogestioni vengono esaminati dai controllori del Seim. Loro hanno il diritto di presentare la proposta alla corte per esonerare i pubblici ufficiali colpevoli dall’incarico occupato. I pieni poteri dei controllori del Seim vengono stabiliti dalla legge. Il Seim organizza e le altre istituti del controllo. Il loro sistema ed i pieni poteri vengono stabiliti dalla legge. Articolo 74 Il Presidente della Repubblica, il presidente ed i giudici della Corte costituzionale, il presidente ed i giudici della Corte Suprema, il presidente ed i giudici della Corte d’appello, i membri del Seim per grave infrazione della Costituzione oppure per infrazione del giuramento, nonche’ in caso di svelamento del fatto di un reato possono essere esonerati dall’incarico occupato oppure privati del mandato di membro del Seim a maggioranza di 3/5 voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Questo viene realizzato secondo la procedura d’impeachment che viene stabilita dallo Statuto del Seim. Articolo 75 I pubblici ufficiali nominati o elegtti dal Seim, ad eccezione i pubblici ufficiali indicati al articolo 74 della Costituzione esonerano dall’incarico occupato in caso d’espressione a loro la sfiducia dal Seim a maggioranza di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Articolo 76 La struttura e l’organizzazione del lavoro del Seim vengono stabilite dallo Statuto del Seim. Lo Statuto del Seim ha la virtù della legge. PARTE VI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Articolo 77 Il Presidente della Repubblica e’ il capo dello Stato. Rappresenta lo Stato lituano e esegue tutto cio’ che viene fatto il suo obbligo dalla Costituzione e dalle leggi. Articolo 78 Puo’ essere eletto il Presidente della Repubblica il cittadino della Lituania secondo origine, domiciliato nella Lituania non meno di ultimi tre anni, che abbia compiuto prima d’elezioni quaranta anni di eta’ e se puo’ essere eletto il membro del Seim. Il Presidente della Repubblica viene eletto dai cittadini della Repubblica di Lituania per il periodo di cinque anni sulla base del suffragio universale, eguale, diretto alla votazione a scrutinio segreto. La stessa persona puo’ essere eletta il Presidente della Repubblica non piu’ di due volte di seguito. Articolo 79 Il candidato al Presidente della Repubblica viene registrato il cittadino della Repubblica di Lituania risposto alle condizioni della prima parte dell’articolo 78 e raccolto non meno di 20 mila delle firme degli elettori. Il numero dei candidati alla carica del Presidente della Repubblica non e’ limitato. Articolo 80 Le prossime elezioni del Presidente della Repubblica hanno luogo l’ultima domenica a due mesi dalla scadenza del termine dei poteri del Presidente della Repubblica. Articolo 81 Il candidato alla carica del Presidente della Repubblica viene considerato eletto se ha raccolto nel corso della prima votazione e alla partecipazione non meno di meta’ dalla quantita’ totale di elettori piu’ di meta’ di voti di tutti gli elettori che hanno partecipato alle elezioni. Se alle elezioni hanno partecipato meno di meta’ di tutti gli elettori, viene considerato eletto il candidato raccolto il massimo dei voti, ma non meno di 1/3 voti dalla quantita’ totale di elettori. Se nel primo turno delle elezioni nessun candidato non ha raccolto la maggioranza dei voti necessari, fra due settimane ha luogo la votazione ripetuta su due candidati raccolti il massimo dei voti. Viene considerato eletto il candidato raccolto il massimo dei voti. Se nel primo turno hanno partecipato non piu’ di due candidati e nessuno tra di loro non ha raccolto i voti necessari, hanno luogo le elezioni ripetute. Articolo 82 Il Presidente della Repubblica eletto entra in carica il giorno successivo dopo la scadenza del termine dei poteri del Presidente della Repubblica e dopo che a Vilnius in presenza dei rappresentanti del Popolo – i membri del Seim, presta giuramento al Popolo osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania ed alla Costituzione, adempiere alle proprie funzioni coscienziosamente ed essere ugualmente equo a tutti. Il Presidente della Repubblica rielegtto anche presta giuramento. L’atto della delazione del giuramento dal Presidente della Repubblica viene firmato da se’ stesso e da il presidente della Corte costituzionale, nel caso della sua assenza – da uno dei giudici della Corte costituzionale. Articolo 83 Il Presidente della Repubblica non puo’ essere il membro del Seim, non puo’ ricoprire qualsiasi altre cariche e ritirare un altro compenso ad eccezione il stipendio stabilito e la retribuzione per l’attivita’ creativa. La persona eletta il Presidente della Repubblica deve sospendere la sua attivita’ presso i partiti politici e le organizzazioni politiche fino alla nuova partecipazione alle elezioni del Presidente della Repubblica. Articolo 84 Il Presidente della Repubblica: 1) risolve le piu’ importanti questioni della politica estera ed assieme al Governo realizza la politica estera; 2) firma i trattati internazionali della Repubblica di Lituania e presentali al Seim per ratifica; 3) secondo la proposta del Governo nomina e richiama i rappresentanti diplomatici della Repubblica di Lituania nei paesi esteri e presso le organizzazioni internazionali; accetta le lettere credenziali e richiamate dei rappresentanti diplomatici dei paesi esteri; conferisce i superiori ranghi diplomatici e gradi speciali; 4) con approvazione del Seim nomina il Primo ministro, gli delega la formazione del Governo ed afferma la sua composizione; 5) con approvazione del Seim esonera il Primo ministro; 6) dopo l’elezione del nuovo Seim accetta i poteri levati del Governo e gli delega adempiere le funzioni fino alla formazione del nuovo Governo; 7) accetta dimissioni del Governo e se necessario gli delega adempiere le funzioni successivi oppure delega ad uno dei ministri adempiere le funzioni del Primo ministro fino alla formazione del nuovo Governo; accetta dimissioni dei ministri e puo’ delegare a loro adempiere le funzioni fino alla nominazione il nuovo ministro; 8) nel caso di dimissioni del Governo oppure deposizione dal Governo dei propri poteri entro 15 giorni e non oltre sottopone all’esame in Seim la candidatura del Primo ministro; 9) secondo la proposta del Primo ministro nomina e richiama i ministri; 10) secondo la procedura stabilita nomina e richiama i pubblici ufficiali statali previsti dalle leggi; 11) presenta al Seim le candidature dei giudici della Corte suprema, dopo la nominazione tutti i giudici della Corte suprema tra di loro presenta al Seim per la nominazione la candidatura del presidente della Corte suprema; nomina i giudici della Corte d’appello, e tra di loro – il presidente della Corte d’appello nel caso d’approvazione le sue candidature dal Seim; nomina giudici e presidenti delle corti distrette e le corti provinciali, cambia i loro posti di lavoro; nei casi previsti dalla legge presenta al Seim le proposte d’esonero dei giudici, con l’approvazione del Seim nomina e richiama il procuratore generale della Repubblica di Lituania; 12) presenta al Seim le candidature di tre giudici della Corte costituzionale, e dopo la nominazione tutti i giudici della Corte costituzionale tra di loro presenta al Seim per la nominazione la candidatura del presidente della Corte costituzionale; 13) presenta al Seim la candidatura di controllore statale e presidente del consiglio d’amministrazione della Banca della Lituania; puo’ presentare al Seim la relazione d’espressione della sfiducia a loro; 14) con l’approvazione del Seim nomina e richiama il comandante delle truppe e il capo di servizi di sicurezza; 15) conferisce i superiori gradi militari; 16) nel caso d’attacco armato che costituisce minaccia alla sovranita’ o all’integrita’ territoriale dello stato, prende la decisione per difesa dall’aggressione militare, d’introduzione la legge marziale, nonche’ della mobilitazione e presenta queste decisioni per l’approvazione alla piu’ vicina seduta del Seim; 17) secondo la procedura e casi stabiliti dalla legge dichiara la situazione eccezionale e presenta questa decisione per l’approvazione alla piu’ vicina seduta del Seim; 18) interviene in Seim con i messaggi annuali secondo la situazione nella Lituania, della politica interna ed estera della Repubblica di Lituania; 19) nei casi previsti dalla Costituzione convoca la sessione straordinaria del Seim; 20) indice le elezioni ordinarie del Seim, nei casi previsti dalla seconda parte dell’articolo 58 della Costituzione – le elezioni anticipate del Seim; 21) secondo la procedura stabilita dalla legge concede la cittadinanza della Repubblica di Lituania; 22) conferisce le onorificenze statali; 23) concede la grazia ai condannati; 24) firma e promulga le leggi approvate dal Seim o le rende al Seim secondo la procedura stabilita dall‘articolo 71 della Costituzione. Articolo 85 Il Presidente della Repubblica attuando i suoi pieni poteri emana atti – leggi. Per far entrare in vigore i decreti del Presidente della Repubblica indicati ai punti 3, 15, 17 e 24 dell’articolo 84 della Costituzione devono essere firmati dal Primo ministro oppure dal ministro adeguato. La responsabilita’ di tale decreto viene incaricata al Primo ministro oppure il ministro. Articolo 86 La personalita’ del Presidente della Repubblica e’ inviolabile fino a che adempie alle proprie funzioni, lo non puo’ essere arrestato, chiamato alla responsabilita’ penale o amministrativa. Il Presidente della Repubblica puo’ essere destituito dalla carica prima del termine stabilito soltanto nel caso la violazione grave della Costituzione o del giuramento, nonche’ nel caso il svelamento del fatto di un reato. La questione della destituzione dalla carica il Presidente della Repubblica viene decisa dal Seim in procedura d’impeachment. Articolo 87 Nel caso della dichiarazione dal Presidente della Repubblica delle elezioni anticipate del Seim nei casi previsti dalla seconda parte dell’articolo 58 della Costituzione, il nuovo eletto Seim a maggioranza di 3/5 voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim nel corso di 30 giorni dal giorno della prima seduta puo’ stabilire le elezioni anticipate del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica espresso il desiderio di partecipare alle elezioni subito viene registrato come il candidato. Il Presidente della Repubblica eletto nuovamente alle tali elezioni e’ considerato eletto per il secondo termine delle funzioni se prima delle elezioni sono passati piu’di tre anni del suo primo termine delle funzioni. Se sono passati meno di tre anni del suo primo termine delle funzioni – il Presidente della Repubblica viene eletto solo per il termine restante dal primo termine delle funzioni che non e’ considerato come il secondo termine delle funzioni. Se le elezioni anticipate del Presidente della Repubblica vengono stabilite durante il secondo termine delle funzioni, in tal caso il Presidente della Repubblica attuale puo’ essere eletto solo per il termine restante dal secondo termine delle funzioni Articolo 88 I pieni poteri del Presidente della Repubblica cessano in caso di: 1) la scadenza del termine per cui era eletto; 2) l’organizzazione delle elezioni anticipate del Presidente della Repubblica; 3) le sue dimissioni dalla carica occupata; 4) la morte del Presidente della Repubblica; 5) la destituzione dalla carica dal Seim in procedura d’impeachment; 6) adozione dal Seim tenendo conto la sentenza della Corte costituzionale la deliberazione a maggioranza di 3/5 voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim nella quale e’ constatato che le condizioni di salute del Presidente della Repubblica non gli permettono ad adempiere alle proprie funzioni. Articolo 89 In caso di morte, di dimissioni del Presidente della Repubblica, di destituzione dalla carica in procedura d’impeachment oppure nel caso d’adozione dal Seim la deliberazione d’impossibilita’ di esecuzione dal Presidente della Repubblica le proprie funzioni per ragioni di salute, le sue funzioni temporaneamente adempie il presidente del Seim. Nel tal caso il presidente del Seim perde le proprie funzioni nel Seim, ove per incarico del Seim le sue funzioni vengono temporaneamente adempiute dal suo sostituto. Nei casi elencati il Seim entro 10 giorni e non oltre e’ obbligato designare le elezioni del Presidente della Repubblica, che devono essere organizzate entro due mesi e non oltre. Nel caso se il Seim non puo’ riunirsi e designare le elezioni del Presidente della Repubblica, le elezioni vengono dichiarate dal Governo. Il Presidente della Repubblica partito temporaneamente all’estero oppure malato e in relazione a cio’ non avente temporaneamente la possibilita’ di adempiere le proprie funzioni, nel corso di questo periodo viene sostituito dal presidente del Seim. Il presidente del Seim tenuto l’interim del Presidente della Repubblica non puo’ dichiarare le elezioni anticipate del Seim, richiamare e nominare i ministri senza il consenso del Seim. Nel questo periodo non puo’ essere esaminato dal Seim il questione secondo la espressione della sfiducia al presidente del Seim. L’esecuzione delle funzioni del Presidente della Repubblica in nessun altri casi e da nessun altre persone o istituzioni non e’ permessa. Articolo 90 Il Presidente della Repubblica ha la residenza. Il finanziamento del Presidente della Repubblica e la sua residenza e’ determinato per legge. PARTE VII IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA Articolo 91 Il Governo della Repubblica di Lituania e’ composto del Primo ministro e dei ministri. Articolo 92 Il Primo ministro viene nominato ed esonerato dal Presidente della Repubblica con l’approvazione del Seim. I ministri sulla proposta del Primo ministro vengono nominati ed esonerati dal Presidente della Repubblica. Il Primo ministro entro15 giorni e non oltre dal momento della sua nominazione presenta al Seim il Governo formato ed affermato dal Presidente della Repubblica e sottopone all’esame il programma del Governo. Il Governo si leva i propri poteri nei confronti del Presidente della Repubblica dopo le elezioni del Seim oppure nel caso dell’elezione del Presidente della Repubblica. Il nuovo Governo assume i poteri per l’esercizio delle loro funzioni nel caso dell’approvazione del suo programma a maggioranza di voti dei componenti del Seim partecipanti alla seduta del Seim. Articolo 93 Il Primo ministro ed i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nel Seim osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania, rispettare la Costituzione e le leggi. Il testo del giuramento e’ stabilito dalla Legge del Governo. Articolo 94 Il Governo della Repubblica di Lituania: 1) gestisce gli affari del paese, tutela l’inviolabilita’ territoriale della Repubblica di Lituania, garantisce la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico; 2) esegue le leggi e le deliberazioni del Seim secondo la esecuzione delle leggi, nonche’ i decreti del Presidente della Repubblica; 3) coordina l’attivita’ dei ministeri e le altre istituzioni governative; 4) prepara il progetto del bilancio dello Stato e presentalo al Seim; esegue il bilancio dello Stato, presenta al Seim la relazione dell’esecuzione del bilancio; 5) prepara e sottopone all’esame al Seim i progetti di leggi; 6) stabilisce le relazioni diplomatiche e mantiene i rapporti con i paesi stranieri e con le organizzazioni internazionali; 7) esegue le altre funzioni incaricate al Governo dalla Costituzione e dalle altre leggi. Articolo 95 Il Governo della Repubblica di Lituania risolve le questioni dell’amministrazione statale alle sedute via di accettazione della deliberazione a maggioranza di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Alle sedute del Seim puo’ partecipare anche il controllore statale. Le deliberazioni del Governo vengono firmate dal Primo ministro e dal ministro del settore corrispondente. Articolo 96 Il Governo della Repubblica di Lituania ha la responsabilita’ solidale davanti al Seim per l’attivita’ comune del Governo. I ministri realizzando la gestione delle sfere d’amministrazione loro incaricate, hanno la responsabilita’ davanti al Seim, al Presidente della Repubblica e obbligati a rendere conto al Primo ministro. Articolo 97 Il Primo ministro rappresenta il Governo della Repubblica di Lituania e gestisce la sua attivita’. All’assenza del Primo ministro oppure nel caso d’impossibilita’ di esecuzione da lui le proprie funzioni, il Presidente della Repubblica per termine non piu’ di 60 giorni sulla proposta del Primo ministro incarica uno dei ministri di fare le veci di lui, e nel caso d’assenza di tale proposta il Presidente della Repubblica incarica uno dei ministri di fare le veci del Primo ministro. Articolo 98 Il ministro gestisce il ministero, risolve le questioni riguardate la competenza del ministero, nonche’ esegue le altre funzioni previste dalle leggi. Fare le veci di ministro puo’ solo un altro membro del Governo nominato dal Primo ministro. Articolo 99 Il Primo ministro ed i ministri non possono ricoprire qualsiasi altre cariche elettive o nominate, lavorare presso le imprese imprenditoriali, commerciali o presso gli altri enti privati, nonche’ ritirare un altro compenso ad eccezione il stipendio stabilito in conformita’ della sua carica nel Governo, e la retribuzione per l’attivita’ creativa. Articolo 100 Il Primo ministro ed i ministri non possono essere chiamati alla responsabilita’ penale, non possono essere arrestati, la loro liberta’ non puo’ essere limitata in modo diverso senza il consenso anticipato del Seim, nel periodo tra le sessioni del Seim – senza il consenso anticipato del Presidente della Repubblica. Articolo 101 Alla richiesta del Seim il Governo oppure certi ministri devono rendere conto del proprio operato davanti al Seim. Se sono cambiati piu’ di meta’ dei ministri, il Governo deve nuovamente ricevere i poteri dal Seim. In caso contrario il Governo deve presentare le dimissioni. Il Governo e’ obbligato presentare le dimissioni anche nei casi seguenti: 1) se il Seim non approva due volte di seguito il programma del Governo formato nuovamente; 2) se il Seim a maggioranza di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim al scrutinio segreto esprime la sfiducia al Governo o al Primo ministro; 3) dimissioni o morte del Primo ministro; 4) dopo le elezioni quando il nuovo Governo si forma. Ministro e’ obbligato presentare le dimissioni nel caso dell’espressione della sfiducia al scrutinio segreto piu’ di meta’ dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Le dimissioni del Governo o il ministro vengono accettate dal Presidente della Repubblica. PARTE VIII LA CORTE COSTITUZIONALE Articolo 102 La Corte costituzionale adotta la decisione sulla conformita’ delle leggi e degli altri atti del Seim alla Costituzione, e gli atti del Presidente della Repubblica – alla Costituzione ed alle leggi. Lo status della Corte costituzionale e la procedura dell’esecuzione dei propri poteri vengono stabiliti dalla Legge della Repubblica di Lituania della Corte costitizionale. Articolo 103 La Corte costituzionale e’ composta di 9 giudici nominati per il termine di nuove anni e solo per un termine dei poteri. La composizione della Corte costituzionale ogni tre anni si rinnova del terzo. Il Presidente della Repubblica, il presidente del Seim e il presidente della Corte suprema sottopongono per tre candidati ai giudici della Corte costituzionale, il Seim li nomina ai guidici. Il presidente della Corte costituzionale viene nominato tra i giudici della corte presente dal Seim sulla proposta del Presidente della Repubblica. Ai giudici della Corte costituzionale possono essere nominati i cittadini della Repubblica di Lituania che hanno la reputazione inappuntabile, l’istruzione universitaria giuridica e l’anzianita’ del lavoro giuridico oppure scientifico pedagogico nella specializzazione di giurista non meno di 10 anni. Articolo 104 I giudici della Corte costituzionale all’esecuzione le proprie funzioni sono indipendenti dal qualsiasi istituto statale, l’istituzione o persona e si attengono soltanto alla Costituzione della Repubblica di Lituania. Prima di entrare in carica i giudici della Corte costituzionale prestano il giuramento in Seim osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania ed alla Costituzione. Nei confronti dei giudici della Corte costituzionale si adottano le restrizioni dell’attivita’ lavorativa e politica stabilite per i giudici delle corti. I giudici della Corte costituzionale hanno il diritto d’inviolabilita’ della persona come i membri del Seim. Articolo 105 La Corte costituzionale esamina ed adotta le decisioni sulla conformita’ delle leggi della Repubblica di Lituania e degli altri atti del Seim alla Costituzione della Repubblica di Lituania. La Corte costituzionale anche esamina la conformita’ alla Costituzione ed alle leggi: 1) gli atti del Presidente della Repubblica; 2) gli atti del Governo della Repubblica. La Corte costituzionale da le conclusioni in riguardo a: 1) sarebbero state le violazioni delle leggi dell’elezioni entro le elezioni del Presidente della Repubblica o dei membri del Seim; 2) permetterebbero le condizioni di salute del Presidente della Repubblica adempiere alle proprie funzioni successivamente; 3) i trattati internazionali della Repubblica di Lituania contraddirebbero alla Costituzionale; 4) le azioni concrete dei membri del Seim e dei pubblici ufficiali statali nei confronti di quali e’ intentato la causa d’impeachment non corrisponderebbero alla Costituzione. Articolo 106 Il diritto di rivolgersi alla Corte costituzionale sugli atti indicati nella prima parte dell’articolo 105 hanno il Governo, non meno di 1/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim ed anche le corti. Rivolgersi alla Corte costituzionale riguardo alla conformita’ gli atti del Presidente della Repubblica alla Costituzione ed alle leggi hanno non meno di 1/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim e le corti. Rivolgersi alla Corte costituzionale riguardo alla conformita’ gli atti del Governo alla Costituzione ed alle leggi hanno non meno di 1/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim, le corti, ed anche il Presidente della Repubblica. La relazione del Presidente della Repubblica alla Corte costituzionale oppure la deliberazione del Seim sull’esame della conformita’ dell’atto alla Costituzione sospendono l’attivita di questo atto. Il Seim puo’ rivolgersi alla Corte costituzionale con la domanda d’adozione di conclusione, nei confronti delle elezioni del Seim e dei trattati internazionali – e il Preidente della Repubblica. La Corte costituzionale ha il diritto di rifiutare dall’esame di causa o preparazione della conclusione se la richiesta non si e’ basata sulle motivi legali. Articolo 107 La legge della Repubblica di Lituania (o la sua parte) oppure qualsiasi altro atto del Seim (o la sua parte), l’atto del Presidente della Repubblica, l’atto del Governo (o la sua parte) cessano di avere efficacia dal giorno della pubblicazione officiale della decisione della Corte costituzionale nei confronti di contraddizione del tale atto (o la sua parte) alla Costituzione della Repubblica di Lituania. Le decisioni della Corte costituzionale sulle domande nella sua competenza sono definitivi e non e’ ammessa alcuna impugnazione. Sulla base delle decisioni della Corte costituzionale le decisioni definitive nei confronti delle domande indicate nella terza parte dell’articolo 105 della Costituzione vengono adottate dal Seim. Articolo 108 I poteri del giudice della Corte costituzionale cessano: 1) alla scadenza del termine dei poteri; 2) nel caso della sua morte; 3) nel caso delle sue dimissioni; 4) nel caso d’impossibilita’ di esecuzione le proprie funzioni per ragioni di salute; 5) nel caso della destituzione dalla carica dal Seim in procedura d’impeachment. PARTE IX LA CORTE Articolo 109 La giustizia nella Repubblica di Lituania viene amministrata soltanto dalle corti. Il giudice e le corti all’amministrazione della giustizia sono indipendenti. I giudici all’esame di cause sono soggetti soltanto alla legge. La Corte emana la decisione in nome della Repubblica di Lituania. Articolo 110 Il giudice non puo’ applicare una legge contraddittoria alla Costituzione. Nei casi se c’e’ il motivo che la legge o un altro atto che devono essere applicati sulla causa concreta contradiccono alla Costituzione, in tal caso il giudice sospende l’esame della causa e si rivolge alla Corte costituzionale con la richiesta di dare la decisione nei confronti della conformita’ di questo legge o l’altro atto giuridico alla Costituzione. Articolo 111 Le Corti nella Repubblica di Lituania sono – la Corte suprema della Lituania, la Corte d’appello, le corti distrette e le corti provinciali. Per l’esame delle cause amministrative, lavorative, familiari e le altre categorie in conformita’ della legge possono essere istituite le corti specializzate. Le Corti con il mandato speciale nel tempo di pace nella Repubblica di Lituania non possono essere istituite. L’istituzione e la competenza delle corti vengono stabilite dalla Legge della Repubblica di Lituania delle corti. Articolo 112 I giudici nella Lituania possono essere solo i cittadini della Repubblica di Lituania. I giudici della Corte supremo, e tra di loro – il presidente vengono nominati ed esonerati dal Seim sulla proposta del Presidente della Repubblica. I giudici della Corte d’appello, e tra di loro – il presidente vengono nominati ed esonerati dal Presidente della Repubblica con l’approvazione del Seim. La nomina dei giudici e presidenti delle corti provinciali, distrette e specializzate e il cambiamento del posto del loro lavoro sono realizzati dal Presidente della Repubblica. Al Presidente della Repubblica i consigli riguardo alla nomina, la promozione, il trasferimento o l’esonero dalla carica dei giudici da l’istituzione speciale dei giudici prevista dalla legge. …

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