(Gazzetta ufficiale della RS, N. 17/92), lo Statuto del Comune di Priamo (Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comunale di Pirano, alla seduta del 13 luglio 1995 ha approvato il D E C R E T O concernente i requisiti ed i criteri per l’assegnazione in affitto degli alloggi popolari I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Il presente decreto definisce: – i requisiti ed i criteri per l’assegnazione degli alloggi popolari in affitto; – la valutazione delle condizioni di vita nell’alloggio espressa con il punteggio; – le norme e gli standard per gli alloggi popolari; – la procedura per l’assegnazione in affitto dell’
. II REQUISITI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’
All’assegnazione dell’
ha diritto il richiedente, il cui reddito complessivo per membro familiare non supera l’ammontare, stabilito dalla Legge sull’assistenza sociale. Art. 3 I requisiti generali a cui deve adempiere il richiedente per l’assegnazione di un
sono i seguenti: – il richiedente e i membri del suo nucleo familiare devono essere cittadini della Repubblica di Slovenia; – il richiedente deve avere residenza nel Comune di Pirano, e risiedere effettivamente a tale indirizzo; – il richiedente o un suo membro familiare, che risiede con lui non devono essere affittuari o proprietari dell’alloggio, possono pero, essere affittuari di un alloggio non idoneo; – il richiedente ossia un membro del suo nucleo familiare, per il quale si sta risolvendo il problema abitativo, non sia stato titolare del diritto di alloggio né affittuario di un alloggio che in base alla legge sugli alloggi si poteva acquistare e che invece aveva alienato; – il richiedente non deve risultare titolare del diritto di alloggio che in precedenza aveva acquistato l’alloggio in conformità delle norme della legge sugli alloggi, oppure aveva trasferito tale diritto ai membri del nucleo familiare; – il richiedente ossia un membro del nucleo familiare con lui residente non devono risultare proprietari di una casa o appartamento di villeggiatura oppure di un altro immobile il cui valore supera il 25 per cento del valore di un’abitazione idonea. Le norme e gli standard si adeguano ai criteri di cui all’articolo. 9 del presente decreto e al costo di un metro quadrato della superficie abitativa, come dall’ultimo bando del Fondo abitazioni della Repubblica di Slovenia; – il richiedente oppure un membro del nucleo familiare con lui residente non devono risultare proprietari di un bene mobile il cui valore supera il 25 per cento del valore di un’abitazione idonea. Il valore del bene mobile viene accertato sulla base di quanto stabilito dal perito giudiziario dell’apposito settore. Art. 4 I criteri che influenzano la grandezza dell’alloggio e il tempo di precedenza per l’assegnazione dell’
, si esprimono con un punteggio che si riferisce: – alle condizioni abitative; – al numero dei membri del nucleo familiare, residenti con il richiedente; – alle condizioni sociali; – allo stato di salute. Art. 5 Le condizioni abitative, in cui vivono il richiedente ed i suoi membri familiari, si esprimono con il seguente punteggio e riguardano: 1. Lo status abitativo del richiedente punti
vengono valutati in base ai seguenti criteri: – il nucleo familiare in cui l’età dei genitori non sia superioreai 30 anni 50 – il nucleo familiare con uno o due figli minorenni, 40 per ogni successivo figlio minorenne 10 – il nucleo familiare, in cui un membro ha più di 65 anni 30 Fanno parte del nucleo familiare il coniuge del richiedente oppure la persona con cui lo stesso convive per diverso tempo (almeno due anni dal giorno della pubblicazione del concorso), i loro figli naturali o adottati, i genitori naturali o adottivi nonché le persone che per legge devono essere da questi mantenute. Art. 7 Nella valutazione delle condizioni sociali del richiedente, il punteggio viene assegnato per – il periodo di residenza stabile nel Comune di Pirano (si tiene conto il periodo di residenza fino al giorno della pubblicazione del concorso) come segue: per i primi 18 anni 150 per ogni anno successivo 2 – vita separata di genitori e di figli minorenni a causadi inadeguate condizioni di abitazione (affidamento, vivono inaltre famiglie, oppure sono in un istituto) 60 – lo status di genitore unico, con un figlio minorenne a carico, che deve provvedere alla sua educazione e mantenimento 40 – lo status di richiedente con un membro familiare a carico, dichiarato inabile al lavoro secondo le rispettive norme, e comprovato dal parere della commissione competente 30 Art. 8 Nell’assegnazione degli alloggi popolari vengono osservati anche i seguenti criteri, e il punteggio viene assegnato, come segue: – alle famiglie con un membro familiare a carico con turbe psichiche lievi 20 con turbe psichiche gravi 40 con turbe psichiche molto gravi 60 – alle famiglie con un membro familiare a carico che risulta invalido di III categoria 20 invalido di II categoria 40 invalido di I categoria 60 Quando si tratta di turbe fisiche accompagnate da turbe psichiche vengono aggiunti punti 20 Le turbe fisiche e psichiche vengono accertate con analisi da competenti commissioni e certificate con un parere. III NORME E CRITERI PER GLI ALLOGGI POPOLARI Art. 9 All’assegnazione degli alloggi popolari si tiene conto degli standard di superficie che non siano superiori a quanto segue: ---------------------------------------------------------------------------------- N.ro di superficie struttura degli alloggi membri di abitazione familiari ---------------------------------------------------------------------------------- 1 22 mq camera ogarçonniere 2 35 mq garçonniere oappartamento monolocale 3 48 mq appartamento di una stanza e mezzo o di due stanze 4 56 mq appartamento di due stanze oppure appartamento di due stanze con uno studio 25 65 mq appartamento di tre stanze oppure appartamento di duestanze con due studi ---------------------------------------------------------------------------------- Per ogni ulteriore membro familiare la superficie abitativa può aumentare al massimo di 10 mq. Art. 10 Se al richiedente viene assegnato un alloggio vecchio e non funzionale, costruito e adattato prima del 1960, sono ammesse anche superfici maggiori ai criteri sopra stabiliti. Art. 11 Se l’alloggio viene destinato all’invalido ossia alla famiglia con un membro invalido con difficoltà motorie ossia del tutto impossibilitato a muoversi, all’assegnazione dell’alloggio occorre tenere conto dell’esigenza che siano rimosse le barriere architettoniche nell’alloggio e anche nell’ingresso dell’edificio o all’uscita dello stesso, come anche che siano a disposizione superfici sufficienti per le manovre con la sedia a rotelle. IV FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLIALLOGGI POPOLARI Art. 12 Il Sindaco, sulla base del programma annuale del Comune concernente l’assegnazione degli alloggi, rilascia un’ordinanza riguardante la pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi popolari. Il bando di concorso viene pubblicato nei mezzi di pubblica informazione. Art. 13 Il bando di concorso deve specificare: – i requisiti ai quali devono adempiere i richiedenti per poter ottenere l’
; – i dati che i richiedenti devono indicare nella domanda; – la documentazione da allegare alla stessa; – il numero previsto degli alloggi pubblici nel Comune, oggetto del concorso, e la data in cui saranno a disposizione; – il termine di presentazione della domanda. Art. 14 La domanda per l’acquisizione dell’
deve essere corredata dai seguenti documenti: – il certificato di cittadinanza della Repubblica di Slovenia; – il certificato di residenza e il numero dei membri familiari; – i dati concernenti le entrate finanziarie e la dichiarazione sullo stato patrimoniale, conforme alle prescrizioni del settore di assistenza sociale; – il contratto d’affitto o di subaffitto se è affittuario di un alloggio non idoneo; – altra documentazione come richiesta dal bando di concorso, a certificare le condizioni patrimoniali e sociali nonché di salute (il certificato dell’Amministrazione repubblicana delle entrate pubbliche sugli immobili, per gli imprenditori autonomi invece il certificato sull’utile conseguito). Fanno parte delle entrate i beni ricevuti in eredità, le donazioni e tutti i redditi nonché le entrate del richiedente e dei suoi membri familiari per i quali si sta risolvendo il problema abitativo, che sono oggetto dell’imposta sul reddito come anche le entrate personali, non tassabili, ad eccezione di: sussidi per gli aiuti e il servizio a domicilio, gli assegni per il mantenimento in una famiglia di affido, l’assegno familiare ed altri aiuti sociali per i bambini, le borse di studio, le entrate dai lavori saltuari degli invalidi inclusi nella tutela istituzionale, ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della Legge sull’assistenza sociale, e che non sono introiti da lavoro ordinario. Fanno parte delle entrate tutti i redditi acquisiti negli ultimi tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio pubblico. Fanno parte del reddito, e cioè con una quota proporzionale, i beni ricevuti in eredità e le donazioni nonché altri emolumenti una tantum (risarcimenti, trattamento di fine rapporto, premi) versati nel periodo del bando di concorso. Alla constatazione dell’ammontare delle entrate si escludono gli alimenti corrisposti, e cioè per un ammontare come stabilito dal decreto. Nel constatare il reddito per membro familiare non vengono compresi i membri che usufruiscono di un’assistenza istituzionalizzata e che sono esentati pienamente dal pagamento delle prestazioni. Art. 15 Scaduto il termine del bando di concorso l’amministrazione comunale esamina la fondatezza delle domande e le dispone per categorie. Collaborano a questo esame il competente centro di assistenza sociale, le organizzazioni e società degli invalidi, gli istituti sanitari e l’istituto di collocamento. Se si ritiene opportuno vengono svolte anche altre verifiche presso organi e organizzazioni competenti. Nel contempo l’amministrazione comunale avvisa i partecipanti al concorso sugli eventuali completamenti delle domande. Se i partecipanti non completano le loro domande entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta dell’avviso, queste vengono rigettate. Art. 16 Il Sindaco nomina una commissione di tre membri che ha il compito di esaminare sul posto le condizioni in cui vivono i richiedenti e valutare altre circostanze importanti per poter classificare gli stessi nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi. La commissione è composta da: – un membro nominato dal Sindaco che è al contempo presidente della commissione; – due membri, anch’essi nominati dal Sindaco, su proposta del Centro di assistenza sociale del Comune di Pirano. Art. 17 Dopo aver esaminato sul posto le condizioni in cui vivono i richiedenti ed altre circostanze importanti la commissione compila il verbale di punteggio, in osservanza del presente decreto. Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri della commissione. A sopralluogo compiuto, una copia del verbale viene consegnata al partecipante del concorso. V PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI Art. 18 Il segretario dell’amministrazione comunale, considerati i punteggi dei verbali, nel termine di 90 giorni dalla scadenza del concorso formula la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari in affitto, la pubblica nei mezzi d’informazione e sull’albo degli avvisi comunali. Art. 19 I partecipanti al concorso possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di Pirano contro la graduatoria per l’assegnazione in affitto degli alloggi popolari entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. Art. 20 Le domande dei richiedenti che non hanno adempiuto ai requisiti di concorso e che non hanno aderito all’invito dell’organo amministrativo di completare la domanda oppure che hanno inoltrato la stessa a termine scaduto, si respingono. Art. 21 La graduatoria legalmente valida ha effetto almeno per un anno ossia fino all’indizione di un nuovo concorso. Nel periodo di validità della graduatoria, la stessa non può subire cambiamenti. A ogni nuovo concorso i richiedenti, ai quali al concorso precedente non è stato assegnato l’alloggio, sono tenuti ad inoltrare una nuova domanda corredata da tutta la documentazione richiesta. VI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DELL’
La deliberazione sull’assegnazione in affitto dell’
viene adottata dal Sindaco. Prima del rilascio della relativa deliberazione l’organo amministrativo compie una verifica per accertare se il richiedente, il partecipante al concorso, adempie ancora ai requisiti e ai criteri necessari per l’assegnazione in affitto dell’
. Art. 23 Il diritto all’uso dell’
decade qualora non vengano più adempiuti i criteri che danno diritto all’assegnazione di tale alloggio, riferiti allo stato patrimoniale del richiedente. Questa condizione viene stabilita a parte nel contratto d’affitto. Il termine di sgombero, stabilito dal contratto d’affitto, non deve essere inferiore ai 90 giorni. L’organo amministrativo svolge il controllo di diritto all’
una volta all’anno, seguendo la stessa procedura, prescritta per l’assegnazione di tale alloggio. Il Comune può disdire il contratto d’affitto se l’affittuario dell’
perde lo status dell’avente diritto oppure se il Comune gli da in affitto un appartamento idoneo sul territorio comunale. Se l’affittuario dell’
perde lo status dell’avente diritto, fino alla disdetta del contratto egli paga il cosiddetto affitto non lucrativo e cioè che corrisponde solo alle spese di manutenzione. Art. 24 Anche dopo lo sgombero gli alloggi popolari si devono assegnare ai richiedenti che ne hanno diritto, tranne nei casi in cui nel Comune temporaneamente non ci sono richieste in tale senso. VII DEROGHE ALL’ASSEGNAZIONE DELL’
Per risolvere un problema di alloggio estremamente urgente il Sindaco puđ2 assegnare un
anche a prescindere dalla graduatoria vigente. Si considerano problemi abitativi di urgente soluzione: – i casi di calamità naturali che provocano la inagibilità dell’alloggio attuale; – i casi di aiuti in seguito alla detenzione carceraria; – i casi dei senzatetto, cioè dei cittadini rimasti senza alloggio non per causa loro. Art. 26 Il diritto ad un’assegnazione straordinaria dell’
viene comprovato dal richiedente con certificati e pareri degli organi comunali competenti e del centro di assistenza sociale. Art. 27 Se ad un partecipante al concorso, collocato in graduatoria, viene assegnato in via straordinaria un
corrispondente secondo i normativi dell’articolo 9, ma questi lo rifiuta, il Sindaco emana una deliberazione con la quale il richiedente viene escluso dalla graduatoria in vigore, nonché da ogni ulteriore soluzione d’urgenza del suo problema abitativo. VIII SCAMBIO DEGLI ALLOGGI Art. 28 Lo scambio di alloggi è di regola vincolato allo scambio tra alloggi popolari. Può venir approvato però anche lo scambio con altri alloggi, in affitto e di proprietà di aziende, enti o altre persone giuridiche, se ciò interessa il Comune per la soluzione adeguata dei problemi abitativi dei richiedenti aventi diritto collocati nella graduatoria; oppure per trovare una soluzione abitativa più idonea per i cittadini che già li occupano. Il benestare alla permuta di alloggi viene rilasciato dall’organo amministrativo previo accordo tra i due affittuari e consenso del proprietario. Lo scambio effettivo e la firma dei contratti di affitto devono essere effettuati entro il termine massimo di 60 giorni dal rilascio dei consensi dei proprietari. IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 29 Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Art. 30 Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa ad avere effetto il Regolamento sui requisiti e criteri per l’assegnazione in affitto degli alloggi popolari del Comune di Pirano, adottato dal Consiglio esecutivo dell’Assemblea comunale di Pirano dd. 22. 12. 1992 (Foglio annunzi ufficiali, n. 30/92). Per gli alloggi assegnati in osservanza di tale regolamento valgono i requisiti come nel contratto di locazione. Numero: 36200/064/95 Pirano, 13 luglio 1995 Il Presidente del Consiglio comunale di Pirano Dott. Milena Oblak-Juh Kazalo Na vrh
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.