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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran, stran 645.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 19. člena statuta Občine Piran (

pubblico Biblioteca civica di Pirano Art. 1 Il Comune di Pirano, con sede a Pirano, piazza Tartini, 2, costituisce con il presente decreto l’

pubblico Biblioteca civica di Pirano (piů avanti, per abbreviazione, denominato:

). Art. 2 Con il presente decreto il fondatore stabilisce: – la denominazione e la sede dell’

, – l’attivitŕ dello stesso, – i suoi organi, – i mezzi necessari per la costituzione e l’avvio dell’attivitŕ, – le fonti, le modalitŕ e le condizioni di acquisizione dei mezzi necessari per l’attivitŕ dell’

, – le modalitŕ di disporre delle eccedenze delle entrate sulle spese ovvero delle residue disponibilitŕ e le modalitŕ di copertura del disavanzo, – i diritti, gli obblighi e le responsabilitŕ del fondatore negli atti giuridici, i diritti e gli obblighi reciproci del fondatore e dell’

, – altre disposizioni, ai sensi di legge. DENOMINAZIONE E SEDE DELL’

Art. 3

La denominazione dell’

č: Mestna knjižnica Piran Biblioteca civica di Pirano. Per abbreviazione: MKP. L’

ha sede a: Pirano, piazza Tartini, 1. ATTIVITŔ DELL’

Art. 4

L’

media, conserva e crea i valori culturali nel settore dell’attivitŕ bibliotecaria. Nell’ambito dell’attivitŕ bibliotecaria fondamentale: – accerta i bisogni per il completamento del fondo libri e di altro materiale di biblioteca, organizza ed attua l’attivitŕ di biblioteca e di sala letture, – acquisisce, analizza professionalmente, conserva e rinnova il fondo libri ed altro materiale bibliotecario, – svolge l’attivitŕ di prestito, consiglia ed aiuta professionalmente gli utenti nella loro scelta ed utilizzo, – collabora nei prestiti reciproci tra le biblioteche dei rispettivi materiali, – cura i cataloghi ed altro materiale di biblioteca, tiene i registri di evidenza dell’attivitŕ bibliotecaria e collabora alla compilazione dei cataloghi centrali; – collabora a raccogliere ed a documentare i reperti di storia patria; – inserito nel sistema dell’informatizzazione bibliotecaria, opera con la banca dati ed elabora elettronicamente gli stessi. – organizza le attivitŕ d’interesse collegate con l’attivitŕ della biblioteca (le serate letterarie, presentazioni di libri e autori, le ore delle fiabe per bambini, varie forme di lavoro con i lettori), – collabora nel settore della raccolta, sistemazione e conservazione nonch‚ utilizzo del fondo libri di altre biblioteche, – allestisce le collezioni di libri; – da in prestito e riceve in custodia libri, carte geografiche, opuscoli periodici, dischi, film, nastri, opere d’arte, ecc. – esegue la ricerca di dati su richiesta degli utenti; – collabora con le istituzioni professionali; – educa alla lettura di libri e all’uso della biblioteca. Altre attivitŕ: – pubblicazione di opuscoli, depliant e di altre pubblicazioni simili destinate alle necessitŕ delle biblioteche ed a scopi culturali, – operazioni di stampa con varie tecniche (usando la fotocopiatrice e le stampanti del personal computer, ecc.); – rilegatura e rinnovo di libri, – mediazione nella vendita di libri e di stampa varia, quadri, mezzi didattici, cassette audio e video, e di altro materiale di biblioteca, conformemente alla legge, vendita di libri usati – negli edifici, amministrati dall’

, lo stesso offre e organizza attivitŕ culturali, mostre d’arte e di libri, presentazione di collane di libri, ecc. Art. 5 ORGANI DELL’

Gli organi dell’

sono: – la direzione, – il consiglio dell’

, – il consiglio professionale. Art. 6 L’

č diretto dalla direzione. La direzione si compone dal direttore che svolge contemporaneamente la carica di direttore manageriale e programmatico. Il direttore esercita la direzione dell’

e dirige il lavoro professionale. Egli rappresenta l’

ed č responsabile della legalitŕ e della professionalitŕ del lavoro dell’

. Art. 7 Il direttore viene nominato dal fondatore, in base al bando di concorso pubblico, previo consenso del consiglio dell’

e del consiglio professionale dell’

. Art. 8 La durata in carica del direttore č di cinque anni. Puň essere nominato direttore colui che adempie ai requisiti stabiliti dalla legge. I compiti, le attribuzioni e le responsabilitŕ del direttore vengono ulteriormente definiti dallo statuto dell’

. Art. 9 Il consiglio dell’

e composto da 6 membri, e cioč da: – 2 rappresentanti del fondatore, nominati dal consiglio comunale, – 2 rappresentanti dei dipendenti dell’

, eletti a scrutinio segreto dai dipendenti stessi, – 2 rappresentanti dei fruitori ossia del pubblico interessato, dei quali uno viene proposto dalla comunitŕ autogestita degli appartenenti alla nazionalitŕ italiana, e l’altro viene proposto dal consiglio dell’

, entrambi vengono perň nominati dal Sindaco del Comune. La durata in carica del consiglio dell’

č di quattro anni. Il presidente del consiglio dell’

viene nominato dal consiglio stesso. Art. 10 Il consiglio dell’

approva lo statuto dell’

, i programmi di lavoro, il piano finanziario, il conto consuntivo, l’atto di inquadramento dell’organico dell’

, atti generali, stabiliti dallo statuto, svolge il controllo dell’amministrazione e dell’esercizio dell’

ed esegue altre mansioni conformemente alla legge e allo statuto. Il consiglio dell’

delibera a maggioranza di voti dei membri presenti; per l’approvazione dello statuto, il programma di lavoro annuale e il conto consuntivo occorre invece la maggioranza di voti di tutti i membri del consiglio. In caso di paritŕ prevale il voto del presidente del consiglio dell’

. Art. 11 Il consiglio professionale č composto dai membri, nominati dal consiglio dell’

tra i lavoratori professionali dell’

ed esperti esterni del settore di lavoro dell’

. Art. 12 Il consiglio professionale tratta le questioni attinenti al lavoro professionale dell’

e fornisce al direttore e al consiglio dell’

pareri, iniziative e proposte di soluzione. Il membri del consiglio professionale durano in carica quattro anni. Le modalitŕ di nomina, la composizione e la durata in carica dei membri del consiglio professionale vengono ulteriormente definite dallo statuto dell’

, in osservanza delle disposizioni di legge. LE RISORSE PER L’ESERCIZIO, I DIRITTI, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITA DEL FONDATORE E DELL’

Art. 13

L’

acquisisce le risorse in base al programma annuale di lavoro, con l’esercizio della propria attivitŕ, dai mezzi del fondatore; per i progetti d’importanza nazionale dal bilancio dello Stato, da altre fonti (ad esempio con la sponsorizzazione, con concorsi pubblici), in osservanza della legge, del presente decreto e dello statuto dell’

. Art. 14 L’eccedenza delle entrate sulle spese, ovvero le residue disponibilitŕ possono essere utilizzate dall’

per l’esercizio e per lo sviluppo dell’attivitŕ registrata, tenuto conto del piano annuale di lavoro e previo consenso del fondatore. Nel caso che si verifichi una perdita che non puň essere coperta dai mezzi disponibili dell’esercizio, il fondatore decide in merito, sentita la proposta del consiglio dell’

. Art. 15 L’

ha personalitŕ giuridica e risponde dei propri obblighi con i mezzi di cui dispone. Nei negozi giuridici l’

non ha limitazioni. Art. 16 L’

risponde al fondatore dell’amministrazione del patrimonio. L’

non puň alienare gli immobili che amministra o cambiare la loro destinazione d’uso. Dei beni immobili dispone il fondatore. Il fondatore risponde per gli obblighi dell’

fino all’ammontare dei mezzi stanziati nel bilancio per l’attivitŕ dell’

, in base al programma annuale. Art. 17 Il fondatore ha nei confronti dell’

i seguenti diritti e obblighi: – adotta le misure atte a garantire l’esercizio dell’attivitŕ dell’

, – garantisce all’

i mezzi per il lavoro, nell’ambito del programma accordato, in base al piano annuale di lavoro e il bilancio d’esercizio, – fornisce il consenso allo statuto dell’

, alle modifiche dello status giuridico e alle modifiche dell’attivitŕ, – fornisce il consenso all’organizzazione interna e all’atto di inquadramento dell’organico, salvo diverse disposizioni di legge, – esplica altre funzioni in armonia alle norme legislative. Art. 18 L’

ha uno statuto che definisce nei particolari: – l’organizzazione e le modalitŕ di gestione dell’

, – le competenze degli organi dell’

, – i mandati di rappresentanza e di firma, – la durata in carica e le modalitŕ di nomina dei membri degli organi dell’

, – le questioni in merito al controllo della gestione dell’

da parte del fondatore. Lo statuto viene adottato dal consiglio dell’

in accordo con il fondatore. Art. 19 Il controllo della legalitŕ del lavoro e della gestione finanziaria dell’

viene svolto dal competente organo, in conformitŕ delle disposizioni di legge. Art. 20 Le attribuzioni che, secondo il contratto collettivo per le attivitŕ extra-economiche e secondo la legge concernente i gradi di retribuzione negli enti pubblici, negli organi statali, e negli organi delle autonomie locali, spettano all’organo competente per la nomina del direttore, vengono esplicate, a nome del fondatore, dal Sindaco del Comune. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 21 Il Consiglio dell’

si costituisce in conformitŕ delle norme del presente decreto entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Il consiglio dell’

si considera costituito quando č composto dalla maggioranza dei membri. L’

č tenuto ad armonizzare il proprio statuto entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Gli atti dell’

, attualmente in vigore, valgono fino all’approvazione dei nuovi, ad eccezione degli articoli contrari alla legge e al presente decreto. Art. 22 Il direttore dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina. L’attuale consiglio dell’

e il consiglio professionale durano in carica fino alla costituzione dei nuovi consigli, conformemente al presente decreto. Art. 23 Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. Art. 24 Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia della decisione sulla costituzione della Biblioteca popolare di Pirano, n. 01-843/1 del 23-3-1956 e la decisione sulla costituzione dell’

finanziariamente autonomo Biblioteca civica di Pirano, n. 01-171/4 del 20-7-1959, adottate dal Comitato popolare comunale nonch‚ la decisione sulla costituzione della biblioteca comunale quale biblioteca generale di Pirano n. 022-4/65 del 20-1-1965, adottata dall’Assemblea del Comune di Pirano in base alla quale l’

č stato iscritto nel registro tenuto presso il Tribunale di Capodistria con la denominazione di “Matična knjižnica Piran”. Numero: 026-28/95 Pirano, 14 dicembre 1995 Il Presidente del Consiglio comunale di Pirano dott. Milena Oblak-Juh Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.