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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran (uradno prečiščeno besedilo), stran 9477.

Obsah (5)Art. 10Art. 13Art. 21Art. 28Art. 35

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) R A Z G L A Š A M O D L

pubblico Biblioteca civica di Pirano – Testo Consolidato Ufficiale, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 12 luglio 2016. N. 02200-2/2001-2016 Pirano, 27 settembre 2016 Il Sindaco del Comune di Pirano Peter Bossman m.p. Il testo consolidato ufficiale del Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella 15ª seduta ordinaria del 27 settembre 2016, comprende: – il Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato l’11 dicembre 2003 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 7/04); – il Decreto di modifica al Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato il 4 febbraio 2009 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 5/09); – il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato il 20 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/12); – il Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato il 12 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61 del 23 settembre 2016). Visto l’articolo 3 della Legge sugli Enti (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 45/94 – sentenza della CC, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), visti gli articoli 26 e 135 della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13), gli articoli 20 e 73 della Legge sull’attività bibliotecaria (Gazzetta Ufficiate della RS, n. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), l’articolo 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiate della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U. 2), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 15ª seduta ordinaria, il giorno 27 settembre 2016 approva il presente D E C R E T O sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano Testo Consolidato Ufficiale I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Art. 1 Con il presente Decreto il Comune di Pirano (in prosieguo denominato: Fondatore) armonizza l’operato dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano (in prosieguo:

) alle disposizioni della Legge sull’attività bibliotecaria (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 87/01, 96/02 e 92/15), e della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – Testo Consolidato Ufficiale, n. 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13), regolandone lo status, i rapporti tra il Fondatore e l’

e le questioni fondamentali inerenti all’organizzazione, all’attività e alle modalità di finanziamento dell’

. Tutte le designazioni delle funzioni, sia di genere maschile, sia di genere femminile, espresse nel Decreto al maschile, si riferiscono a persone di entrambi i sessi. Art. 2 Il Fondatore dell’

è il Comune di Pirano, con sede a Pirano, Piazza Tartini 2. I diritti e gli obblighi costitutivi sono realizzati dal Consiglio comunale e dal Sindaco del Comune di Pirano. Art. 3 L’

è successore legale della Biblioteca civica di Pirano, con sede a Pirano in Piazza Tartini 1, iscritta al Registro giudiziario del Tribunale distrettuale di Capodistria al numero di registro Srg 199600578 in data 22/01/1997. Art. 4 L’

è stato costituito con il Decreto del Comitato popolare comunale di Pirano n. 01-643/1, del 23/03/1956, con la denominazione di Biblioteca popolare di Pirano. Nel 1966 la denominazione dell’

è mutata in Biblioteca generale di Pirano. Mediante il Decreto costitutivo dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 9/96) il Consiglio comunale del Comune di Pirano ha armonizzato la denominazione, lo status, l’organizzazione e l’amministrazione dell’

. Art. 5 Missione fondamentale dell’

è l’offerta costante e incondizionata del servizio pubblico concernente l’attività bibliotecaria, nel comprensorio del Comune di Pirano. Art. 6 La denominazione dell’

è la seguente: Mestna knjižnica Piran. La denominazione dell’

in lingua italiana è la seguente: Biblioteca civica di Pirano. La sede dell’

è in via Župančič 4, a Pirano. L’

ha la facoltà di modificare la denominazione o la sede solamente con il consenso del Fondatore. Art. 7 L’

è persona giuridica con lo status di biblioteca pubblica con diritti, obblighi e responsabilità nelle transazioni commerciali e legali, come previsto dalla legge e dal presente Decreto. Art. 8 L’

dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del diametro di 33 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione lungo il perimetro e il numero di contrassegno 1 al centro. L’

dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del diametro di 33 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione lungo il perimetro e il numero di contrassegno 2 al centro. L’

dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del diametro di 20 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione lungo il perimetro e il numero di contrassegno 2 al centro. Il timbro di cui al primo comma del presente articolo è utilizzato dall’

nell’ordinamento giuridico a convalidare tutti gli atti, i documenti e la corrispondenza. Il timbro di cui al secondo comma del presente articolo si applica principalmente per la convalida dei documenti finanziari e contabili. Il timbro di cui al terzo comma del presente articolo si applica per la designazione dei materiali librari. La numerazione dei singoli timbri, il loro utilizzo, le modalità di tutela e di distruzione, nonché l’indicazione dei dipendenti titolari di timbro vengono disposti dal Direttore dell’

. Art. 9 (Soppresso) II ORGANIZZAZIONE E OGGETTO SOCIALE DELL’

Art. 10

L’

attraverso la propria attività soddisfa le necessità del servizio bibliotecario pubblico nel Comune di Pirano. Nel contesto del servizio pubblico l’

svolge le seguenti funzioni: – raccoglie, elabora, custodisce e presta il materiale bibliotecario; – garantisce l’accesso al materiale bibliotecario e alle pubblicazioni elettroniche; – redige i cataloghi dell’

, le banche dati e altre fonti d’informazione; – presenta prodotti bibliografici e informatici, nonché servizi di altro genere; – partecipa a operazioni di scambio e di prestito tra biblioteche; – acquisisce ed educa gli utenti; – effettua il servizio di alfabetizzazione informatica; – salvaguarda il fondo bibliotecario, ritenuto monumento culturale; – espleta altri compiti bibliotecari, di documentazione e di informazione; – raccoglie, elabora, custodisce e mette a disposizione degli utenti la documentazione di storia patria; – partecipa ai processi di formazione permanente; – garantisce l’accesso e l’utilizzo della documentazione da parte delle autorità pubbliche, che sono genericamente accessibili sui media elettronici; – organizza particolari forme di attività per l’infanzia, per la gioventù e per gli adulti, mirate a incoraggiare la cultura della lettura; – organizza particolari forme di attività per l’infanzia, per la gioventù e per gli adulti con necessità specifiche; – in qualità di biblioteca generale in territorio etnicamente misto, garantisce l’attività bibliotecaria alla Comunità Nazionale Italiana; – garantisce l’accesso al materiale librario per gli Sloveni d’oltreconfine, consentendo loro il prestito dei materiali; – organizza manifestazioni culturali, esposizioni e altre forme di mediazione dei valori culturali nell’ambito dell’attività bibliotecaria. Oltre ai compiti nell’ambito del servizio pubblico l’

svolge altresì le mansioni di: – traduzione, editoria, pubblicazione, stampa e vendita di libri e di altre pubblicazioni nell’ambito della rispettiva attività; – servizi fotografici, fotocopiatura e altre forme di copisteria della documentazione bibliotecaria; – trasporto della documentazione bibliotecaria; – locazione di immobili propri, in armonia al secondo comma dell’Art. 28 del presente Decreto; – locazione di attrezzature d’ufficio e informatiche; – fornitura agli interessati di servizi contrattuali nell’ambito della rispettiva attività. L’

espleta i propri compiti nell’ampiezza e secondo le modalità definite dal programma annuale di lavoro e dal piano finanziario, approvato dal Sindaco. Art. 11 Le attività di cui nel precedente articolo, svolte da parte dell’

ai sensi del Regolamento sulla classificazione standard delle attività, sono suddivise nelle seguenti sottocategorie (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 69/07): 91.011 Attività di biblioteca 91.030 Tutela dei beni culturali 90.040 Gestione di strutture destinate a eventi culturali 85.520 Istruzione, aggiornamento e formazione nel campo della cultura e delle arti 82.300 Organizzazione di mostre, fiere e convegni 63.990 Altre informazioni 58.110 Pubblicazione di libri 58.140 Edizione di riviste e periodici 58.190 Altra editoria 59.200 Registrazione e realizzazione di incisioni sonore e musicali 62.020 Consulenza su dispositivi e programmi informatici 63.110 Elaborazione dati e attività connesse 63.120 Gestione di portali web 47.990 Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, bancarelle e mercati 68.200 Affitto e gestione di immobili propri o locati 72.200 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 73.120 Offerta di spazi pubblicitari 77.330 Noleggio e locazione di apparecchiature e computer per ufficio 82.190 Copisteria, redazione di documenti e altre singole attività di cancelleria. Art. 12 L’

, in conformità agli standard e con il consenso del Fondatore, organizza le sue unità organizzative permanenti nell’ambito del suo operato. Il Consenso per conto del Fondatore è espresso dal Sindaco. Negli abitati in cui non vi sono unità permanenti, l’

organizza la propria attività con l’ausilio della biblioteca itinerante. L’organizzazione del lavoro nell’

è determinata con l’atto di organizzazione interna. III ORGANI DELL’

Art. 13

Gli organi dell’

sono: – il Direttore – il Consiglio dell’

. Il Direttore Art. 14 Il Direttore espleta contemporaneamente la funzione di Direttore amministrativo e di Direttore di programma dell’

, organizza e dirige il lavoro e la gestione dell’

, dispone del potere di rappresentanza ed è responsabile della legalità e della professionalità dell’operato dell’

. Il Direttore può nominare un organo consultivo (Collegio tecnico), composto da quadri tecnico professionali dell’

. Il Direttore dell’

svolge i seguenti compiti: – organizza il lavoro dell’

; – approva il piano strategico, previo parere del Consiglio comunale; – approva il programma di lavoro, con il piano finanziario; – approva l’atto di organizzazione del lavoro, previo parere della rappresentanza sindacale dell’

; – approva l’atto di sistematizzazione dei posti di lavoro ovvero l’atto di inquadramento del personale nell’organico, previo parere della rappresentanza sindacale dell’

; – approva il piano del personale; – approva il piano delle acquisizioni dei mezzi fondamentali e degli interventi di manutenzione straordinaria; – approva altri atti che regolano questioni importanti, relative all’operato dell’

; – relaziona al Fondatore e al Consiglio in merito a questioni e/o tematiche che potrebbero influire in maniera rilevante sull’operato dell’

; – redige la relazione annuale; – stipula il contratto collettivo dell’

; – decide in merito all’efficacia del lavoro e alla promozione dei dipendenti; – decide in merito alle assunzioni e ai licenziamenti ed esercita altre competenze nel campo del rapporto di lavoro, in armonia alla legislazione vigente; – promulga decisioni e nomina commissioni, gruppi di lavoro e altri organi interni per lo studio di determinate questioni o per l’attuazione di determinati compiti; – nomina i dipendenti con poteri particolari; – risponde pubblicamente del proprio operato; – informa i propri dipendenti; – provvede alla pubblicità e all’informazione, nonché è responsabile dei contatti con il pubblico; – espleta altri compiti in conformità alla natura dell’operato e della gestione, disposti dalla Legge e dal presente Decreto. Il Consiglio dell’

fornisce il consenso agli atti di cui al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, al decimo e all’undicesimo alinea del presente articolo, mentre per quanto agli atti di cui al terzo e al sesto alinea, è necessariamente previsto anche il consenso formale del Sindaco. Art. 15 Nei negozi giuridici l’

è rappresentato illimitatamente dal Direttore, che è autorizzato a stipulare contratti entro l’ammontare del piano finanziario (ovvero del piano esecutivo annuale), ad eccezione dei casi di: – contratti inerenti opere d’investimento o di manutenzione straordinaria, per i quali è necessario il consenso del Consiglio dell’

; – contratti inerenti agli immobili che l’

gestisce o utilizza, per i quali è necessario acquisire il consenso del Fondatore, ovvero del Sindaco. Il Direttore deve agire nella gestione dei fondi pubblici e di altro genere con la diligenza del buon padre di famiglia. Art. 16 Durante la temporanea assenza del Direttore questi viene sostituito da un dipendente dell’

autorizzato dal Direttore stesso. Il Direttore, nell’espletamento delle sue prerogative, a norma di legge e del presente atto, ha facoltà di delegare la gestione di determinate questioni a singoli dipendenti, con procure speciali, in conformità all’atto sull’organizzazione interna del lavoro e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro. In caso di impedimento o di assenza del Direttore, questi viene sostituito da un dipendente dell’

, cui sia stata conferita specifica delega scritta, con puntuale determinazione dell’ampiezza, dei contenuti e della durata delle funzioni esercitabili in sua vece. Art. 17 Può essere nominato Direttore il candidato che, oltre ai requisiti generali, soddisfa i seguenti requisiti: – almeno titolo universitario superiore (ordinamento precedente), oppure laurea universitaria specialistica (ordinamento precedente), o laurea magistrale – master (secondo ciclo di Bologna); – almeno tre anni di esperienza professionale in posizioni manageriali/dirigenziali o in settori affini o correlati; – conoscenza della lingua slovena e italiana a livello intermedio superiore e di almeno ancora una lingua di valenza internazionale a livello elementare; – capacità manageriali e organizzative; – superato l’esame (conseguita l’abilitazione) professionale in materia di attività bibliotecaria. Può essere nominato Direttore anche un soggetto non titolare di abilitazione bibliotecaria, purché riesca a conseguirla entro il termine stabilito dalla Legge in materia di biblioteconomia, pena risoluzione o decadimento del mandato, ufficializzato con delibera del Consiglio dell’

. All’atto della partecipazione al concorso il candidato ha l’obbligo di presentare un programma di sviluppo dell’

per il periodo del mandato per cui concorre. Art. 18 Il Direttore è nominato dal Consiglio dell’

in base a bando pubblico. Prima della nomina o della revoca del Direttore il Consiglio dell’

è in dovere di acquisire il consenso del Consiglio comunale del Fondatore e il parere dei quadri tecnico professionali dell’

. Il consenso e il parere sono rilevati al candidato a Direttore, proposto dal Consiglio dell’

tra tutti gli aderenti al bando che soddisfano le condizioni previste. I quadri tecnico professionali dell’

votano il parere a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto è indetta dal Consiglio e attuata da una commissione di tre membri, nominata dal Consiglio stesso. Se il Fondatore e i quadri tecnico professionali non esprimono il consenso e rispettivamente il parere entro 60 giorni dalla data in cui è stato richiesto, si ritiene che il consenso sia stato espresso e che il parere sia positivo. Acquisito il consenso e il parere, il Consiglio procede alla nomina del Direttore con la maggioranza di tutti i membri del consiglio. Il mandato del Direttore è di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovato. In base all’atto di nomina del Direttore il Presidente del Consiglio dell’

stipula con il Direttore il contratto di lavoro. Art. 19 Il Consiglio dell’

nomina il facente funzioni con il consenso del Sindaco nei seguenti casi: – ove il mandato dell’Organo direzionale scada anticipatamente; – ove, a conclusione di procedura di selezione regolare, non sia individuabile alcun candidato, per carenza di candidature o inidoneità di quelle eventualmente intervenute. A ruolo di facente funzioni del Direttore può essere nominato uno dei quadri tecnico professionali dell’

o uno dei candidati che hanno aderito al bando. Il facente funzioni del Direttore è nominato dal Consiglio per il lasso di tempo sino alla nomina del Direttore, ma al massimo per il periodo di un anno. Art. 20 Il Direttore può essere sollevato dall’incarico dal Consiglio dell’

all’insorgenza di circostanze per cui sia previsto il licenziamento per legge, eseguite secondo le rispettive procedure valide per il Direttore dell’

. Il Direttore può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato: – su sua espressa richiesta; – se non attua le deliberazioni del Consiglio dell’

o agisce contrariamente a esse; – se agisce contrariamente alle disposizioni e agli atti generali dell’

; – se con il suo operato improprio o negligente causa all’

un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere turbative maggiori nell’operato dell’

; – per l’omessa adozione del nuovo piano strategico entro la scadenza del periodo di vigenza di quello precedente. La procedura di sollevamento dall’incarico ovvero di revoca del Direttore è avviata dal Consiglio dell’

, che informa lo stesso delle ragioni sussistenti. L’interessato dispone del termine massimo di 30 giorni per produrre le proprie controdeduzioni in forma scritta. Il Consiglio dell’

sottopone la propria mozione di revoca dall’incarico del Direttore anche ai quadri tecnico professionali dell’

al fine di rilevarne il parere, che deve pervenire entro il termine massimo di 60 giorni. Rilevati entro i termini previsti: la posizione chiarificatoria dell’interessato e il parere dei quadri tecnico professionali, il Consiglio dell’

, prima di procedere con l’iter di sollevamento dall’incarico, deve acquisire anche il consenso del Consiglio comunale del Fondatore, in merito alla revoca dell’organo direzionale in carica. Il Comune Fondatore e i quadri tecnico professionali sono tenuti a esprimere il proprio parere entro 60 giorni, in caso contrario si assume il silenzio assenso. Rilevati il consenso e il parere, il Consiglio dell’

procede alla procedura di sollevamento dall’incarico, approvata a maggioranza di tutti i membri del Consiglio stesso. Il Consiglio dell’

Art. 21

Il Consiglio dell’

è composto da sette

(7)membri, vale a dire: – tre
(3)rappresentanti del Fondatore, scelti fra esperti nell’area dell’

pubblico, del settore delle finanze e affari legali, da nominarsi a cura del Consiglio comunale del Fondatore; – due

(2)rappresentanti degli utenti, ovvero del pubblico interessato, uno dei quali è proposto dall’Associazione dei Bibliotecari del Litorale (DBP) e l’altro da parte della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, che verranno nominati dal Consiglio comunale del Fondatore; – due
(2)rappresentanti dei lavoratori dell’

, che saranno eletti a scrutinio segreto da parte dei dipendenti stessi dell’

. I membri del Consiglio dell’

durano in carica quattro anni e dopo la scadenza del mandato possono essere nuovamente nominati ovvero rieletti. Un soggetto può essere nominato membro del Consiglio dell’

solo per due mandati consecutivi. Il mandato dei membri del Consiglio dell’

decorre dalla data della sua costituzione, ovvero della seduta costitutiva. Il Direttore ha l’obbligo di informare il Fondatore e gli altri organi che nominano, ovvero eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio dell’

, in merito al decorso del mandato dei membri del Consiglio dell’

medesimo, con un preavviso di almeno 90 giorni, prima di detta scadenza. Il Consiglio dell’

si costituisce alla sua prima seduta. La prima sessione costitutiva del Consiglio è convocata dal Direttore dell’

entro 30 giorni dalla nomina o dall’elezione della maggioranza dei membri dell’Organo di consiglio. Nell’ambito della prima seduta costitutiva del Consiglio dell’

, i membri eleggono nel proprio seno il Presidente e il suo sostituto. Fino al momento dell’elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano. Possono accedere, alla carica di Presidente dell’Organo di consiglio, esclusivamente i membri rappresentanti l’

Fondatore. L’Organo di Consiglio si considera stabilmente costituito quando viene eletta o confermata la maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Art. 21 a I rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’

sono eletti dai dipendenti dell’

a scrutinio segreto. Il diritto di votare e di candidarsi spetta a tutti i dipendenti dell’

, sempreché non ricoprano la carica di Direttore dell’

stesso o di membro della commissione elettorale. Il Consiglio dell’

indice, con delibera, le elezioni entro 90 e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio stesso. La delibera di indizione delle elezioni determina la data delle elezioni, il contenuto delle proposte di candidatura e la nomina della commissione elettorale. La delibera di indizione delle elezioni è pubblicata sull’albo, ovvero affissa nella bacheca informativa. Il procedimento di elezione dei rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’

è diretto da una commissione elettorale, composta dal Presidente e da due membri. La Commissione elettorale è responsabile del corretto svolgimento delle elezioni dei rappresentanti al Consiglio dell’

, prende atto della completezza delle proposte di candidature, predispone l’elenco dei votanti, svolge le operazioni elettorali relative alle elezioni, rileva l’esito della votazione e pubblica i nomi dei due candidati, che vengono eletti al Consiglio dell’

. Modalità di elezione e di revoca dei membri del Consiglio, in quanto rappresentanti dei dipendenti dell’

, sono stabilite dal Regolamento dell’

. Art. 21 b Il Consiglio dell’

delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri, mentre le decisioni sono approvate con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari è decisivo il voto del Presidente del Consiglio dell’

. Le sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio dell’

e in sua assenza dal suo sostituto. Il Presidente del Consiglio dell’

ha l’obbligo di convocare la seduta del Consiglio anche quando ciò è richiesto dal Direttore, dal Fondatore o dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell’

medesimo. Se il Presidente del Consiglio dell’

rifiuta la convocazione, la seduta viene convocata dal Direttore dell’

. Le votazioni concernenti l’approvazione delle deliberazioni sono palesi, fatto salvo lo specifico caso in cui i membri dell’organo medesimo decidano di votare a scrutinio segreto. Le disposizioni dettagliate in merito all’operato del Consiglio dell’

sono sancite dall’apposito regolamento. Art. 21 c I membri del Consiglio dell’

rappresentano gli interessi del Fondatore, dei dipendenti, degli utenti e in generale del pubblico interessato. A tale scopo essi, prima di decidere in merito alle questioni all’ordine del giorno, sono tenuti a consultarsi con gli organi di cui rappresentano gli interessi e a fornire tempestivamente agli stessi, informazioni sull’operato dell’

. Art. 22 Il Consiglio dell’

svolge i seguenti compiti: – controlla la legalità dell’operato e la gestione dell’

; – segue, analizza e valuta l’operato dell’

; – propone al Fondatore la revisione della gestione, che può essere effettuata anche da parte di un revisore interno del Fondatore; – propone al Fondatore le modifiche o l’ampliamento delle attività di cui all’oggetto sociale; – accerta la conformità e formula il consenso al piano strategico, al programma di lavoro, al piano finanziario, alla sistematizzazione dei posti di lavoro, all’organizzazione del lavoro, al piano del personale, al piano degli acquisti e degli investimenti, al contratto collettivo dell’

e ne controlla l’attuazione; – formula il consenso ai prezzi dei beni culturali pubblici; – tratta questioni concernenti l’operato specialistico dell’

e fornisce al Direttore pareri, formula proposte e intraprende iniziative per la soluzione di dette questioni; – pubblica bandi di concorso per il ruolo di Direttore dell’

e procede alla nomina e/o eventualmente alla revoca delle stesso; – stipula il contratto di lavoro con il Direttore, previo consenso del Sindaco; – valuta l’operato del Direttore; – dà il proprio consenso alla relazione annuale dell’

; – approva il proprio regolamento di lavoro; – espleta altri compiti disposti dalla Legge e dal presente Decreto; – approva con delibera gli investimenti previsti, ossia gli investimenti nelle opere di manutenzione; – indice le elezioni dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio dell’

; – decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, che riguardano i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro. Art. 23 Ogni singolo membro del Consiglio dell’

può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato: – su sua espressa richiesta oppure se egli stesso rassegna le dimissioni, – se non partecipa alle sedute o non espleta i suoi compiti, – se nell’ambito del suo operato non agisce in conformità alle disposizioni di legge, – se il membro del Consiglio, che è rappresentante dei dipendenti, cessa il rapporto di lavoro con l’

, – se non agisce in conformità all’art. 21 c del presente Decreto. Il mandato al membro del Consiglio è revocato dal Fondatore, ovvero dall’organo che lo ha nominato su proposta del Consiglio dell’

. Il mandato dei rappresentanti dei dipendenti si estingue in base alla revoca, stabilita dall’atto di cui all’Art. 24 del presente Decreto. In caso di sollevamento dall’incarico di un membro del consiglio prima della scadenza del mandato, per il periodo sino alla scadenza ordinaria del mandato stesso si nomina o si elegge un nuovo membro, secondo il procedimento previsto per la nomina e per l’elezione del membro, il cui mandato è stato revocato. Art. 23 a Ove il rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’

cessi dall’incarico anzitempo, prima della scadenza del Consiglio dell’

, sono indette elezioni suppletive. Con la sessione elettiva supplementare si elegge il nuovo rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio dell’

, per la restante durata del mandato del Consiglio medesimo. La sessione deve essere convocata entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla presa d’atto di cessazione del mandato precedentemente intervenuta. La procedura di revoca del rappresentante al Consiglio dell’

è avviata su richiesta di almeno il dieci per cento dei dipendenti dell’

. Il procedimento di revoca dei rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’

è svolto dalla Commissione elettorale. L’istanza di revoca deve dar atto delle motivazioni, cui devono essere allegate le firme dei lavoratori proponenti la stessa. L’istanza di revoca va presentata alla commissione elettorale, che ha sovrinteso alle operazioni di voto. La Commissione elettorale verifica la correttezza formale dell’istanza, astenendosi da ogni valutazione di merito. Ove l’istanza risulti ammessa, la Commissione elettorale, entro 15 giorni, indice la votazione sulla revoca del rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’

, determinandone la data. La revoca di un singolo rappresentante dei lavoratori risulta approvata allorché in tal senso si esprima la maggioranza dei lavoratori. Art. 24 Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio dell’

si regolano nell’atto che, ai sensi delle disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione, è approvato dall’organo competente dei dipendenti o dai dipendenti stessi nell’ambito della loro assemblea, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto. IV DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’

NEI NEGOZI GIURIDICI Art. 25 L’

è persona giuridica operante autonomamente e validamente nell’ordinamento giuridico; egli gode dei diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti in nome proprio e per proprio conto. L’

risponde delle sue obbligazioni con tutti i mezzi di cui dispone. Art. 26 Il patrimonio gestito dall’

resta di proprietà del Fondatore. L’

gestisce il patrimonio mobiliare in maniera autonoma, mentre quello immobiliare solamente previo consenso del Fondatore. Art. 27 L’

si assume la responsabilità per la gestione oculata dei mezzi adibiti alla sua attività e la responsabilità di gestire i mezzi di proprietà del Fondatore con la diligenza del buon padre di famiglia. V MEZZI PER L’OPERATO E RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELL’

, NONCHÉ DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI DEL FONDATORE E DELL’

Art. 28

L’

gestisce gli ambienti in Via Župančič 4 a Pirano e la Casa Kosmač a Portorose, all’indirizzo Strada vecchia 28, assieme a tutta l’attrezzatura ed il patrimonio sinora gestito dalla Biblioteca civica di Pirano, evidenziato nello Stato patrimoniale al 31/12/2002, quale parte dell’infrastruttura culturale pubblica per la realizzazione dell’oggetto sociale, in funzione del quale è stata costituita. L’

gestisce o utilizza anche altri beni, previo consenso del Sindaco. I rapporti tra l’

e il Fondatore in relazione all’utilizzo del patrimonio immobiliare si regolano mediante contratto. Art. 29 Il Fondatore è responsabile in solido per gli obblighi dell’

, e precisamente sino all’ammontare dei mezzi che si garantiscono nell’anno corrente dal bilancio del Fondatore per il funzionamento dell’

. Il Fondatore non è responsabile per gli obblighi dell’

derivanti dalle altre attività che l’

espleta per altri committenti. Art. 29 a Il Fondatore, nei confronti dell’

, vanta i seguenti diritti e assolve i seguenti obblighi: – approva provvedimenti, con i quali rende possibile all’

l’espletamento dell’attività consolidata nell’ambito del programma armonizzato e del piano finanziario; – esprime il proprio consenso alla variazioni di struttura sociale e alle modificazioni di attività; – decide in merito all’acquisizione e all’alienazione degli immobili finalizzati all’attuazione delle funzioni di pubblica utilità; – esprime il consenso alla relazione annuale sulla gestione dell’

; – esercita altri diritti e/o obblighi in conformità alla legge e al presente Decreto; – il Sindaco dà il suo consenso al programma di lavoro annuale, al piano finanziario e al piano del personale; – il Sindaco concede il suo consenso al contratto di lavoro del facente funzioni del Direttore. Art. 30 L’

percepisce i mezzi per l’espletamento della propria attività: – dal bilancio del Fondatore; – dal bilancio statale; – dalla corresponsione diretta da parte dell’utenza dei servizi resi; – mediante la cessione di beni e servizi sul mercato; – da fonti internazionali per progetti specifici; – da donazioni, lasciti e altre forme lecite di cessione a titolo gratuito. Art. 31 Il Fondatore garantisce i mezzi per la realizzazione del servizio pubblico in conformità all’Art. 36 della Legge sull’attività bibliotecaria, in base al contratto annuo di partecipazione al finanziamento del programma del servizio pubblico. Art. 32 L’

ha l’obbligo di relazionare ogni anno al Fondatore in merito ai risultati della gestione dell’

e di fornirgli altri dati, necessari all’attuazione della funzione costitutiva. L’

ha l’obbligo di consegnare al Fondatore annualmente il programma di lavoro, il piano finanziario, il bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la relazione sull’attuazione del piano di lavoro annuale, i programmi di sviluppo e altri dati necessari per seguire l’attività dell’

e per altri scopi, in conformità alle istruzioni e richieste del Fondatore. Art. 33 L’eventuale eccedenza delle entrate rispetto alle uscite, conseguita dall’

nel corso dell’esercizio, è assegnata allo sviluppo dell’attività istituzionale, con la possibilità di ammetterne la redistribuzione al personale esclusivamente previo consenso del Fondatore. In merito alle modalità di utilizzo del surplus di bilancio decide il Fondatore su proposta del Direttore, e previo consenso del Consiglio dell’

. Il Fondatore decide altresì in merito alle modalità di copertura di un eventuale disavanzo di bilancio, sempre su proposta del Direttore, e previo consenso del Consiglio dell’

. Tutti i consensi di cui al presente articolo sono forniti a nome del Fondatore, da parte del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale può, mediante apposita delibera, autorizzare il Sindaco a rilasciare i consensi in virtù del presente articolo. Art. 34 Il Fondatore e l’

hanno la facoltà di regolare in seguito, su base contrattuale, i rapporti reciproci non definiti dalla Legge o dal presente Decreto. VI ATTI GENERALI DELL’

Art. 35

L’

, oltre agli atti generali disposti dalla Legge e dal presente Decreto, dispone anche di altri atti generali, che regolano le questioni importanti legate al suo operato. Gli atti generali comprendono nello specifico i regolamenti, regolamenti interni, le disposizioni organizzative, le deliberazioni e le direttive dell’

attinenti al settore di lavoro o riferiti all’operato dello stesso. Gli atti generali sono approvati autonomamente dal Direttore dell’

, tranne nel caso in cui la Legge o il presente Decreto dispongano diversamente. Il Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 7/04) prevede le seguenti disposizioni transitorie e finali: VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 36 I membri del nuovo Consiglio dell’

devono essere nominati o eletti entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto. Fino all’elezione dei nuovi membri i compiti urgenti vengono svolti dal Consiglio dell’

momentaneamente in carica. Con l’entrata in vigore del presente Decreto l’attuale direttrice rimane in carica sino alla scadenza del mandato per il quale è stata nominata. Art. 37 Il termine per l’approvazione del piano strategico, dell’atto sull’organizzazione del lavoro, della sistematizzazione dei posti di lavoro e del piano del personale è di sei mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto. Art. 38 Il Direttore è responsabile dell’iscrizione del presente Decreto al registro giudiziario, in conformità alle leggi vigenti. Art. 39 I procedimenti per la prima nomina dei rappresentanti del Fondatore, del rappresentante degli utenti, ossia del pubblico interessato, ai sensi del presente Decreto, vengono effettuati dal Fondatore. Art. 40 Con l’entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano Gazzetta Ufficiale della RS, n. 8/96. Con l’entrata in vigore del presente Decreto cessa la vigenza dello Statuto dell’

Biblioteca civica di Pirano, del 20/06/1996. Art. 41 Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Primonske novice di Capodistria. Il Decreto di modifica al Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 5/09) prevede le seguenti disposizioni transitorie e finali: Art. 2 Altre disposizioni del Decreto sulla costituzione dell’

Pubblico Biblioteca civica di Pirano rimangono invariate. Art. 3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Primonske novice. Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/12) prevede la seguente disposizione transitoria e finale: Art. 3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’

pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato il 12 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61 del 23 settembre 2016) prevede le seguenti disposizioni transitorie e finali: Art. 28 Con l’entrata in vigore del presente Decreto, l’attuale Direttore e i membri dell’organo di consiglio attualmente in carica, continuano nel loro operato sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati nominati. Art. 29 Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. N. 02200-2/2001-2016 Pirano, 27 settembre 2016 Il Sindaco del Comune di Pirano Peter Bossman m.p. Kazalo Na vrh

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