← Slovenija

Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Ureditev razpršenega hotela v Padni, stran 4999.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11., 36 in 40. č

. II. CONTENUTO E OGGETTO

Art. 2

(Interesse pubblico) Il Comune di Pirano in conformità alla disposizione dell’undicesimo alinea, secondo comma, dell’articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), e al primo comma dell’articolo 2 della Legge sulla promozione dello sviluppo del turismo (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 2/04, 57/12, 17/15 e 52/16 – ZPPreb-1) con il presente Atto approva la decisione che sussiste l’interesse pubblico per la realizzazione del progetto. La stipula di un contratto di partenariato pubblico-privato è il modo più efficace ed economico per soddisfare l’interesse pubblico. Art. 3 (Oggetto) Il partenariato pubblico-privato »Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva dell’albergo diffuso a Padna« ha quale obiettivo la ricostruzione dei fabbricati con la corrispettiva infrastruttura e l’assetto esterno nonché lo sfruttamento economico dei fabbricati sui terreni con le particelle catastali n. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 e 453, tutte c.c. 2634 – Nova vas, con l’obiettivo di instaurare un’offerta completa di servizi turistici. Art. 4 (Attuazione del progetto) Il partner pubblico durante la ricostruzione dei fabbricati e dell’assetto esterno trasferirà il diritto di superficie a uno o più partner privati. Nel procedimento di selezione del partner privato saranno concordate la misura e la durata del diritto di superficie. Il singolo partner privato avrà l’obbligo di ricostruire i fabbricati in conformità alle richieste del partner pubblico. Al partner privato sarà concesso, dopo la conclusione della ricostruzione, il diritto di superficie sui terreni di cui all’articolo precedente in base al quale il partner privato acquisirà il diritto di sfruttare economicamente i fabbricati per il periodo fino alla scadenza del contratto di partenariato pubblico-privato. Le condizioni e le limitazioni di sfruttamento economico saranno definiti con il contratto di partenariato pubblico-privato in conformità alle finalità del progetto. Art. 5 (Obblighi del partner pubblico) Il partner pubblico nell’ambito

fornirà nel progetto il diritto di superficie sui terreni con le particelle catastali n. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 e 453, tutte c.c. 2634 – Nova vas, necessarie per attuare il progetto, la documentazione base di progetto e di investimento nonché garantire di avvisare e informare il pubblico. Il partner pubblico può realizzare il progetto di partenariato pubblico-privato in una o più parti, che si possono suddividere tra uno o più differenti partner privati. Il partner pubblico può includere anche altri beni immobili nel progetto, che potrebbero risultare necessari per instaurare il partenariato pubblico-privato, senza conferire diritti reali. Il partner pubblico dopo la scadenza del contratto di partenariato pubblico-privato prenderà possesso e in gestione i fabbricati di cui al comma precedente senza qualsiasi tipo di indennizzo, altri obblighi o limitazioni d’uso. Il partner pubblico nella fase di preparazione o di esecuzione della selezione del partner privato fino alla consegna delle offerte finali può diminuire il numero di terreni e fabbricati scelti di cui al primo comma del presente articolo. Il numero di terreni prescelti si può diminuire qualora risulti per i singoli fabbricati, situati sui terreni in fase di preparazione o di esecuzione, che la loro inclusione nel progetto sia dal punto di vista del concedente non economica o l’inclusione di tutti i fabbricati possa pregiudicare la realizzazione proficua

. Art. 6 (Obblighi del partner privato) Il partner privato si assumerà l’obbligo della preparazione dei progetti per l’acquisizione del permesso di costruire, dei progetti per l’esecuzione e la realizzazione di tutti i lavori in conformità alla documentazione di progetto nonché l’assetto esterno. Il piano con i termini della ricostruzione sarà concordato con il contratto di partenariato pubblico-privato. Il partner privato dovrà altresì garantire il finanziamento della ricostruzione dei fabbricati, l’assetto esterno e acquisire gli idonei permessi amministrativi, necessari per prendere in consegna e per l’attività dei fabbricati ricostruiti (ad es. i consensi e le condizioni di tutela culturale, il permesso di agibilità). Il partner privato dovrà garantire la manutenzione e l’attività dei fabbricati per l’intero periodo di durata

. III. FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO Art. 7 (Forma di partenariato pubblico-privato) Il partner privato si assume la maggior parte dei rischi commerciali nell’eseguire il partenariato pubblico-privato, pertanto in conformità all’articolo 27 della ZJZP, il partenariato pubblico-privato si attua sotto forma di rapporto di concessione e precisamente in base al modello di concessione di costruzione DFBOT (progetta – finanzia – costruisci – gestisci – trasferisci la proprietà al partner pubblico). IV. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELL’ESECUTORE

Art. 8

(Procedimento di selezione) Il partner privato è selezionato tramite bando pubblico nella procedura competitiva con negoziazioni, considerando le disposizioni della Legge sugli appalti pubblici (Gazz. Uff. della RS, n. 91/15). Il partner pubblico nel procedimento di selezione deve garantire un esame trasparente e di uguaglianza degli offerenti. Art. 9 (Condizioni per la selezione del partner privato) Il partner pubblico deve verificare nel procedimento di selezione del partner privato se questi ha le capacità economiche, finanziarie nonché tecniche e di risorse umane per assumere i compiti di esecutore

. I candidati devono dimostrare di avere l’accesso garantito ai fondi finanziari per la realizzazione dell’intero progetto di partenariato pubblico-privato. Art. 10 (Criteri per la selezione del partner privato) Il partner pubblico deve formulare criteri chiari e trasparenti per la selezione del partner privato con i quali permettere la scelta del candidato con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 11 (Autorizzazione) Si autorizza il Sindaco per la pubblicazione del bando pubblico, per la realizzazione del procedimento di selezione del partner privato, per la scelta dell’esecutore

, per la firma del contratto di partenariato pubblico-privato nonché per altri atti nel procedimento della stipula del contratto e dell’esecuzione

. Art. 12 (Commissione tecnica) Il Sindaco nomina una Commissione tecnica per la preparazione e l’esecuzione del bando pubblico, per l’esame e la valutazione delle domande pervenute ovvero delle adesioni nonché per la preparazione della relazione tecnica. La Commissione tecnica è composta dal presidente e da almeno due membri. Tutti i membri devono essere in possesso di almeno un titolo di studio universitario superiore e almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore in modo tale da poter garantire una valutazione professionale delle domande ovvero adesioni. Il presidente e tutti i membri della Commissione tecnica devono soddisfare le condizioni di cui al secondo comma dell’articolo 52 della ZJZP, che confermano con la sottoscrizione della dichiarazione. Il membro della Commissione tecnica per il quale è accertato che non soddisfi la condizione stabilita, come citato nella proposizione precedente, si esclude immediatamente dalla Commissione tecnica e si procede alla nomina di un membro sostituto. Per la realizzazione dei singoli atti nel procedimento di esecuzione del bando pubblico devono essere presenti almeno tre membri della Commissione tecnica (ad es. apertura pubblica delle offerte). La relazione è preparata e sottoscritta da tutti i membri della Commissione tecnica. La Commissione tecnica nel procedimento di preparazione ed esecuzione del bando pubblico si serve dei servizi professionali del partner pubblico o di esperti esterni per l’aiuto e la consulenza tecnico-professionale. I membri della Commissione tecnica possono essere anche esperti esterni indipendenti i quali hanno un sapere specifico necessario alla selezione efficace dell’esecutore

. La relazione è la base per la predisposizione dell’atto di selezione dell’esecutore

che è rilasciato dal Sindaco. V. INIZIO E CESSAZIONE

Art. 13

(Durata) Il partenariato inizia a decorrere dal giorno della stipula del contratto di partenariato pubblico-privato. Gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di partenariato pubblico-privato si eseguono in armonia con il piano dei termini, che sarà definito nel contratto. Si stipula il contratto per un periodo massimo di 25 anni. La durata precisa

si determina nel procedimento di selezione e si definisce con il contratto di partenariato pubblico-privato. Il rapporto di partenariato pubblico-privato cessa per i motivi specificati nel contratto di partenariato pubblico-privato. Art. 14 (Inizio) I diritti e doveri, che derivano dal rapporto di partenariato pubblico-privato, subentrano al momento della stipula del contratto di partenariato pubblico-privato. L’atto di selezione cessa di valere qualora il candidato prescelto non sottoscriva il contratto di partenariato pubblico-privato nel termine di 60 giorni dalla sua esecutività. Art. 15 (Cessazione) Il rapporto di partenariato pubblico-privato cessa con l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto da parte di entrambi i contraenti. Le condizioni e le modalità di cessazione del rapporto di partenariato pubblico-privato si definiscono nel contratto. VI. RAPPORTI TRA IL PARTNER PUBBLICO E IL PARTNER PRIVATO Art. 16 (Diritti e doveri dei partner) I diritti e doveri del partner pubblico e di quello privato si regolano tramite il contratto di partenariato pubblico-privato. Il contratto deve essere stipulato in modo tale da garantire un’esecuzione bilanciata

e in modo da garantire che ognuno dei partner si assuma quei rischi commerciali che controllano più facilmente. Con il contratto il partner privato deve soprattutto assumere i rischi commerciali riguardanti il finanziamento della ricostruzione dei fabbricati, i rischi riguardanti l’acquisizione del permesso di agibilità nonché la ricostruzione e i rischi derivanti da essa. Il partner privato deve altrettanto assumere il rischio di garantire l’attività dei fabbricati e il rischio della manutenzione degli stessi nonché il rischio di rendimento dell’intero progetto. Il partner pubblico deve instaurare tramite il contratto di partenariato pubblico-privato i meccanismi con i quali garantire un’assicurazione efficace dell’interesse pubblico. VII. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Art. 17 (Modalità di finanziamento) Il contributo del partner pubblico nel progetto è rappresentato dai terreni e fabbricati, citati nell’articolo 5 del presente Atto, le spese per l’informazione e la comunicazione, le spese di preparazione della documentazione fondamentale di progetto (IDP), le spese di preparazione della documentazione fondamentale di investimento e le spese della supervisione finanziaria nella misura minima necessaria per garantire l’interesse pubblico. Il partner privato garantisce per intero i fondi finanziari per la ricostruzione dei fabbricati e l’assetto esterno. VIII. MISURE UNILATERALI NELL’INTERESSE PUBBLICO Art. 18 (Misure unilaterali nell’interesse pubblico) Ove sia assolutamente necessario, al fine di tutelare l'interesse pubblico e onde poter realizzare la finalità del contratto di partenariato pubblico-privato, il partner pubblico ha il diritto di intervenire con misure unilaterali nel partenariato pubblico-privato istituito, proteggendo in tal modo l’interesse pubblico. Il partner pubblico può adoperare quale misura unilaterale nell’interesse pubblico quanto segue: – l’introduzione del controllo straordinario sull’esecuzione del contratto di partenariato pubblico-privato; – l’emissione di istruzioni obbligatorie al partner privato; – l’attuazione di misure di investimento o di manutenzione per tutelare il valore delle infrastrutture istituite; – la risoluzione unilaterale del contratto. La misura del partner pubblico deve essere conforme al principio di proporzionalità e non deve gravare eccessivamente il partner privato. Le modalità e le condizioni di applicare le misure unilaterali nell’interesse pubblico sono dettagliatamente determinate nel contratto di partenariato pubblico-privato. Art. 19 (Controllo sull’esecuzione del contratto di partenariato pubblico-privato) Il partner pubblico esegue il controllo ordinario sull’esecuzione del contratto di partenariato pubblico-privato. Il partner pubblico può autorizzare i servizi professionali competenti dell’Amministrazione comunale o un esecutore esterno per singoli incarichi tecnici. Il partner pubblico può disporre anche di un controllo straordinario sull’esecuzione di attività concordate tramite contratto. Il Sindaco nomina una Commissione speciale di controllo per la realizzazione del controllo straordinario. Sul controllo straordinario eseguito si stilerà un verbale sottoscritto dal rappresentante del partner privato e dal presidente della Commissione di controllo. Art. 20 (Obbligo di relazione) Il partner privato deve redigere, su richiesta del partner pubblico, la relazione straordinaria scritta sulla situazione, sui lavori eseguiti e necessari, sugli investimenti da compiere e sulle misure organizzative e sulla qualità di esecuzione degli obblighi assunti. Art. 21 (Misure di controllo) Qualora il partner pubblico accerti, che il partner privato non adempia correttamente agli obblighi del presente Atto o del contratto stipulato di partenariato pubblico-privato, può imporgli di adempiere tali obblighi con il rilascio di istruzioni obbligatorie. Art. 22 (Presa in consegna dell’infrastruttura e misure per proteggere il suo valore) Il partner pubblico ha il diritto di attuare misure di investimento e di manutenzione per preservare il valore dell’infrastruttura istituita, ove sia assolutamente necessario per tutelare l’interesse pubblico e conseguire l’obiettivo del contratto di partenariato pubblico-privato stipulato. Art. 23 (Modalità di cessazione del rapporto di concessione) Normalmente il contratto di partenariato pubblico-privato cessa al termine del periodo per cui è stato stipulato. Art. 24 (Risoluzione unilaterale del contratto) La risoluzione anticipata del contratto di partenariato pubblico-privato può avvenire con il recesso (unilaterale) del contratto da parte del partner pubblico nei seguenti casi: a) qualora nei confronti del partner privato sia stata avviata la procedura di concordato preventivo, fallimentare o di liquidazione, b) qualora il partner privato violi il contratto di partenariato pubblico-privato in modo tale da provocare un danno maggiore nei confronti del partner pubblico o degli utenti dell’infrastruttura sportiva istituita, c) qualora esista il dubbio fondato per cui il partner privato non porterà a termine i propri impegni nel lavoro essenziale, d) qualora il partner privato nonostante intimazione formale del partner pubblico non adempia agli obblighi assunti nel modo prestabilito con il presente Atto e dal contratto di partenariato pubblico-privato. La risoluzione unilaterale del contratto non è ammissibile nel caso in cui le circostanze per giustificare tale risoluzione siano sopravvenute a causa di forza maggiore o di circostanze imprevedibili e insormontabili. Con la risoluzione del contratto il partner pubblico ha l’obbligo di garantire al partner privato in un anno il rimborso al massimo del 50 % degli eventuali investimenti rivalorizzati e non ammortizzati, i quali non si possono o non è legittimo senza conseguenze rendere al partner privato in natura. Art. 25 (Valutazione) Al termine

si prepara la valutazione del progetto nell’ambito della quale si accerta se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e se sono stati portati a termine e adempiuti gli obblighi del partner pubblico e privato, come derivato dal contratto di partenariato pubblico-privato. Art. 26 (Clausola di arbitrato) Con il contratto di partenariato pubblico-privato è ammesso concordare che a decidere in caso di controversie sia un collegio arbitrale competente. Art. 27 (Entrata in vigore del decreto) Il presente Atto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. N. 478-151/2014 Pirano, 20. giugno 2017 Il Sindaco del Comune di Pirano Peter Bossman m.p. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.