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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucija, stran 11238.

Obsah (5)Art. 10Art. 12Art. 13Art. 34Art. 36

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Obč

), nell'ambito del quale opera la Sezione periferica di Strugnano. Art. 3 Denominazione dell’

: Osnovna šola Lucija. Denominazione dell’

in lingua italiana: Scuola elementare Lucia. Sede dell’

: Fasano 1, Portorose. Denominazione abbreviata: SE Lucia. Sono parte integrante della SE Lucia: – la Sede centrale, Fasano 1, Lucia e – la Sezione periferica, Strugnano 35, Strugnano. L'

è successore legale dell'

Scuola elementare Lucia, iscritto al registro giudiziario presso il Tribunale distrettuale di Capodistria, partita 1/02133/00 e ne assume tutti i diritti e obblighi. L'

è iscritto all'albo degli Istituti per l'Educazione e l'Istruzione presso il Ministero dell'Istruzione. Art. 4 L'

è persona giuridica e ha facoltà di agire autonomamente nei negozi giuridici legati all'attività per cui è stato fondato autonomamente, comunque nel rispetto dei limiti previsti di cui al sesto capoverso dell'art. 37 del presente Decreto. La Sezione periferica di Strugnano non è persona giuridica e non ha delega per agire nei negozi giuridici. L'

risponde dei propri obblighi sino all'ammontare dei mezzi di cui dispone per l'esercizio delle proprie attività. Per la gestione del patrimonio l'

risponde al Fondatore. Art. 5 Il Fondatore risponde per gli obblighi dell'

in forma limitata e sussidiaria, sino all'ammontare dei mezzi, previsti dal bilancio del Comune di Pirano per lo svolgimento della funzione pubblica in armonia con la legge e altre norme. Il Fondatore non risponde per gli obblighi dell'

derivanti dalle attività svolte per conto terzi. Art. 6 L'

dispone di un timbro di forma circolare, del diametro di 35 mm e un timbro del diametro di 20 mm. Sul timbro sono impressi il nome e la sede dell'

. Al centro presenta lo stemma della Repubblica di Slovenia. Il numero dei timbri, il loro uso e la loro custodia, nonché i dipendenti che ne rispondono sono stabiliti dal preside. Art. 7 Il preside, durante la propria assenza, può delegare in forma scritta uno dei dipendenti a svolgere singole funzioni di sua competenza e a sostituirlo. Art. 8 I documenti amministrativi e finanziari riguardanti i rapporti con la banca e con l'Organizzazione incaricata dei pagamenti, vengono firmati dal preside e dagli altri soggetti autorizzati dallo stesso. Per i casi non definiti dal presente Decreto il preside stabilisce, con decisione, i dipendenti dell’

autorizzati alla firma. Art. 9 La circoscrizione scolastica ovvero l’ambito territoriale della Scuola elementare Lucia comprende gli abitati di Pirano e Portorose. La circoscrizione scolastica della sede centrale comprende l’abitato di Lucia che a sua volta comprende le seguenti vie: Via Basovizza, Strada dei Salinari, Via Miroslav Čok, Fasano, Via Fasano, Calle Giuseppe Garibaldi, Via Kajuh, Campolino, Via Marij Kogoj, Via Ciril Kosmač, Via Srečko Kosovel, Via Marjan Kozina, Limignano, Strada di Limignano, Luzzano, Lungomare dal numero civico 91 al 144H, Strada del Sottopassaggio, Via della Sorgente, Via Antonio Sema, Via Ombrata, i numeri civici: 82, 84, 85, 85A, 86, 87, 89, 89A, 91 e 93; Via delle Scuole, Via Anton Ukmar, Via Combattenti LPL, Via Božidar Jakac, Via Distaccamento Istriano, Via XXX Divisione, Vignole, Via Vojko nonché parte dell’abitato di Sezza e precisamente dal numero civico 1 al 36, dal 42 al 42D, dal 53 al 55A, dal 71 al 89, dal 104 al 109, dal 119 al 119A e dal 121 al 204. La circoscrizione scolastica della sezione periferica comprende l’abitato di Strugnano e precisamente dal numero civico 1 al 153. Le iscrizioni dei bambini residenti nelle zone limitrofe che insistono lungo le singole circoscrizioni sono regolate dall’

d’accordo con gli interessati e in osservanza di una formazione razionale delle sezioni scolastiche, secondo i criteri e a norma di legge. Le questioni della zona limitrofa che insiste tra la sede centrale e la scuola periferica sono risolte dall'

, sempre in osservanza del principio di razionalità, nell’ambito della sede centrale di Lucia. All'

si possono iscrivere i bambini che hanno residenza permanente o temporanea in una determinata circoscrizione scolastica. I genitori hanno il diritto di iscrivere un figlio alla scuola periferica, se nell’ambito della circoscrizione scolastica della stessa il bambino ha residenza permanente o temporanea. Inoltre, all’

si può iscrivere un bambino o un alunno proveniente da un'altra circoscrizione scolastica nei seguenti casi: – se con tale atto, date le capacità ricettive della scuola, non è violato il diritto primario degli altri genitori di iscrivere a scuola il proprio figlio nella propria circoscrizione scolastica, – se ciò non comporti la creazione di sezioni aggiuntive o l’esigenza di disporre di nuovi locali, – se nella scuola, nella cui circoscrizione risiede il bambino o l’alunno, non è in calo il numero di adesioni con la conseguente riduzione delle classi, il che eventualmente potrebbe portare al cambiamento dello status della scuola o persino alla chiusura totale della stessa. Prima di iscrivere un bambino o un alunno residente in un'altra circoscrizione, l'

deve ottenere parere favorevole dell’ente scolastico che insiste sulla circoscrizione scolastica in cui risiede l'alunno. II. ATTIVITÀ DELL'

Art. 10

L'attività principale dell'

è l'istruzione primaria e/o elementare. L'

segue il programma d'istruzione vigente, approvato con le modalità e le procedure stabilite dalla legge. L’attività principale dell'

in base al Regolamento sulla classificazione delle attività standard (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 69/07 e 17/08) è: P85.200 Istruzione primaria: scuole elementari. L'attività principale dell'

è considerata servizio pubblico di pubblico interesse. Oltre all’attività principale, l'

svolge ancora altre attività con le quali completa la propria attività principale: A01.130 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi A01.190 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti A01.2 Coltivazione di colture permanenti A01.280 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche A01.29 Coltivazione di altre colture permanenti C18.120 Altra stampa C18.130 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media C18.200 Riproduzione di supporti registrati E38.110 Raccolta di rifiuti non pericolosi E38.120 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi E38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti H49.39 Altri trasporti terrestri di passeggeri I55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni I55.201 Villaggi turistici I55.209 Altre strutture per brevi soggiorni I56.290 Mense e catering continuativo su base contrattuale I56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione J58.1 Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali J58.130 Edizione di quotidiani J59 Attività di produzione cinematografica, di video e di registrazioni musicali e sonore J59.200 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale J62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse J62.030 Gestione di strutture informatizzate J62.090 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica J63.1 Elaborazione dei dati e attività connesse; portali web L68.3 Attività immobiliari per conto terzi L68.200 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing M72 Ricerca scientifica e sviluppo M74.300 Traduzione e interpretariato N77.330 Vendita o affitto di attrezzature di cancelleria e informatiche N77.390 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca N79.900 Altri servizi di prenotazione e attività connesse N82.300 Organizzazione di mostre, convegni e fiere Q88.910 Assistenza diurna per bambini R90.0 Attività creative, artistiche e di intrattenimento R90.020 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche R90.030 Creazioni artistiche R90.040 Gestione di strutture artistiche R91.011 Attività di biblioteche R91.012 Attività di archivi R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento R93.110 Gestione di impianti sportivi R93.190 Altre attività sportive R93.299 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca La scuola può svolgere anche altre attività senza l'iscrizione all'elenco giudiziario se sono destinate a favorire le attività registrate, sono di volume minore e possono contribuire a sfruttare in modo razionale e completo le strutture, i mezzi e il sapere della scuola. L'

può contrarre o allargare i contenuti dell'attività che svolge soltanto con il consenso del Fondatore. Art. 11 L'

, previo consenso del Fondatore, può organizzare il lavoro in una nuova sezione in armonia con la legge, ma soltanto se sono esaurite le capacità ricettive e nel rispetto delle relative normative e/o criteri. III. ORGANI DELL'

Art. 12

Organi dell'

sono: – il Consiglio d'

, – il Preside, – gli Organi professionali e – il Consiglio dei genitori. L'

può prevedere anche altri organi, le cui funzioni, composizione e modalità d'elezione o nomina vengono stabilite dal regolamento. 1. Consiglio d'

Art. 13

(In generale) Il Consiglio d'

conta undici membri dei quali: – tre rappresentanti del Fondatore, – cinque rappresentanti dei lavoratori dell'

, tra i quali obbligatoriamente uno rappresenta la sezione periferica, – tre rappresentanti dei genitori, dei quali uno è obbligatoriamente rappresentante della sezione periferica. I membri del Consiglio sono nominati ossia eletti per il periodo di quattro anni e possono essere rieletti, ma al massimo per due mandati consecutivi. Il mandato del membro del Consiglio d'

cessa prima della fine del periodo per cui era stato nominato, ossia eletto se: – perde il diritto di essere eletto o nominato a membro del Consiglio d'

, – viene sollevato dall'incarico, – si dimette oppure – in caso di decesso. Il Consiglio d’

dopo aver constatato la cessazione del mandato di un membro dello stesso per un qualsiasi motivo, informa tempestivamente gli organi competenti per l'elezione o la nomina del nuovo membro. Se il mandato nel Consiglio d'

cessa anticipatamente a un dipendente, gli subentra nell'incarico di membro del Consiglio d'

sino al termine del mandato ordinario, il candidato al Consiglio d'

nominato dai dipendenti che tra i non eletti ha ottenuto il maggior numero di voti, ma non meno del cinque percento dei voti dei votanti. Se due candidati al Consiglio d'

avevano ottenuto lo stesso numero di voti, la nomina spetta al candidato con maggiore anzianità di servizio nell'

. Se cessa il mandato al rappresentante dei genitori nel Consiglio d'

in seguito al cambiamento di status del figlio, diventa rappresentante dei genitori nel Consiglio d'

il rappresentante dei genitori tra i nuovi iscritti. Se cessa il mandato al rappresentante dei genitori nel Consiglio d'

per altri motivi, diventa membro del Consiglio il rappresentante dei genitori che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati al Consiglio d'

, non eletti. Non sono necessarie elezioni o nomine suppletive per i membri del Consiglio d'

se è cessato il mandato a meno di un terzo dei membri e alla fine del mandato quadriennale mancano meno di sei mesi. Se prima della fine del mandato per qualsiasi motivo cessa il mandato a più di un terzo dei membri del Consiglio d'

e non è possibile sostituirli come previsto al secondo e terzo comma del presente articolo, vengono indette elezioni suppletive entro quindici giorni dalla constatazione della fine del mandato. Art. 14 (Rappresentanti del Fondatore) I membri del Consiglio d’

che rappresentano il Fondatore, sono nominati e revocati dal Consiglio comunale di Pirano, in base alle procedure e alle modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. Art. 15 (Rappresentanti dei lavoratori) I membri del Consiglio d’

, rappresentanti dei lavoratori dell'

, vengono eletti dai lavoratori dell'

stessi a suffragio diretto e a scrutinio segreto in base alle procedure e alle modalità stabilite dal presente Decreto. Nel Consiglio d'

si eleggono quattro rappresentanti dei lavoratori della sede centrale e un rappresentante della Scuola periferica. La persona che svolge le funzioni di preside o vicepreside, non può votare né essere eletta ossia nominata, nel Consiglio d'

. Il Consiglio d'

indice le elezioni per i rappresentanti dei lavoratori dell'

nel Consiglio con delibera, al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni si svolgono entro e non oltre i 15 giorni antecedenti l’estinzione del mandato del Consiglio d'

. Con la delibera sull'indizione delle elezioni si stabiliscono il giorno delle votazioni, il numero di membri del Consiglio d'

che vengono votati e si nomina la Commissione elettorale. La delibera sull'indizione delle elezioni deve essere pubblicata in modo tale che sia accessibile a tutti i lavoratori. Con la delibera sull'indizione delle elezioni, si nomina la Commissione elettorale. I membri della Commissione elettorale devono avere diritto di voto attivo e non devono essere candidati a rappresentante dei lavoratori nel Consiglio. La Commissione elettorale conduce le procedure per l'elezione dei membri rappresentanti dei lavoratori al Consiglio d'

. Nella Commissione elettorale vengono nominati il presidente, due membri e i loro sostituti. I membri della Commissione elettorale e i loro sostituti possono votare i membri del Consiglio d'

, ma non possono candidarsi. La Commissione elettorale viene nominata per quattro anni. La Commissione elettorale raggiunge il quorum deliberativo se sono presenti almeno due terzi dei membri della Commissione elettorale medesima, ossia i sostituti dei membri assenti. Art. 16 A rappresentanti dei lavoratori nell'

vengono eletti: – tra i lavoratori della Sede centrale a Lucia – quattro membri e – tra i lavoratori della Sezione periferica di Strugnano – un membro. Le proposte dei candidati per il Consiglio d'

vanno presentate alla Commissione elettorale al massimo entro 21 giorni dall'indizione delle elezioni e devono essere espresse in forma scritta. Alla proposta dei candidati vanno allegate le firme dei lavoratori che propongono i candidati a membro del Consiglio d'

. I candidati a rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'

vengono proposti separatamente sia per la sede centrale di Pirano sia per la sezione periferica di Portorose. Candidato al Consiglio d'

può essere soltanto un dipendente della scuola, proposto da almeno il 10 percento dei dipendenti della sede centrale ossia delle sezioni periferiche. Possono essere eletti nel Consiglio d'

i lavoratori che hanno diritto di voto attivo e sono impiegati presso la scuola da almeno 12 mesi (diritto di voto passivo). Chi svolge le funzioni di preside o vicepreside non può candidarsi. Hanno diritto di proporre i candidati al Consiglio d'

: il Collegio Insegnanti, almeno il 10 percento dei dipendenti della sede centrale, ossia delle sezioni periferiche, nonché la rappresentanza sindacale. Le proposte scritte e firmate per i candidati vanno inviate alla Commissione elettorale unitamente all'assenso dei candidati. Hanno diritto di eleggere i rappresentanti nel Consiglio d'

i prestatori di lavoro dell'

, impiegati ininterrottamente nell'

da almeno sei mesi (diritto di voto attivo). Se il numero dei candidati dei lavoratori è inferiore a quello dei membri da eleggere, la Commissione elettorale è tenuta immediatamente a comunicarlo pubblicamente e a fissare il termine ultimo per la proposta di candidati dei lavoratori, che non deve superare i sette giorni e decorre dal giorno della pubblicazione ufficiale. Art. 17 Le operazioni di voto sono dirette dalla Commissione elettorale composta dal presidente e da due membri, ossia dai loro sostituti. Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. La Commissione elettorale può stabilire il termine della votazione anticipata per i lavoratori che il giorno delle elezioni saranno assenti. Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun lavoratore avente diritto di voto ha a disposizione un voto. Sulla scheda sono riportati nell’ordine alfabetico i nomi e cognomi dei candidati della sede centrale e della sezione periferica, in conformità con quanto previsto al primo comma dell'art. 16 del presente Decreto, con l'indicazione del numero di candidati da eleggere nella sede centrale e nella sezione periferica. Si vota cerchiando il numero progressivo davanti ai nomi dei candidati prescelti. La scheda non compilata o la scheda dalla quale non sia possibile intendere la volontà manifestata dall'elettore, saranno nulle. Sarà nulla anche la scheda sulla quale l'elettore avrà cerchiato più candidati di quanti se ne votino per la sede centrale, ossia per le sezioni periferiche. Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei lavoratori dell'

con diritto di voto attivo. Se alle elezioni partecipa la metà o meno della metà dei lavoratori con diritto di voto attivo, le nuove elezioni possono essere indette soltanto dopo sei mesi. Art. 18 Nella sede centrale saranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, mentre nella sezione periferica il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui presso la sede centrale o presso la sezione periferica due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, è eletto quello con maggiore anzianità di servizio nell'

. Sull'esito delle elezioni nei seggi viene stilato il verbale, la Commissione elettorale redige la relazione sui risultati delle elezioni e la pubblica entro i cinque giorni successivi alle votazioni. Qualora la Commissione elettorale riscontri irregolarità e annulli le elezioni, queste saranno ripetute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della delibera della Commissione elettorale di annullamento delle elezioni. Art. 19 Il procedimento di revoca del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'

inizia su proposta scritta di almeno il 10 percento dei lavoratori dell'

con diritto di voto attivo, oppure su istanza della rappresentanza sindacale, se si tratta di un membro del Consiglio proposto dal sindacato. Alla richiesta di revoca del mandato, presentata dai lavoratori, devono essere allegate le firme dei lavoratori che propongono la revoca. La richiesta deve contenere le motivazioni per la revoca. La richiesta va presentata alla Commissione elettorale che al più tardi entro sette giorni deve accertare se la richiesta sia corretta dal punto di vista formale, senza entrare nel merito dei motivi. Qualora la Commissione non respinga la richiesta di revoca, indice entro 30 giorni la votazione sulla revoca del mandato al rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'

e fissa la data della votazione. Il rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'

è sollevato dall'incarico se a favore del provvedimento ha votato la maggioranza degli aventi diritto al voto in seno all'

, con diritto di voto attivo all'atto della votazione. Per la votazione sulla revoca del mandato al rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'

si applicano, mutatis mutandis , le norme della Legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione. Art. 20 (Rappresentanti dei genitori) I rappresentanti dei genitori vengono eletti dai genitori al Consiglio dei genitori nel proprio seno e precisamente: – tra le fila dei genitori degli alunni presso la sede centrale di Lucia – due membri, – tra le fila dei genitori degli alunni che frequentano la scuola periferica – un membro. Un rappresentante dei genitori deve avere il figlio iscritto alla sezione periferica per almeno metà della durata del suo mandato nel Consiglio d'

. Sono eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il mandato del rappresentante dei genitori decade quando scade lo status di alunno del proprio figlio. Il candidato al Consiglio d'

– rappresentante dei genitori viene proposto da almeno tre membri del Consiglio dei genitori. I membri del Consiglio d'

rappresentanti i genitori, vengono eletti dal Consiglio dei genitori. Qualora due candidati ottengano lo stesso numero di voti, sarà eletto il candidato che, in base allo status del figlio a scuola, può far parte del Consiglio d'

per un periodo di tempo più lungo. La revoca del mandato al membro del Consiglio d'

– rappresentante dei genitori viene proposta in forma scritta da almeno il 10 percento dei genitori che hanno un figlio che frequenta la scuola dell’obbligo. Se un membro del Consiglio dei genitori viene sollevato dall'incarico, il Consiglio d'

deve immediatamente avviare le procedure per eleggere un nuovo membro, rappresentante dei lavoratori. Per l'elezione dei membri del Consiglio d'

– rappresentanti dei genitori si applicano, mutatis mutandis, le norme previste per l'elezione dei membri del Consiglio- rappresentanti dei lavoratori, salvo il presente articolo disponga diversamente. Art. 21 (Costituzione del Consiglio d'

) Il Consiglio d'

può costituirsi quando è stata eletta la maggioranza dei membri. La prima seduta del Consiglio d'

nella sua nuova composizione, viene convocata dal presidente uscente entro 20 giorni dalla nomina o l'elezione di tutti i membri del Consiglio d'

. Se il mandato del presidente uscente è già scaduto, la prima seduta viene convocata dal preside. La prima seduta del Consiglio d'

, sino all'elezione del nuovo presidente, viene presieduta dal presidente uscente, ossia dal preside. Il Consiglio d'

si costituisce con la prima seduta. Durante tale seduta i membri eleggono nel proprio seno il presidente del Consiglio e il suo vice. Da tale giorno inizia a decorrere il mandato dei membri del Consiglio d'

. Sino alla costituzione del nuovo Consiglio d'

ne svolge le funzioni il Consiglio d'

uscente. L'elezione del presidente e del suo sostituto avviene a maggioranza di voti dei membri presenti. Il Consiglio d'

delibera a maggioranza di tutti i suoi membri, eccezion fatta per il caso del terzo comma del presente articolo o quando la Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione stabilisce diversamente. Art. 22 (Compiti) Il Consiglio d'

svolge i seguenti compiti: – nomina e revoca il preside, – nomina il preside facente funzioni, – approva il programma di sviluppo dell'

, – approva il programma di lavoro annuale e il resoconto sulla sua attuazione, – approva il piano finanziario e il resoconto annuale, – approva il resoconto annuale sull'autovalutazione della scuola, – propone al fondatore la destinazione dei fondi in eccedenza oppure le modalità di copertura del deficit dell'

, – decide in merito all'introduzione di programmi che superano gli standard e di altri programmi, – discute i resoconti su problematiche legate all'istruzione e all'educazione, – decide dei ricorsi sullo status degli alunni nell'

, se non è previsto diversamente dalla legge, – decide dei ricorsi legati ai diritti, doveri e responsabilità dei lavoratori dell’

, – discute questioni che vengono sottoposte dal Collegio insegnanti, dall'Ispettorato scolastico, dal sindacato rappresentativo dei dipendenti, dal Consiglio dei genitori e della Comunità degli alunni, – decide dei ricorsi dei genitori in relazione all’attività educativo-didattica dell'

, – approva gli atti generali dell'

, i quali non devono essere in contrasto con il presente Decreto, – propone al Fondatore modifiche o estensioni dell'attività, – fornisce al Fondatore e al Preside proposte e pareri su singole questioni, – indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'

, – approva il programma per risolvere gli esuberi tra i dipendenti, – decide in merito all'accensione di prestiti, previo consenso del Fondatore, – vigila sulla legalità del lavoro e della gestione dell'

, – propone al Fondatore la revisione della gestione, che può essere svolta anche dal revisore interno del Fondatore, – valuta il lavoro del preside e – svolge altri compiti definiti dalla legge, dal presente Decreto e dal regolamento dell'

. 2. Il Preside Art. 23 Il preside ha la funzione di guida pedagogica e di organo amministrativo dell'

. Il preside organizza e dirige il lavoro e la gestione dell'

, lo rappresenta ed è responsabile per la legalità del lavoro nell'

. Il preside svolge i seguenti compiti: – organizza, pianifica e dirige il lavoro dell'

, – predispone il programma di sviluppo dell'

, – prepara la proposta del piano di lavoro annuale e risponde per la sua attuazione, – garantisce e constata la qualità con l'autovalutazione della scuola, risponde della preparazione del piano di autovalutazione della scuola, – risponde dell'attuazione dei diritti degli alunni, – dirige il lavoro del Collegio insegnanti, – configura la proposta dei programmi che superano gli standard, – incoraggia l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri, – organizza il lavoro dei mentori per i tirocinanti, – definisce il piano finanziario e l'approvazione dei resoconti annuali, – assiste al lavoro educativo e didattico degli insegnanti, segue il loro lavoro e li consiglia, – propone l'avanzamento di ruolo dei quadri professionali e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive, – segue il lavoro del servizio di consulenza scolastica, – garantisce la collaborazione dell'

con i genitori (riunioni dei genitori, colloqui e altre forme di collaborazione), – informa i genitori sul lavoro dell'

, sulle modifiche dei diritti e doveri degli alunni, – prende provvedimenti disciplinari, – stabilisce la sistematizzazione dei posti di lavoro, ovvero la dotazione organica dell’

, – decide delle assunzioni e della responsabilità disciplinari dei lavoratori, – nomina e revoca il proprio vice e il dirigente della scuola periferica, – cura la collaborazione dell'

con il Servizio sanitario scolastico, – garantisce l'attuazione dei decreti degli organi statali o degli organi degli enti locali e – svolge altri compiti in armonia con le leggi e le altre norme. Art. 24 Il preside dell'

viene nominato tramite bando di concorso pubblico, in base alle procedure stabilite dalla legge. Nel bando di concorso pubblico vengono stabiliti i requisiti e le condizioni che il candidato deve soddisfare, la durata dell’incarico, il termine per l’invio delle domande e il termine entro il quale i candidati saranno informati dell'esito del bando, che non può essere superiore a quattro mesi dalla pubblicazione. Il termine per l’invio delle domande non può essere inferiore a 8 giorni e superiore a 15 giorni. Il candidato deve allegare alla domanda il programma di lavoro alla guida dell'

. Per quanto concerne il conferimento dell’incarico di vicepreside, il bando pubblico non è necessario se il preside propone a proprio vice uno dei quadri professionali dell'

. Può essere nominato preside della scuola chi è in possesso almeno di un titolo di studio conseguito in base ai programmi per ottenere un’istruzione di secondo grado, oppure un livello di preparazione ottenuto, in base a programmi di studio che ai sensi della legge corrispondono all'istruzione di secondo grado, nonché soddisfa le condizioni previste per gli insegnanti, i consulenti scolastici nella scuola dove svolgerà le funzioni di preside, ha almeno cinque anni di esperienza nel settore dell’educazione e dell’istruzione, possiede il titolo di consigliere o consulente, oppure il titolo di mentore da almeno cinque anni e ha superato l'esame per presidi. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, può essere nominato preside anche il candidato che non ha ancora sostenuto l'esame per presidi, tuttavia lo deve sostenere entro un anno dall'inizio del suo mandato. Qualora non superi l'esame per presidi entro un anno dalla nomina, il mandato gli viene revocato in base alla legge. Il preside dura in carica cinque anni. Art. 25 Il Preside viene nominato dal Consiglio d'

. Il Consiglio prima di deliberare sulla scelta del candidato a preside, deve ottenere il parere del Collegio insegnanti su tutti i candidati che soddisfano le condizioni e i requisiti richiesti, il parere del Fondatore e il parere del Consiglio dei genitori. Il Collegio insegnanti vota il parere a scrutinio segreto. Il Fondatore e il Consiglio dei genitori devono fornire parere motivato. Il parere del Fondatore viene presentato dal Sindaco su proposta della Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine. Se gli organi di cui al comma precedente non presentano i pareri entro 20 giorni dall’istanza, il Consiglio d'

ha la facoltà di procedere alla selezione anche se non in possesso di tali pareri. Dopo aver scelto il candidato a preside tra quelli presentatisi, il Consiglio d'

trasmette la proposta motivata per la nomina al Ministro dell’Istruzione. Se il Ministro non si esprime entro trenta giorni, il Consiglio d'

ha la facoltà di procedere alla selezione anche se non in possesso di tali pareri. Dopo aver ricevuto il parere del Ministro, ossia dopo la scadenza del termine previsto dal comma precedente, il Consiglio d'

decide della nomina con relativa delibera e informa della decisione tutti i candidati interessati. Contro la decisione del Consiglio d'

è possibile chiedere la tutela legale in base alla Legge sugli enti. Art. 26 Qualora il mandato del preside cessi anzitempo, ossia se nessuno dei candidati a preside è stato nominato, il Consiglio d'

nomina un preside facente funzioni tra i quadri professionali dell'

oppure tra i candidati presentatisi, tuttavia per un periodo massimo di un anno. Se entro otto giorni dalla scadenza del mandato al preside il Consiglio d'

non nomina né il preside né il facente funzioni, quest'ultimo viene nominato dal Ministro entro gli otto giorni successivi. Il Consiglio d'

deve avviare immediatamente le procedure per la nomina del preside. La stessa persona in seno allo stesso

può svolgere le mansioni di preside facente funzioni al massimo per due volte. Art. 27 L'incarico di preside cessa al termine del periodo per cui era stato nominato. Il preside può essere sollevato dall'incarico anticipatamente rispetto al periodo per cui è stato nominato. Il preside può essere sollevato dall'incarico: – se chiede autonomamente di essere sostituito, – se si verifica uno dei casi di cessazione del rapporto di lavoro, previsti dalla legge, – se il preside nello svolgimento del proprio lavoro non rispetta le disposizioni e gli atti generali dell'

o se non attua le delibere del Consiglio d'

oppure se agisce in contrasto con le stesse, – se con il suo operato improprio o negligente causa all’

un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere turbative maggiori nell’operato dell’

. Il preside viene sollevato dall'incarico dal Consiglio d'

. Il Consiglio d'

prima di deliberare la revoca del mandato del preside, deve informarlo dei motivi del provvedimento e dargli la possibilità di esprimersi in merito. Il Consiglio informa delle proprie decisioni il Fondatore, il Collegio insegnanti nonché il Consiglio dei genitori. Il Consiglio d'

trasmette la proposta con le relative motivazioni al Ministro per un parere. Il Consiglio d'

non è tenuto a rivolgersi al Ministro se la revoca del mandato avviene su richiesta del preside stesso. In tale caso il Ministro viene soltanto informato della revoca del mandato. Qualora il Ministro non si esprima entro 30 giorni dall’istanza, il Consiglio d'

può decidere autonomamente della revoca. Dopo aver ottenuto il parere del Ministro, ossia trascorso il termine dei trenta giorni, il Consiglio d'

delibera sulla revoca e notifica tale provvedimento al preside. Contro la decisione del Consiglio è possibile presentare ricorso al Foro competente in armonia con la legge che regola gli enti. 3. Il Vicepreside Art. 28 Durante la sua assenza, il preside viene sostituito dal suo vice o da un dipendente dell'

mediante delega per iscritto dal preside. Il vicepreside viene nominato con bando di concorso pubblico in base al procedimento definito dalla legge e in armonia con il secondo e terzo comma dell'art. 24 del presente Decreto. A vicepreside può essere nominato chi soddisfa le condizioni e i requisiti richiesti per svolgere le funzioni di preside, eccezion fatta per la scuola o l'esame per presidi. Il vicepreside svolge le funzioni di cui viene incaricato per iscritto dal preside. Gli obblighi e le competenze del vicepreside vengono definiti nel dettaglio nell’atto di definizione della dotazione organica dell’

. Il vicepreside viene nominato e revocato dal preside. Il preside deve informare il suo vice dei motivi della revoca. Prima di sollevarlo dall'incarico deve informare il Collegio insegnanti.

  1. Dirigente della Sezione periferica Art. 29 La Sezione periferica è guidata da un dirigente, che viene nominato e sollevato dall'incarico dal preside tra i dipendenti della sezione periferica stessa. Il dirigente della sezione periferica svolge le funzioni definite nell'atto di costituzione, ossia le funzioni per le quali viene incaricato per iscritto dal Preside.
  2. Organi professionali Art. 30 Gli organi professionali dell'

sono: il Collegio insegnanti, il Collegio insegnanti programmatico, il Consiglio di classe, il Capoclasse e gli Attivi professionali. Il Collegio insegnanti è costituito dai docenti dell'

e svolge le seguenti funzioni: – discute e decide di questioni tecniche e professionali attinenti all'attività educativa, – fornisce il parere sul piano di lavoro annuale, – propone l'introduzione dei programmi che superano gli standard e altri programmi ed attività, – decide sull'aggiornamento dei programmi di insegnamento e sul loro svolgimento, a norma di legge, – fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del preside, – propone la promozione dei quadri professionali e dà pareri sulle proposte del preside, – decide in materia disciplinare, – esercita altre funzioni in osservanza della legge. Il Collegio insegnanti programmatico è composto dai docenti impegnati nel programma d'istruzione e i quadri professionali che collaborano alla realizzazione di tale programma. Il Collegio insegnanti programmatico è guidato da uno dei membri incaricato dal preside. Il Collegio insegnanti programmatico svolge: – funzioni legate al piano e alla realizzazione delle valutazioni del sapere e – altre funzioni indicate dalla scuola in base alle norme legislative in materia di valutazione del sapere ovvero di assegnazione dei voti. Il Consiglio di classe è costituito dai docenti che insegnano in una determinata classe. Il Consiglio di classe svolge le seguenti funzioni: – esamina la problematica educativo-didattica nella singola classe, – prepara il programma di lavoro con gli alunni dotati e per coloro che apprendono con difficoltà, – decide in materia disciplinare e – esercita altre funzioni in osservanza della legge. Il Capoclasse: – dirige il lavoro del Consiglio di classe, – analizza i risultati educativi e il profitto della classe, – provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni, – collabora con i genitori e con il Servizio di consulenza scolastica, – decide in materia disciplinare e – esercita altre funzioni in osservanza della legge. Gli Attivi professionali riuniscono gli insegnanti di una singola materia ossia diverse materie affini. Gli attivi professionali esaminano: – la problematica riguardante la singola materia oppure le materie affini, – armonizzano i criteri di assegnazione dei voti, forniscono al Collegio insegnanti proposte per migliorare l’attività educativa e didattica, esaminano le osservazioni fatte dai genitori e dagli alunni e – svolgono altre funzioni di carattere tecnico-professionale stabilite dal programma annuale di lavoro. 6. Il Consiglio dei genitori Art. 31 Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell’

si costituisce il Consiglio dei genitori. Il supporto tecnico e finanziario per il funzionamento del Consiglio dei genitori è garantito dall'

. Fanno parte del Consiglio dei genitori un rappresentante per classe, eletto dai genitori stessi alla loro riunione. Il Consiglio dei genitori ha un presidente e un suo sostituto. La prima convocazione del Consiglio dei genitori è disposta dal preside. Il Consiglio dei genitori: – propone programmi superiori agli standard, – fornisce il consenso alla proposta del preside relativa alle prestazioni che superano le normative, – collabora alla stesura del programma di sviluppo dell'

, del piano formativo, del Regolamento d’

, e dà parere al piano di lavoro annuale, – discute le relazioni del preside concernenti la problematica educativa, – esamina i ricorsi dei genitori in relazione all’attività educativa, – elegge i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'

e negli altri organi della scuola, – fornisce pareri sui candidati che soddisfano le condizioni per la nomina a preside, – può approvare il proprio programma di collaborazione con la scuola, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione nell' ambito locale, – in accordo con la dirigenza della scuola può costituire gruppi di lavoro e – svolge altre funzioni in osservanza della legge e di altre prescrizioni. 7. Servizio di consulenza Art. 32 L'

organizza in base alla legge, alle normative e agli standard il Servizio di consulenza, che è a disposizione dei genitori e degli alunni, collabora con gli insegnanti e con la direzione dell'

nella programmazione, supervisione e valutazione dello sviluppo dell'

nello svolgimento dell’attività educativo-didattica, offrendo consulenza in merito alla formazione professionale. Nello svolgimento delle consulenze in materia di formazione professionale il Servizio di consulenza è in contatto con l'Ufficio di collocamento della Repubblica di Slovenia. Il Servizio di consulenza collabora alla preparazione di programmi individuali per bambini con particolari necessità. Il lavoro nel Servizio di consulenza viene svolto da psicologi, pedagoghi, assistenti sociali, pedagoghi sociali e difettologi. 8. Biblioteca Art. 33 L'

è dotato di una biblioteca. La biblioteca raccoglie materiale bibliotecario, lo analizza professionalmente, lo conserva, lo presenta e lo cede in prestito svolgendo inoltre lavoro di documentazione e informazione come parte integrante dell'azione educativa dell'

. L'

costituisce un fondo per i libri di testo, la cui gestione è stabilita dal Ministro. Per gli alunni di famiglie socialmente disagiate che non possono versare il contributo per il prestito dei libri di testo, i mezzi vengono garantiti dallo Stato in base ai criteri stabiliti dal Ministro. IV. DIPENDENTI DELL'

Art. 34

L’attività di istruzione scolastica nonché le altre attività tecnico-professionali dell'

vengono svolte da insegnanti, consulenti, bibliotecari e da altro personale qualificato che coadiuva il loro lavoro professionale, necessario per un funzionamento regolare dell'

(nel prosieguo: quadri professionali). I quadri professionali esercitano l’attività di istruzione scolastica in osservanza della legge e dei programmi in vigore nell’obiettivo di garantire l’oggettività, la distanza critica e il pluralismo. Dal punto di vista professionale, nel proprio lavoro sono autonomi. I quadri professionali devono avere la padronanza della lingua slovena e devono essere in possesso dei titoli di studio come previsto dalla legge e da altri atti. I lavori professionali, amministrativi tecnici e altri vengono svolti dai dipendenti, in base all’atto di definizione della dotazione organica dell’

. V. ATTI GENERALI Art. 35 Tutte le questioni che non sono regolate dal presente Decreto, vengono regolate dall'

con un atto generale. Gli atti generali non devono essere in contrasto con il presente Decreto. Gli atti generali in conformità alle leggi vigenti sono adottati dal Consiglio d’

o dal Preside. VI. MODIFICHE DELLO STATUS E CHIUSURA DELL'

Art. 36

Dei cambiamenti di status decide il Fondatore quando sono soddisfatte le condizioni previste nell'atto che definisce i criteri per la fondazione delle scuole pubbliche. Della chiusura dell’

decide il Fondatore, dopo aver ottenuto il consenso del Governo della Repubblica di Slovenia. Il Fondatore informa almeno con un anno d'anticipo la Scuola, i genitori e il Ministero dell’Istruzione delle modifiche allo status, con i motivi del provvedimento e il programma d'interventi legati alla prevista modifica. VII. ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ PER GLI OBBLIGHI Art. 37 L'

viene finanziato in base alla Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. Per i programmi superiori agli standard l'

può ottenere mezzi anche da bandi di concorso, donazioni, sponsor, contributi dei genitori e da altre fonti. Il Fondatore e lo Stato garantiscono le condizioni per il funzionamento dell'

in base alla Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. I beni patrimoniali dell'

sono di proprietà del Fondatore. I rapporti reciproci riguardo alla gestione del patrimonio vengono regolati dal Fondatore e dall'

con apposito contratto. Nel contratto viene stabilito l'elenco dei beni che vengono dati in gestione all'

. L'

è tenuto a gestire il patrimonio di cui al comma precedente con la diligenza del buon padre di famiglia. L'

gestisce autonomamente il patrimonio, ma non può alienarlo con negozi giuridici oppure gravarlo con alcun onere derivante da diritti reali. L’aggravio mediante i diritti reali può essere fatto soltanto previo consenso del Fondatore. L'

può cedere in locazione i propri vani di cui temporaneamente non necessita, previo consenso del Fondatore. Se i vani vengono dati in locazione per un massimo di 15 giorni, il consenso del Fondatore non è necessario. L'

può disporre dei beni mobili con il consenso del Fondatore. L'

può accendere prestiti soltanto previo consenso del Fondatore. Art. 38 Le entrate eccedenti le uscite che l'

ricava dalla vendita di prodotti ossia con servizi prestati nell’ambito dell’attività scolastica o altra attività, in virtù del presente Decreto, vengono impiegate per coprire le spese materiali, per la manutenzione a titolo di investimento, e per gli altri investimenti, nonché, previo consenso del Fondatore, anche per gli stipendi. Sulla destinazione dei fondi in eccedenza decide il Fondatore su proposta del preside, previo assenso del Consiglio d'

. Sulle modalità di copertura di un eventuale disavanzo ovvero deficit insorto nel corso dell’esercizio dell’attività educativa principale comunemente accordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard prescritti e validi per il settore, decide il Fondatore, su proposta del preside e previo assenso del Consiglio d'

. Tutti gli atti di consenso di cui al presente articolo vengono approvati a nome del Fondatore dal Consiglio comunale. Il Consiglio comunale con specifica delibera può autorizzare il Sindaco al rilascio degli atti di consenso di cui al presente articolo. Art. 39 L'

costituisce un Fondo scolastico con cui finanziare le attività delle singole classi o di gruppi di alunni, che non fanno parte del programma formativo ossia che non sono finanziate dai mezzi pubblici, per l'acquisto di attrezzature superiori allo standard, per elevare la qualità dell’insegnamento e simili. Il Fondo di cui al comma precedente ottiene mezzi dai contributi dei genitori, da donazioni e da altre fonti. Il Fondo è gestito dal Consiglio d'amministrazione che ha un presidente e sei membri, almeno tre dei quali sono rappresentanti dell'

, proposti dal Consiglio d'

. Il Consiglio d'amministrazione viene nominato dal Consiglio dei genitori e può approvare un regolamento per il funzionamento del Fondo. Art. 40 Il Fondatore ha nei confronti dell'

i seguenti diritti e doveri: – accerta se i piani e i programmi di lavoro sono in armonia con i piani e i programmi del Fondatore stesso, – segue e controlla l'uso finalizzato e razionale dei mezzi, – decide dei cambiamenti di status, – dà il consenso alle modifiche dell'attività, – svolge altri compiti in armonia con il presente Decreto e con altri atti. L'

è tenuto a: – presentare ogni anno il piano annuale di lavoro e il piano finanziario, – presentare annualmente il resoconto sull'attuazione del piano di lavoro e di sviluppo dell'

, – presentare annualmente il piano degli investimenti per la manutenzione e della gestione degli immobili nonché – su richiesta del Fondatore, comunicare i dati necessari a seguire e finanziare le attività, nonché per scopi statistici. VIII. CONTROLLO Art. 41 Il controllo della gestione finanziaria e della legalità del lavoro è demandato agli Organi statali competenti, all'Amministrazione comunale, al Comitato di controllo comunale e alla revisione interna, con delega del Fondatore o dell'

. Il controllo professionale si svolge in armonia con la Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 42 L'

deve armonizzare i propri atti con le disposizioni del presente Decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Art. 43 Dall'entrata in vigore del presente Decreto, il preside e i membri del Consiglio d'

proseguono il loro lavoro sino alla scadenza del mandato per cui sono stati nominati. Altrettanto vale anche per il mandato del Consiglio dei genitori. Art. 44 Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa di avere effetto il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Scuola elementare Lucia (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 12/1997, 15/1999, 44/2007, 11/2010). Art. 45 Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. N. 014-4/2017 Pirano, 26 ottobre 2017 Il Sindaco del Comune di Pirano Peter Bossman m.p. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.