(1804), ma i preparativi concreti risalgono appena al primo decennio del XIX secolo. Il nuovo Cimitero piranese nell’attuale ubicazione, terminato nel 1812 (in base al progetto del costruttore edilizio locale Pietro Gregoretti), è stato ampliato all’inizio degli anni Sessanta del XIX secolo. Allora sono stati costruiti anche la Chiesa cimiteriale dei Santi Ermacora e Fortunato, nonché l’edificio d’ingresso con la Camera mortuaria (architetto Giuseppe Moso). Nel 1862 il nuovo Cimitero venne consacrato dal Vescovo di Trieste Bartolomeo Legat. In quella parte del Cimitero si trovano le tombe delle più antiche famiglie piranesi, dei più insigni e benemeriti Piranesi insieme agli elementi che testimoniano l’autoctonia della nazionalità italiana nel territorio nazionalmente misto, le tombe della LPL, le tombe dei caduti in altre guerre e degli appartenenti ad altri eserciti. Tra gli antichi sepolcri conservati risaltano le tombe delle più antiche famiglie nobili e borghesi. La più imponente è la tomba neogotica costruita alla fine degli anni Trenta del XX secolo – la Cappella de Castro – della più antica famiglia patrizia piranese documentata. Analogamente a tutti i cimiteri istriani, anche il Cimitero piranese si contraddistingue per la presenza degli alti cipressi sempreverdi a forma piramidale (Cupressus sempervirens), che ornano i viali del Cimitero stesso. Per le loro caratteristiche estetiche dominano gli spazi e rappresentano un alto valore, specialmente dal punto di vista estetico e paesaggistico, poiché i cipressi sono stati piantati nella forma che si adegua alla configurazione del Cimitero. La storia della comunità cittadina non è costituita e formata solamente dai suoi abitanti in vita, ma anche dai suoi defunti. Così la parte più antica del Cimitero civico rappresenta uno degli elementi essenziali dell’immagine culturale, storica e storico-artistica di Pirano. Dal punto di vista del confronto culturale rappresenta un argomento importante della ricerca multidisciplinare nel settore culturale, artistico, sociologico, etnologico e della tutela dei beni culturali. La conservazione di tutte le caratteristiche e peculiarità sopra illustrate giustifica la proclamazione a monumento. Art. 3 Il monumento si estende sulle particelle catastali: nn. 12 (parzialmente), 13, 14, 15 e 51/2 (parzialmente), tutte C.C. Pirano. Il perimetro del monumento è iscritto nel progetto catastale in scala 1:1000 e 1:
- I progetti originali, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, sono conservati dall’Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale di Pirano, (in prosieguo: Istituto) e dal Comune di Pirano. Art. 4 Il monumento viene contrassegnato in conformità al Regolamento sull’identificabilità dei monumenti culturali immobili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 57/11). Il monumento deve essere identificabile grazie al contrassegno prescritto, che non leda l’immagine visiva o i singoli elementi del monumento culturale e venga posto all’entrata, sull’edificio di ingresso del Cimitero. Art. 5 Per il monumento vige il regime di tutela generale, che stabilisce: – La conservazione e il mantenimento dell’immagine del monumento nell’area circostante più ampia, il suo significato simbolico, la correlazione urbanistica con l’abitato, l’impostazione territoriale e la composizione planimetrica, la pavimentazione, le dimensioni di pianta e di altezza complessive e delle singole parti, nonché dei campi di inumazione, gli elementi architettonici degli edifici e altri ornamenti decorativi, tutti i vecchi elementi di comunicazione (accessi, passaggi, collegamenti, scale) e il muro di cinta con l’edificio d’ingresso/Camera mortuaria e gli spazi ausiliari, la Chiesa cimiteriale, l’Ossario, nonché tutte le scalinate e la porta in metallo sita nella parte nordorientale. – La conservazione della composizione architettonica paesaggistica del monumento, compreso il verde caratteristico del parco cimiteriale. – La conservazione dell’area pertinente lungo il perimetro nordorientale della parte più antica del monumento (parte della particella catastale n. 51/2 C.C. Pirano) destinata al Lapidario, dove al termine del primo decennio del XXI secolo era stata costruita una tettoia per la conservazione in sicurezza di parti in pietra e metallo delle tombe più vecchie, cedute ad altri concessionari (colonnine, pietre tombali, recinzioni …), nonché tutte le lapidi delle tombe già da anni abbandonate, affidate in concessione a nuovi concessionari, che hanno provveduto alla rimozione di tali lapidi. – La manutenzione professionale e le opere di restauro che rispettino i principi del mantenimento della forma, della posizione, dei materiali, delle strutture e delle caratteristiche cromatiche di tutti gli elementi architettonici intatti dell’edificio d’ingresso/Camera mortuaria, della Chiesa cimiteriale e dell’Ossario, il che significa il rifacimento di tutti gli elementi a rischio e in degrado, ovvero il loro rifacimento e ripristino a regola d’arte mantenendo la funzione attuale. – La manutenzione professionale delle lapidi tutelate e del muro cimiteriale. – Il consenso della traslazione ad opera di personale specializzato degli elementi tutelati, ovvero dei monumenti funebri più vecchi, delle lastre e delle croci in ghisa nel lapidario o in altro luogo idoneo nella parte vecchia del Cimitero in conformità alla valutazione professionale dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia. – La parte esterna dell’edificio d’ingresso/Camera mortuaria nella parte vecchia del Cimitero, mantiene l’aspetto originale e le dimensioni planimetriche originali. Sono possibili delle modifiche funzionali degli spazi interni. – Per le necessità esclusive del Cimitero sono possibili nuove edificazioni lungo la parte esterna (orientale) del muro di cinta nella parte vecchia, evitando tuttavia di compromettere l’integrità del muro di cinta stesso. – Per tutelare la presenza del monumento nel territorio, l’altezza della linea di colmo dei nuovi fabbricati non può oltrepassare quella della linea di gronda dell’edificio d’ingresso esistente. – Al fine di tutelare le caratteristiche del monumento nella loro integrità, le opere di restauro e riqualificazione devono rispettare, il più possibile, il principio di simmetria ovvero di configurazione equilibrata. La progettazione architettonica deve essere inserita nel territorio nel modo meno invasivo possibile per tutelare il dominio del vecchio Cimitero. – Le tombe e le lapidi di oltre 50 anni, in base ai valori storici, memoriali o storico-artistici, inclusi gli elementi che dimostrano l’autoctonia della comunità nazionale italiana nel territorio nazionalmente misto, nonché l’importanza nel senso della conservazione dell’impostazione planimetrica storica fondamentale, si salvaguardano in base a speciali regimi di tutela, dettagliatamente stabiliti per ogni singola tomba nel piano di gestione e nel Regolamento cimiteriale in vigore, a prescindere se la tomba sia al momento in concessione o senza concessionario. – Il Comune di Pirano stabilisce il regime speciale relativo alle tombe, nonché ai sepolcri di personalità insigni e famose, aventi meno di 50 anni. – L’apertura delle tombe e dei sepolcri tutelati in base al regime speciale, che sono affidati a un nuovo concessionario, deve verificarsi in presenza del Conservatore archeologo dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia. – Il proprietario, gestore o concessionario per ogni intervento e per la manutenzione deve acquisire le condizioni di tutela culturale e in conformità a queste l’autorizzazione di tutela culturale da parte dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano. Art. 6 Regime di tutela speciale per l’intera struttura: – conservazione dell’immagine autentica del Cimitero; – conservazione dell’impostazione spaziale e della composizione planimetrica, comprese le componenti e gli elementi di comunicazione (accessi, passaggi, collegamenti, scale); – nel piazzale antistante l’edificio d’ingresso e nell’area circostante la Chiesa cimiteriale non è consentito piantare alberi di grandi dimensioni (inclusi i cipressi), in quanto si ridurrebbe la visuale e di conseguenza verrebbe nascosta la struttura architettonica del Cimitero; – conservazione del significato simbolico del Cimitero; – conservazione delle dimensioni di pianta e di altezza complessive e delle singole parti, nonché dei campi di inumazione; – per le necessità del Cimitero è possibile collocare nuovi edifici nella parte esterna orientale del muro di cinta della parte vecchia, a condizione che quest’ultimo non venga danneggiato; – la progettazione di nuovi edifici, a causa dell’importanza preponderante del Cimitero nell’area, non deve offuscare l’immagine architettonica del Cimitero stesso; – nel collocare nuove tombe all’interno del comprensorio protetto sono ammessi interventi che tengano conto dell’autenticità dei materiali (come ad es. pietra bianca locale, calcestruzzo, terrazzo …) e della conformità nella lavorazione, come è necessario parimenti considerare la tipologia tipica delle tombe del Cimitero piranese; – l’assetto architettonico del parco cimiteriale deve mantenere il concetto dell’impianto storico; – l’accesso al pubblico è possibile nella misura in cui non comprometta gli attributi e la tutela del monumento, le sue singole parti, nonché le sue attuali finalità. Art. 7 Regime speciale di tutela degli edifici (edificio d’ingresso/Camera mortuaria, Chiesa cimiteriale dei Santi Ermacora e Fortunato, Ossario), degli elementi architettonici degli edifici e di altri ornamenti decorativi, di tutti i vecchi collegamenti e vie di comunicazione, nonché degli elementi del muro di cinta con quello dell’ingresso, del comprensorio del lapidario con le vecchie pietre tombali e lapidi conservate, nonché della scalinata e della recinzione in metallo nella parte nordorientale: – conservazione delle dimensioni di pianta e di altezza; – conservazione dei materiali (materiale edilizio) e del progetto di costruzione; – conservazione delle forme esterne (articolazione dei fabbricati e delle facciate, forma e pendenza delle falde, copertura dei tetti, tinte e dettagli delle facciate ...); – conservazione delle forme delle pareti dell’interno della Chiesa, dell’accesso, dell’edificio d’ingresso/Camera mortuaria e dell’Ossario; – le vecchie pietre tombali, le lapidi e altri elementi presenti nel comprensorio del lapidario devono essere salvaguardati e presentati in modo idoneo. Art. 8 Regime speciale di tutela per le tombe e per le lapidi: I Regime di tutela da osservare per: – tombe e lapidi di particolare valore storico-artistico, che costituiscono allo stesso tempo la testimonianza più antica del genere nel Cimitero Civico di Pirano; – tombe e lapidi delle antiche famiglie piranesi, tombe delle personalità che si sono distinte contribuendo allo sviluppo della città attraverso i secoli nel campo sociale, culturale, politico, spirituale o pedagogico; – monumenti, sepolcri e tombe dei caduti nella LPL, nelle altre guerre e di appartenenti ad altri eserciti. Regime di tutela: – lapidi e lastre tombali, inclusi i più vecchi elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) sono tutelati nella loro interezza, integrità e originalità; – obiettivo di ogni intervento deve essere quello della conservazione e dell'idonea presentazione del monumento. Siffatto sepolcro o tomba può essere ceduto in concessione a un nuovo concessionario, il quale deve aver cura anche dell’eventuale risanamento del vecchio monumento, che deve conservare la posizione originaria. Al nuovo concessionario si consente la posa di una nuova targa scritta di dimensioni minori, tuttavia antecedentemente deve acquisire le condizioni di tutela culturale e, in base a queste, l’autorizzazione dell’Istituto, concernente le dimensioni e l’ubicazione in cui la nuova targa sarà collocata. II Regime di tutela da osservare per: – le lapidi e lastre tombali a rilevanza storica, che testimoniano l’autoctonia della nazionalità italiana nel territorio nazionalmente misto; – le tombe e le aree tombali, importanti nel senso della conservazione dell’impostazione storica planimetrica o che attestano lo sviluppo tipologico delle lapidi e dei campi di inumazione. Regime di tutela: – lapidi e lastre tombali, compresi i più datati elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) sono tutelati nella loro interezza, integrità e originalità; – obiettivo di ogni intervento deve essere quello della conservazione e dell’idonea presentazione del monumento. Siffatto sepolcro o tomba può essere ceduto in concessione a un nuovo concessionario, il quale deve aver cura anche dell’eventuale risanamento del vecchio monumento o lastra tombale che deve conservare la posizione originaria, inclusi i più vecchi elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene). Non è ammesso il posizionamento di nuove targhe scritte sulla lapide storica, bensì esclusivamente il collocamento delle stesse preso il muro di lato o sulla superficie orizzontale verde, in modo tale che la vecchia lapide o lastra siano visibili per intero. Ogni intervento resta comunque vincolato al preliminare rilascio dello specifico provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto, coerentemente con le premesse normative di tutela storico-culturale. III Regime di tutela da osservare per: – le vecchie targhe con iscrizioni senza particolare valore storico-artistico e le lapidi minori con peculiarità tipologiche per forma o materiale, ovvero le pertinenze della struttura sepolcrale presentino elementi tombali di interesse storico tutelabile (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene). Regime di tutela: – lastre, lapidi ed elementi tombali si conservano per intero, integri e originali; – obiettivo di ogni intervento deve essere la conservazione e l’idonea presentazione del monumento. Su richiesta del nuovo concessionario della tomba, le lastre o le lapidi minori possono essere rimosse e trasferite integre nello spazio apposito stabilito – il Lapidario. Gli elementi tutelati devono rimanere nella posizione attuale. Art. 9 Regime di tutela per le lapidi conservate nello spazio riservato al Lapidario e nell'area accanto alla parte esterna del muro di cinta orientale della parte vecchia del Cimitero da osservare per: – lapidi, lastre tombali ed elementi tombali più vecchi tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) si conservano per intero, integri e originali; – obiettivo di ogni intervento deve essere la conservazione e l’idonea presentazione del monumento. Regime di tutela: – Il restauro, il rifacimento, lo spostamento o la rimozione di una lapide tutelata, di una lastra e di altri elementi restano esclusi in carenza del preliminare e specifico provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto, coerentemente con le premesse normative di tutela storico-culturale. Le lapidi più vecchie, oggi conservate al margine della particella catastale n. 51/2 C.C. Pirano, sono pensate per l’integrazione storico-artistica, ovvero per la memoria storico- culturale dell’onomastica delle vecchie famiglie piranesi, delle usanze funebri e sociali praticate nei secoli scorsi nonché del patrimonio linguistico. Art. 10 Regime di tutela particolare per l’assetto architettonico del parco cimiteriale: – mantenimento dell’assetto architettonico del parco cimiteriale, altresì con l’obbligo, in caso di rimozione, di tener in considerazione il concetto dell’impianto attuale; – presso le pertinenze della struttura sepolcrale è ammessa, ovvero necessaria, la sola rimozione delle palme o degli arbusti alti, qualora tali vegetali ricoprano la lapide tutelata ovvero costituiscano oggettivo rischio di compromissione per l’integrità della medesima. I cipressi secchi ovvero malati, oggetto di rimozione, dovrebbero essere rimpiazzati con piante nuove della stessa specie, laddove ciò risulti possibile e opportuno, prendendo in considerazione la prossimità degli elementi sepolcrali e qualora ciò non abbia conseguenze dirette sulla struttura di ogni singola tomba. Art. 11 Nel comprensorio del monumento sono consentiti soltanto interventi e orientamenti di sviluppo tali che non pregiudichino l’integrità delle proprietà monumentali del monumento storico e culturale. Sono ammessi interventi tecnici o di altra natura, nonché opere manutentive con scopo di ricerca o miglioria sul risvolto estetico e visuale del monumento, ovvero della relativa fruibilità pubblica. Risultano altresì possibili ulteriori interventi di adeguamento e modifica diretta sul contesto ambientale esclusivamente nell’ottica di una maggior valorizzazione del patrimonio storico e culturale, come definito nel regime di tutela. Ogni modifica permanente nel più vasto comprensorio del monumento e nelle sue vicinanze sarà oggetto di verifica tecnica preliminare, occorrerà acquisire le premesse normative di tutela storico-culturale e il conseguente e vincolante provvedimento autorizzativo di competenza dell’Istituto. Le opere di rinnovo del monumento si regolano con un apposito piano di assetto. Il monumento ha la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, per tale motivo il suo utilizzo deve mantenere la sua autenticità e la sua denominazione simbolica. Chi compie interventi che non siano in conformità con il regime di tutela e alterino, ovvero modifichino, le caratteristiche del monumento, sarà chiamato a rispondere del reato. Chiunque dovesse provocare tali danneggiamenti o modificazioni, in violazione del regime di cui sopra, sarà altresì tenuto, in un periodo di tempo determinato, al riassetto dell’area e al ripristino dello stato preesistente. In difetto, il riassetto sarà eseguito dall’esecutore, stabilito dall’organo comunale competente, tuttavia le spese saranno a carico dell’autore. In entrambi i casi prima di procedere all'intervento di ripristino è necessaria l’acquisizione delle condizioni di tutela culturale da parte dell’Istituto, e in conformità a queste l’autorizzazione di tutela culturale per il riassetto. Art. 12 Il Gestore del monumento culturale è l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. L’organo che ha approvato l’Atto di proclamazione, approva altresì il piano di gestione entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto. Art. 13 Per qualsiasi tipo di intervento sul monumento è indispensabile l’acquisizione degli atti di tutela culturale ai sensi della Legge sulla regolamentazione della tutela del patrimonio culturale e ai sensi della Legge in materia edilizia. I termini per la ricerca, il modo di esecuzione delle opere di manutenzione, le condizioni per gli interventi, la sicurezza fisica, i negozi giuridici, le modalità di gestione e destinazione del monumento, l’accessibilità del monumento al pubblico e i limiti temporali di accessibilità, nonché altre singole misure sono stabiliti dalla Legge ZVKD-
- I requisiti e le condizioni più dettagliati sono stabiliti dal piano di gestione. Il regime di tutela può prevedere limiti al diritto di proprietà soltanto qualora se ne ravvisi l’urgenza ai fini della tutela del monumento. Art. 14 I fondamenti tecnici per la proclamazione del monumento culturale di importanza locale sono parte integrante del presente Decreto. I compiti tecnici relativi alla tutela del monumento sono eseguiti dall’organizzazione professionale competente per la tutela del patrimonio culturale. Art. 15 Il controllo dell’attuazione del presente Decreto è esercitato dagli organi autorizzati dei servizi di ispezione, nonché dagli altri organi di controllo in conformità alle loro competenze. Art. 16 Lo status giuridico del bene immobile si registra nel Libro tavolare come annotazione in base al presente Decreto. Il tribunale competente registra d’ufficio nel Libro tavolare lo status di monumento culturale sulle particelle catastali riportate nell’articolo 3 del presente Decreto. Art. 17 I seguenti allegati sono parte integrante del Decreto di proclamazione: – Elementi obbligatori della proposta per la proclamazione del bene culturale immobile; – Elaborato concernente la proposta di proclamazione; – I confini del comprensorio di tutela del monumento indicati nel piano catastale del Comune di Pirano in scala 1:1000; – Planimetria con indicati i regimi di tutela per i singoli spazi protetti delle tombe in scala 1:
- Art. 18 Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. N. 620-1/2014-2018 Pirano, 17 aprile 2018 Il Sindaco del Comune di Pirano Peter Bossman m.p. Obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika – SLO Obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika – ITA Elaborat predloga za razglasitev – SLO Elaborat predloga za razglasitev – ITA Meje območja varovanja spomenika prikazane na katastrskem načrtu Občine Piran v M=1:1000 – SLO Meje območja varovanja spomenika prikazane na katastrskem načrtu Občine Piran v M=1:1000 – ITA Tloris z označenimi varstvenimi režimi za posamezne zaščitene grobne prostore v M=1:200 – SLO Tloris z označenimi varstvenimi režimi za posamezne zaščitene grobne prostore v M=1:200 – ITA Kazalo Na vrh