Obsah (5)
Art. 4Art. 6Art. 14Art. 15Art. 16Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Obč
per l'uso del terreno edificabile nel Comune di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria del 19 dicembre 2019. N. 422-0108/2019 Pirano, 24 dicembre 2019 Il Sindaco del Comune di Pirano Đenio Zadković Visto l'articolo 61 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista di Slovenia, nn. 18/84, 33/89, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 24/92 – Sentenza della Corte costituzionale, nn. 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr e 22/14 – Sentenza della Corte costituzionale), l'articolo 55 della Legge sull'attuazione dei bilanci di previsione della Repubblica di Slovenia per gli anni 2018 e 2019 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 e 19/19), gli articoli 218 e da 218
- a)fino a 218
- d)della Legge sulla costruzione di fabbricati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 102/04 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/05 – errata corrige, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della Corte costituzionale, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della Corte costituzionale, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ e 66/17 – Sentenza della Corte costituzionale) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18) il Consiglio comunale nella 12ª seduta ordinaria del 19 dicembre 2019 approva il seguente D E C R E T O sull’
per l'uso del terreno edificabile nel Comune di Pirano I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Nel Comune di Pirano, per l'uso del terreno edificabile nelle zone e alle condizioni stabilite dal presente Decreto, vige l'obbligo di pagamento dell’
per l’uso del terreno edificabile (in seguito:
). Art. 2
(1)L’
è pagata per l'utilizzo di aree fabbricabili edificate e non edificate.
(2)Si considerano aree fabbricabili edificate, i terreni suddivisi in lotti, sui quali sono costruiti edifici e strutture di ingegneria civile che non sono parte dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e i terreni sui quali ha avuto inizio, in base a un permesso di costruire esecutivo, la costruzione di edifici e strutture di ingegneria civile che non sono parte dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica. Nel caso in cui per un edificio non sia stato ancora delimitato il lotto edificabile, si considera terreno edificabile edificato, (fino a delimitazione effettuata) la parte della superficie della particella catastale sulla quale insiste l’edificio (fundus) moltiplicato per il coefficiente 1,5; mentre la superficie rimanente di detta particella catastale è ritenuta terreno edificabile non edificato.
(3)Sono definiti terreni edificabili non edificati i terreni sui quali lo strumento urbanistico attuativo prevede la costruzione di edifici residenziali e commerciali non destinati alle necessità della sanità, dell’assistenza sociale e dell’infanzia, della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione e sui quali è ammessa la costruzione di edifici e strutture di ingegneria civile che non siano edifici dell’infrastruttura pubblica economica e che non siano destinati a soddisfare le necessità della sanità, dell’assistenza sociale e dell’infanzia, della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione.
(4)Sono definiti terreni edificabili non edificati le particelle catastali per le quali lo strumento urbanistico attuativo stabilisce che è ammessa la costruzione di un determinato tipo di fabbricato di cui al precedente comma del presente articolo, a condizione che siano garantiti l’approvvigionamento di acqua potabile e energetico, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti e l’accesso alla strada pubblica.
(5)L'
per il terreno edificato è dovuta anche al di fuori delle aree di insediamento, nel caso di terreni edificabili o di costruzioni abusive oppure costruzioni edificate da tempo, anche se l'edificio costruito da tempo o la costruzione abusiva non si trovano nell'area di terreni edificabili. L'
è pagata anche per le strutture costruite abusivamente. In caso di costruzioni abusive, il pagamento dell'
non influisce sulla regolarizzazione dell'edificio stesso. L'obbligo di pagamento dell'
per il terreno edificabile cessa allorquando l'edificio o parte dell'edificio, costruiti in assenza di permesso di costruire, vengano rimossi ed è ripristinato lo stato originario, e quando l'investitore o il proprietario del terreno su cui si trovava tale edificio o parte dell'edificio, comunica tale fatto al Comune, mentre nel contempo viene introdotto l'obbligo di pagamento dell'
dovuta per terreni edificabili non edificati, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Decreto.
(6)Se per un edificio o una parte di edificio costruiti senza il permesso di costruire viene ottenuto il relativo permesso o la costruzione viene regolarizzata, tale edificio non è considerato di nuova costruzione e, pertanto, si prosegue con il relativo pagamento dell'
per il terreno edificabile edificato. Art. 3
(1)L'
per l'uso di terreni edificabili edificati è commisurata in base alla superficie utilizzata a scopi abitativi o commerciali.
(2)La superficie utilizzata a scopi abitativi è la superficie utile calpestabile relativamente a stanze, anticamere, corridoi, cucine, bagni, rimesse e altri spazi chiusi dell'abitazione e dell'autorimessa.
(3)La superficie utilizzata a uso commerciale è la superficie utile calpestabile dell'esercizio commerciale compresi tutti gli altri locali collegati funzionalmente con l’esercizio stesso. Sono ritenute superfici adibite a uso commerciale anche tutte le superfici esterne destinate all’attività commerciale come ad esempio: i depositi e le officine all’aperto, i parcheggi presso i locali commerciali e i parcheggi a pagamento o in locazione, i mercati, i chioschi, i giardini dei ristoranti, le aree fieristiche, i campi da tennis, le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari, tutte le superfici all’aperto, adibite allo sport e alla ricreazione dove si svolgono attività a scopo di lucro, e alle quali si attribuisce un punteggio in funzione della tipologia di utilizzo o di destinazione d’uso, come stabilito dal Decreto. Non rientrano in questa categoria gli impianti che hanno carattere di arredo urbano.
(4)I locali commerciali esterni di cui al comma precedente sono classificati in base ai criteri per i terreni edificabili edificati, nella misura in cui soddisfano le condizioni per i terreni edificabili edificati di cui all'articolo 2, secondo comma. Tuttavia, nel caso di terreni edificabili non edificati, gli stessi vengono classificati come tali.
(5)È ritenuto impianto dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica quell’impianto di ingegneria civile che concorre a formare la rete che serve a un determinato tipo di servizio pubblico economico di rilevanza nazionale o locale oppure che crea una rete di infrastrutture di pubblica utilità.
(6)Gli impianti delle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica sono le strutture e le reti destinate direttamente alla fornitura di servizi pubblici di rilevanza economica in materia di gestione dell’economia delle acque e dei servizi pubblici comunali, protezione ambientale, energia, trasporti e comunicazioni e altre strutture, se così previsto dalla legge o dal decreto comunale.
(7)Fanno parte dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica anche le vie cittadine, i mercati, i campi da gioco, i parcheggi, i cimiteri, i parchi, le aree del verde pubblico, le superfici ricreative e le altre superfici pubbliche la cui fruizione è destinata a tutti i cittadini alle stesse condizioni, in quanto proprietà dello Stato o del Comune oppure degli esecutori dei servizi pubblici di rilevanza economica. II AREE ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO DELL’
Art. 4
(1)Le aree fabbricabili in cui si paga l’
sono definite secondo i criteri che tengono conto dell’ubicazione e di altri vantaggi dei singoli terreni, come segue: – la concentrazione delle funzioni pubbliche e delle attività commerciali, – la disponibilità di trasporti pubblici, – la dotazione di opere di urbanizzazione, – la destinazione d’uso prevista dal piano urbanistico, – lo sfruttamento della zona, – il degrado della zona urbana, – la strategia di sviluppo delle singole zone e – le caratteristiche naturali e le proprietà del terreno.
(2)Le aree di cui al primo comma del presente articolo sono presentate nella Rappresentazione grafica delle aree fabbricabili: I Area: Terreni edificabili in centri urbani importanti dal punto di vista economico, dotati di infrastrutture viarie, turistiche e di rilevanza economica, sviluppate nella fascia del lungomare di Bernardino, Portorose e Lucia. II Area: Terreni edificabili in centri locali importanti dal punto di vista economico, dotati di infrastrutture viarie, turistiche e di rilevanza economica, sviluppate nella fascia del lungomare di Strugnano, Pazzugo, Fiesso e parte di Sezza. III Area: Terreni edificabili in centri urbani importanti dal punto di vista economico dotati di infrastrutture viarie, turistiche e di rilevanza economica sviluppate nella fascia limitrofa al lungomare di Pirano, Bernardino, Portorose, Valletta e Lucia. IV Area: La fascia limitrofa al lungomare di Strugnano, Fiesso, Pazzugo e l'area di Sezza e Parezzago. V Area: Terreni edificabili in località minori lungo i corridoi della viabilità e delle infrastrutture: Sicciole. VI Area: Terreni edificabili in centri locali, zone dotate di infrastrutture viarie e di rilevanza economica mediamente sviluppate: Dragogna, Sv. Peter, Nova vas nad Dragonjo, Padna. VII Area: Altri terreni edificabili nel territorio del Comune di Pirano, che sono dotati di reti di approvvigionamento idrico, di energia elettrica e stradali e non sono classificati nelle aree dalla I alla VI oppure VIII o IX. VIII area: Il centro storico di Pirano. IX area: Aree di attività produttive. Art. 5
(1)I confini più dettagliati delle aree di cui all'articolo precedente sono evidenti dalla cartografia – mappe catastali in scala 1: 25.000 che sono parte integrante del presente Decreto.
(2)Le rappresentazioni grafiche delle aree di cui al primo comma del presente articolo sono a disposizione presso l’organo amministrativo comunale competente per la determinazione dell’
. III DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI
Art. 6
Per determinare l'ammontare dell'
si applicano i seguenti parametri, concernenti:
- la dotazione delle opere di urbanizzazione dell’area interessata con la possibilità di allacciamento alle stesse,
- l’ubicazione e la destinazione d’uso nonché l’utilizzo razionale del terreno edificabile,
- le opportunità di reddito particolarmente vantaggiose e
- i criteri per l’esenzione dal pagamento dell’
per l’uso del terreno edificabile. Art. 7
(1)Gli edifici, le strutture o parti di edifici e di strutture e le loro parti pertinenti e terreni edificabili nelle aree di cui all'articolo 4 del Decreto, sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nei seguenti gruppi:
- a)Terreni edificabili per edifici a uso residenziale e non residenziale: i. Terreni edificabili per edifici a uso residenziale, strutture o parti di edifici e strutture e le loro pertinenze, tra di cui edifici unifamiliari e edifici plurifamiliari. ii. Terreni edificabili per edifici a uso non residenziale, strutture o parti di edifici e strutture e le rispettive pertinenze, compresi edifici agricoli a uso non residenziale, e tutti gli spazi accessori che sono visibili dai dati territoriali e che non devono necessariamente essere in muratura, cantine e/o scantinati, rimesse, ripostigli per legna, tettoie, terrazze, piscine individuali, campi da gioco individuali, ecc.).
- b)Terreni edificabili per edifici industriali, strutture o parti di edifici e di strutture e le rispettive pertinenze e magazzini, compresi edifici industriali, serbatoi d'acqua, silos e edifici di stoccaggio;
- c)Terreni edificabili per edifici e strutture per il commercio all'ingrosso e al dettaglio o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi edifici commerciali, edifici per attività di servizi, ecc. č) Terreni edificabili per edifici e strutture turistiche/ricettive o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi alberghi e edifici affini, utilizzati per soggiorno a breve termine, ristoranti, trattorie, pub e/o mescite e altri edifici ricettivi, utilizzati per soggiorno a breve termine.
- d)Terreni edificabili per edifici e strutture commerciali o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi edifici della pubblica amministrazione, edifici di istituti bancari, uffici postali, edifici di compagnie assicurative, altri edifici commerciali, edifici per conferenze e congressi.
- e)Terreni edificabili per edifici pubblici e strutture o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi edifici per cultura e spettacolo, musei, archivi, biblioteche, edifici per la ricerca scientifica e attività didattica, edifici residenziali per gruppi sociali particolari.
- f)Terreni edificabili per edifici sportivi e ricreativi, strutture o parti di edifici e strutture e le rispettive parti pertinenti, compresi edifici sportivi, sale polivalenti, prevalentemente destinati ad uso ricreativo e campi sportivi all'aperto.
(2)A seconda dell’ubicazione e della destinazione d'uso, agli edifici o parti di edifici e strutture e alle rispettive pertinenze e ai terreni edificabili viene assegnato il seguente punteggio: DESTINAZIONE D'USO AREE I II III IV V VI VII VIII IX
- a)Edifici a uso residenziale enon residenziale: 40 35 30 25 20 15 10 35 35
- b)Edifici industriali e magazzini: 1000 480 450 430 200 160 150 250 220
- c)Edifici per il commercio all’ingrossoe al dettaglio: 250 240 200 30 25 15 15 15 220 č) Edifici turistici – ricettivi: 275 260 225 215 200 190 150 250 220
- d)Edifici di rilevanza commerciale aziendali – direzionali 170 150 130 80 40 40 40 40 220
- e)Edifici pubblici: 170 150 130 80 40 40 40 40 220
- f)Edifici e impianti sportivi ricreativi: 100 75 50 25 25 25 25 25 25
(3)Si applicano, mutatis mutandis, le linee guida tecniche del Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale per la classificazione degli impianti e il Regolamento sulla classificazione degli impianti (Gazz. Uff. RS, n. 37/18) o la normativa che sostituisce tale regolamento. Art. 8
(1)I terreni edificabili dotati di opere di urbanizzazione – infrastrutture ad uso individuale e collettivo e in presenza di possibilità di allacciamento alle stesse, sono valutati in base ai seguenti parametri di riferimento: Dotazione di opere di urbanizzazione: Punteggio 1. Viabilità a b c č d, e f (attività)
- a)massicciata stradale costituita da pietrisco con legante ad acqua 10 7 4 12 7 4
- b)strada asfaltata o pavimentata 15 10 7 17 10 7
- c)strada asfaltata con almeno un marciapiede da un lato 20 12 10 22 12 10
- d)opere di viabilità moderna, con strade munite di cordoli, marciapiedi su entrambi i lati, spartitraffico allestiti a verde ovvero viali alberati o piste ciclabili 25 15 12 27 15 12
- e)zone a traffico stazionario e velocità limitata 30 17 15 30 17 15 2. Illuminazione pubblica
- a)illuminazione pubblica realizzata con posa di cavi (distanza dal punto luce fino a 60
- m)22 15 10 24 15 10
- b)illuminazione pubblica realizzata mediante cavi sospesi (distanza dal punto luce fino a 60
- m)15 10 7 17 10 7 3. Parcheggi e aree di sosta
- a)parcheggi appositamente sistemati o autosilo (distanti entro un raggio di 200
- m)22 15 7 24 15 7
- b)possibilità di parcheggio lungo il margine della carreggiata (distanza entro un raggio di 200
- m)10 7 5 12 7 5 4. Aree attrezzate a verde pubblico
- a)aree verdi arredate ad aiuole e arbusti (distanti entro un raggio o una fascia di 200
- m)10 7 3 12 7 3 5. Aree attrezzate a zone ricreative
- a)impianti sportivi e ricreativi sistemati nelle immediate vicinanze (distanti entro un raggio o una fascia di 300
- m)15 10 5 17 10 5
- b)impianti sportivi e ricreativi (distanti entro un raggio o una fascia di 700
- m)10 7 3 12 7 3 6. Servizi di trasporto pubblico
- a)prossimità della fermata di linea di trasporto urbano (distanti entro un raggio o una fascia di 300
- m)22 15 7 24 15 7
- b)prossimità della fermata di linea suburbana ed extraurbana (distanti entro un raggio o una fascia di 300
- m)10 7 5 12 7 5 7. Rete fognaria di acque nere
- a)fognature di acque nere a sistema separato 22 15 10 24 15 10
- b)fognature di acque nere a sistema misto 10 7 5 12 7 5 8. Rete fognaria di acque bianche
- a)fognature di acque bianche a sistema separato 22 15 10 24 15 10
- b)fognature di acque bianche a sistema misto 10 7 5 12 7 5 9. Dotazione infrastrutturale della rete idrica 20 12 7 22 12 7 10. Rete di idranti
- a)nella zona residenziale (distanti entro un raggio o una fascia di 200 m dall’idrante), punteggio attribuito agli edifici nei gruppi di cui all'art. 7: 20 12 7 2 12 7
- b)nelle zone fuori dai centri abitati (distanti entro un raggio o una fascia di 100 m dall'idrante), punteggio attribuito agli edifici nei gruppi di cui all'art. 7: 10 7 5 12 7 5 11. Rete di distribuzione dell'energia elettrica
- a)rete elettro energetica via cavo 22 15 10 24 15 10
- b)rete elettro energetica realizzata con posa aerea 15 10 7 17 10 7 12. Rete telefonica
- a)rete telefonica via cavo 22 15 10 24 15 10
- b)rete telefonica realizzata con posa aerea 15 10 7 17 10 7 13. Reti via cavo
- a)reti via cavo realizzate con posa di cavi 15 10 7 17 10 7
- b)reti realizzate con posa aerea 7 5 3 9 5 2 14. Rete di riscaldamento ad acqua 25 20 15 27 20 15 15. Rete di distribuzione del gas
- a)dimensionata per uso domestico 12 10 5 14 10 5
- b)dimensionata per uso domestico e riscaldamento 20 15 10 22 15 10
(2)Se la superficie residenziale o commerciale di un edificio o di un terreno è allacciata a una singola infrastruttura comunale ovvero è possibile eseguire l’allaciamento all’infrastruttura comunale, tale edificio residenziale o commerciale o terreno, si considera dotato di infrastruttura comunale ovvero di opere di urbanizzazione.
(3)Le possibilità di allacciamento, per i fabbricati non ancora allacciati devono essere valutate ai sensi dell’articolo 13 del presente Decreto. Nel caso in cui i fabbricati si trovino a una distanza superiore a quella prevista dall’articolo 13 e l’allacciamento non è stato ancora eseguito, il punteggio per la dotazione di un particolare tipo di infrastruttura, ovvero di opere di urbanizzazione, non è assegnato. Quando un impianto viene successivamente allacciato a una determinata infrastruttura di pubblica utilità, si considera che il fabbricato sia dotato della determinata infrastruttura pubblica. Nei casi in cui l’allacciamento a un particolare tipo di infrastruttura fosse possibile, però la connessione dell’edificio dovrebbe essere realizzata attraverso terreni di proprietà di un altro proprietario e quest’ultimo non dà il consenso per la realizzazione dell’allacciamento, parimenti il punteggio non viene attribuito per le opere di urbanizzazione fino a quando non è ottenuto il consenso e realizzato l’allacciamento o fino alla costruzione di un allacciamento utilizzando un altro tracciato, se esistente e/o fattibile.
(4)La rappresentazione grafica delle opere di urbanizzazione sul terreno edificabile è riportata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto. I grafici e la rappresentazione in digitale delle opere di urbanizzazione sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’
. Art. 9
(1)Se l'uso effettivo di un edificio o di una struttura o parte di un edificio o di una struttura è contrario all'uso specificato nell'atto di pianificazione territoriale o all'uso specificato nel permesso di costruire, sulla base del quale l'edificio o la struttura sono stati costruiti, si deve ritenere che l'edificio o la struttura o parte dell'edificio o della struttura non sono conformi all'uso previsto.
(2)Per l'uso incongruo dell'edificio di cui al primo comma del presente articolo, per i singoli edifici è applicato il seguente punteggio aggiuntivo: AREE I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
- a)Edifici e strutture non residenziali 500 450 450 350 300 250 250 500 500
- b)Edifici e strutture residenziali 500 450 450 350 300 250 250 500 500 Art. 10
(1)L'impatto ambientale urbano e il degrado dello spazio urbano sono determinati in base ai seguenti parametri ovvero dal seguente punteggio: Distanza del centro geometrico dell'edificio dal corpo stradale o dalla linea elettrica entro 70 m da 70 a 100 m oltre 100 m
- a)Autostrada –30 –15 0
- b)Strada principale di I ordine –20 –12 0
- c)Strada principale di II ordine –15 –7 0
- d)Impatto delle linee elettriche di 20 KV e oltre –10 0 0 Distanza dal centro geometrico dell'edificio entro 100 m da 100 a 300 m oltre 300 m
- e)Impatto di edifici turistici e alberghieri nonché case dello studente –25 –15 0 Distanza del centro dell'edificio dal confine dell'area entro 100 m da 100 m a 300 m oltre 300 m
- f)Impatto ambientale della zona aeroportuale, della discarica di rifiuti e dell'impianto di depurazione –25 –15 0
(2)L’impatto urbano e il degrado dello spazio urbano devono essere determinati e presi in considerazione solo per gli edifici residenziali. Nel caso in cui sul terreno edificabile insistano due zone differenti, tale terreno edificabile è classificato nella zona più conveniente per il soggetto passivo.
(3)La rappresentazione grafica delle zone d’impatto ambientale è presentata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto. Il prospetto grafico e la rappresentazione in digitale delle zone d’impatto sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’
. Art. 11
(1)L’utilizzo razionale dei terreni edificabili edificati è valutato con il coefficiente di sfruttamento del terreno e si stabilisce in base ai seguenti parametri aggiuntivi: Gruppo Numero di abitanti per ettaro COEFFICIENTE DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO (CST) AREE I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 1 fino a 70 0,2 150 125 100 50 25 20 10 140 150 2 70–200 0,4 100 75 50 25 18 15 7 95 100 3 200–250 0,6 50 40 25 18 13 10 5 40 50 4 oltre 250 0,8 25 15 13 10 8 5 3 20 25 5 Edifici e aree non residenziali oltre 1,0 250 225 200 175 150 125 100 250 7 1˚ gruppo: in prevalenza edifici a uso residenziale monofamiliari (case individuali e a schiera a più piani) (densità della popolazione) fino a 70 abitanti/ettaro (CST) 0,2 2˚ gruppo: agglomerati di case a schiera a costruzione compatta di case a uso residenziale, con palazzine condominiali basse (P+M+2, P+M+3 ossia da 4 a 5 piani) 70–200 abitanti/ettaro 0,4 3˚ gruppo: prevalentemente condomini con altezze P+M+4 fino a 6 piani ed edifici singoli di altezze maggiori, in minoranza 200–250 abitanti/ettaro 0,6 4˚ gruppo: edifici prevalentemente P+M+5 fino a 7 piani e più alti oltre 250 abitanti/ettaro 0,8 5˚ gruppo: aree e edifici a uso non residenziale oltre 1,0
(2)La rappresentazione grafica delle aree, tenuto conto del coefficiente di sfruttamento del terreno, è riportata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto. I grafici e la rappresentazione in digitale delle aree riguardo al coefficiente di sfruttamento del terreno, sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’
. Art. 12
(1)Nel caso di terreni edificabili per edifici e strutture a uso non residenziale, nella valutazione dei terreni edificabili di cui alle aree I, II, III, IV e VIII, comma due dell'art. 4 del presente Decreto, si devono considerare le eccezionali opportunità redditizie dovute all'ubicazione particolarmente favorevole del terreno edificabile.
(2)Sono ritenute ubicazioni particolarmente favorevoli: A. la fascia del lungomare da Pirano, Bernardino, Portorose a Lucia – Area I, B. la fascia del lungomare da Pirano, Fiesso fino a Strugnano e il lungomare di Sezza – Area II, C. la fascia limitrofa al lungomare da Pirano, Bernardino, Portorose a Lucia – Area III, D. la fascia limitrofa al lungomare da Pirano e Fiesso a Strugnano e la fascia limitrofa al lungomare, a Sezza e Parezzago – Area IV, E. Edifici del centro storico fronte mare.
(3)I punti aggiuntivi per la valutazione dell’
in luoghi estremamente favorevoli saranno attribuiti alle aree: I, II, III, IV e VIII per la tipologia degli edifici, come segue: UBICAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ A B C D E
- Gruppo b. di cui all'art. 7 250 200 175 150 250
- Gruppo c. di cui all'art. 7 250 200 175 100 200
- Gruppo č. di cui all'art. 7 500 200 200 100 300
- Gruppo d. di cui all'art. 7 75 50 35 20 150
- Gruppo f. di cui all'art. 7 60 40 20 10 150
(4)La rappresentazione grafica delle aree caratterizzate da ubicazioni particolarmente favorevoli è riportata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto.
(5)Il prospetto grafico e la rappresentazione in digitale delle aree sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’
. Art. 13
(1)A seconda della fase di sviluppo del terreno edificabile, il seguente numero di punti sarà attribuito al terreno edificabile non edificato di cui all'articolo 3 del presente Decreto: LIVELLO DI SVILUPPO DEL TERRENO EDIFICABILE AREE
- a)Particelle catastali destinate alla costruzione di edifici e altri insediamenti definiti nelle Condizioni di Assetto Territoriale – CAT o nel Piano Regolatore Comunale – PRC 60 48 36 30 24 18 12 60 60
- b)Particelle di terreni destinati alla costruzione sulla base del piano territoriale (Piano Particolareggiato – PP, Piano di Assetto – PA, Piano di Localizzazione – PL, Piano di Localizzazione Comunale – PLC o Piano regolatore comunale. PRC – o Piano regolatore particolareggiato comunale – PRPC 120 90 78 60 48 30 18 120 120
- c)Terreno dotato di opere di urbanizzazione 300 270 240 210 120 90 60 300 300
(2)Il Comune di Pirano determina, mediante i propri atti territoriali, le strutture e le reti di infrastrutture pubbliche comunali che si devono o si potrebbero costruire nelle singole aree normative. Un appezzamento di terreno edificabile è considerato dotato di opere di urbanizzazione quando l’infrastruttura comunale, che assicura almeno l’approvvigionamento di acqua potabile ed energetico, il trattamento delle acque reflue, lo smaltimento dei rifiuti e l’accesso alla strada pubblica, è costruita e consegnata in gestione all’esecutore dei servizi pubblici locali.
(3)Si ritiene che l’allacciamento ai servizi di pubblica utilità e il loro uso sia garantito, quando è data la possibilità di allacciamento, come segue: – alla rete fognaria entro una distanza di fino a 70 m dal margine della particella, – alla rete di approvvigionamento idrico fino a 90 m dal margine della particella, – alla rete elettrica entro una distanza di 100 m dal margine della particella, e cioè al confine del lotto o del terreno edificabile, su cui insiste l'edificio o vi è prevista la sua costruzione.
(4)Per soddisfare la condizione riguardo agli allacciamenti, devono essere soddisfatte tutte e tre le condizioni specificate nel terzo comma del presente articolo.
(5)In caso di ambiguità riguardo alle possibilità di allacciamento alle infrastrutture di rete, i gestori delle infrastrutture determinano la possibilità di allacciamento alle infrastrutture in base alle condizioni di progettazione.
(6)Lo smaltimento dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune.
(7)Si considera che un lotto abbia accesso a una strada pubblica se è possibile realizzare un accesso tra il terreno edificabile e la strada pubblica, indipendentemente dalla proprietà dei lotti che si trovano tra il terreno edificabile e la strada pubblica.
(8)Fino a quando l'autorità competente non ottenga informazioni sulla possibilità di connessione all'infrastruttura comunale, nel calcolo dell’
si considera un livello di sviluppo dei terreni edificabili inferiore. IV I SOGGETTI PASSIVI D'
Art. 14
(1)I soggetti in obbligo di pagamento dell'
sono i proprietari del terreno, dell'edificio o di una parte dell'edificio o della struttura ossia gli utenti contrattualmente obbligati.
(2)L’
per l'uso del terreno edificabile deve essere calcolata indipendentemente dal fatto che il terreno edificabile sia in uso o meno. Nel caso di locali liberi/non occupati, nel calcolo dell'
è presa in considerazione la precedente attività o uso. V ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'
Art. 15
(1)Il pagamento dell'
non è dovuto nei casi previsti dalla legge.
(2)I soggetti passivi d’
possono essere esentati dal pagamento della stessa, per un determinato periodo di tempo, nei seguenti casi: – per un periodo di cinque anni su richiesta del cittadino che ha acquistato una nuova abitazione come parte individuale di un edificio o che ha costruito, ampliato o sopraedificato una casa di abitazione familiare, se nel prezzo dell'abitazione o della casa di abitazione familiare ha pagato direttamente i costi per l'urbanizzazione del terreno edificabile secondo le disposizioni di legge. I contribuenti possono essere esonerati dal pagamento dell'
nel caso di ampliamento o di sopraedificazione del fabbricato, solo con riferimento alla parte dell'abitazione oggetto di estensione o sopraedificazione; – per un periodo di un anno se il contribuente riceve un sussidio economico ai sensi delle norme di sicurezza sociale. Il soggetto passivo d'
può essere esonerato dal pagamento solo due volte consecutive. Può richiedere la riesenzione solo dopo che sono trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'ultima esenzione; – per un periodo di un anno a causa di calamità naturali e di altro tipo con possibilità di proroga per un ulteriore anno.
(3)L'Amministrazione comunale decide in merito all'esenzione dal pagamento annuale dell'
sulla base della richiesta del soggetto passivo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo. VI AMMONTARE DELL'
Art. 16
(1)L'importo mensile dell'
secondo i criteri di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Decreto è determinato separatamente per il terreno edificabile e per quello non edificato, utilizzando le seguenti sigle: – Onusz (NSTZ)... Determinazione dell'
per l'uso di terreni edificabili non edificati, – Onusz (ZSTZ)... Determinazione dell’
per l'uso di terreni edificabili edificati, – VT (ZSTZ)... Valore del parametro di riferimento per il terreno edificato, – VT (NZST)...... Valore del parametro di riferimento per il terreno non edificato – Št.To.... Punteggio sommato dalle tabelle 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, – Po (NSTZ)... Superficie del terreno edificabile non edificato, – Dopo (Ob)... Superficie dell'edificio a uso residenziale o commerciale, – Po (GrPa)... Superficie del lotto fabbricabile.
(2)L'importo mensile dell’
per il terreno edificato (Onusz (ZSTZ)) è determinato moltiplicando il numero totale (Št.To.) dei punti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Decreto per il valore del parametro di riferimento per il terreno edificato (VT (ZSTZ)) e per la superficie dell'edificio a uso residenziale o commerciale (Po (Ob)). Il calcolo mensile dell’
per l'uso di terreni edificabili edificati è determinato in base alla seguente equazione: Onusz (ZSTZ) = Št.To. To x VT (ZSTZ) x Po (Ob).
(3)Per gli edifici che contengono strutture o parti di strutture appartenenti a diversi gruppi di classificazione di cui all'articolo 7 del presente Decreto, il punteggio per la valutazione dell’
deve essere determinato per ciascuna struttura o parte della struttura e dell'edificio singolarmente.
(4)L'importo mensile dell’
per il terreno edificabile non edificato (Po (NSTZ)) è determinato moltiplicando il numero di punti e per il valore del punto per il calcolo dell’
per il terreno edificabile non edificato (VT (NZST)) in base alla seguente equazione: Onusz (NSTZ) = No. x Po (NZST) x VT (NZST).
(5)La superficie del terreno edificabile non edificato su cui non è presente alcun edificio e conformemente agli strumenti urbanistici attuativi sullo stesso è ammessa l’edificazione, deve essere determinata conformemente agli strumenti adottati. L'accertamento sull’ammissibilità dell'edificazione è eseguito da parte dell’autorità comunale competente per l'assetto del territorio. Nel procedimento di formazione di un lotto edificabile su cui effettivamente sarà possibile costruire, le particelle catastali possono essere raggruppate o divise, tuttavia la frammentazione della proprietà delle particelle catastali non costituisce un elemento limitativo nel procedimento di determinazione della edificabilità dei terreni edificabili non edificati.
(6)Nelle zone chiuse più complesse e completate, all'interno delle quali il terreno edificabile è proprietà di più persone o trattandosi di diverse tipologie di edifici classificati in gruppi di cui all'articolo 7 del presente Decreto, l’
per il terreno edificabile è commisurata per ciascun singolo appezzamento a parte. Se non è stato ancora determinato un lotto edificabile, la superficie del singolo lotto edificabile è determinata dalla superficie sulla quale insiste lo stabile, moltiplicata per il coefficiente 1,5. Se i terreni rimanenti non possono essere classificati in un singolo gruppo di cui agli articoli 2 e 7 del presente Decreto, tali terreni devono essere trattati come terreni edificabili non edificati. Art. 17
(1)Il valore del parametro di riferimento per l'anno 2020 ai fini del calcolo dell'
sull'uso del terreno fabbricabile sul territorio del Comune di Pirano ammonta a 0,0003533 EUR/m 2 per i terreni edificabili edificati, mentre per i terreni edificabili non edificati, tuttavia dotati di potenzialità edificatoria in conformità agli atti territoriali attutivi, il valore del parametro di riferimento ammonta a 0,0005542 EUR/m 2 .
(2)Il valore del parametro di riferimento è rivalutato annualmente a decorrere del primo gennaio di ogni anno, in base all'indice d'incremento dei prezzi al dettaglio, determinato dall'Ufficio di Statistica della Repubblica di Slovenia per il periodo dell'anno antecedente a quello per il quale viene commisurata l’
, se l'indice è maggiore di uno. La deliberazione di presa d’atto è adottata dal Sindaco ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. Art. 18
(1)I dati e le registrazioni ufficiali sono utilizzati ai fini del calcolo dell’
(2)L'ente amministrativo comunale responsabile dell'esecuzione delle mansioni professionali attinenti alla commisurazione dell'
è tenuto a raccogliere e verificare le informazioni di cui al comma precedente. In caso di incoerenza dei dati, l'Autorità comunale deve avviare un procedimento di istruttoria in conformità alle norme sulla registrazione degli immobili.
(3)All’insorgere di una modifica che influisce sulla commisurazione dell’
il soggetto passivo è tenuto a informare in merito l’organo comunale competente per lo svolgimento di compiti professionali relativi alla commisurazione dell’
, e cioè entro 15 giorni dal verificarsi della stessa. Qualora il contribuente non comunichi la modifica, l'Autorità amministrativa comunale si avvale della facoltà di utilizzare i dati disponibili negli archivi pubblici. Art. 19
(1)L'
viene commisurata al soggetto in obbligo di pagamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, ai sensi del presente Decreto e in base ai dati forniti dal Comune di Pirano all'Ufficio finanziario competente.
(2)Il procedimento per la commisurazione e la riscossione dell'
di cui al presente Decreto è svolto in conformità alle disposizioni della legge che regola il procedimento di riscossione delle imposte. VII DISPOSIZIONI PENALI Art. 20 Se il soggetto fornisce nella domanda informazioni non veritiere o si rifiuta di fornire i dati, ovvero ostacola l'acquisizione dei dati stessi è punito con una sanzione pecuniaria, come segue: – per la singola persona fisica pari a 400 EUR, – per l'imprenditore individuale e il libero professionista – lavoratore autonomo pari a 4.000 EUR, – per la persona giuridica 8.000 EUR, se per persona giuridica ai sensi della Legge che disciplina le società commerciali si intende una società di medie o grandi dimensioni pari a 12.000 EUR, – per la persona responsabile della persona giuridica o la persona responsabile dell'impresa individuale e per la persona responsabile dell'Ente locale pari a 800 EUR. Art. 21 Il controllo dell'attuazione delle disposizioni del presente Decreto è affidato all'Ispettorato e vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano. VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 22 Il giorno dell'entrata in vigore del presente atto cessa di avere effetto il Decreto sull’
per l'utilizzo delle aree fabbicabili nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske Novice, nn. 48/03, 10/04, 1/09 e 8/10, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 10/12, e 105/15), mentre lo stesso si applica fino al 31 dicembre
- Art. 23 Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1 gennaio
- N. 422-0108/2019 Pirano, 19 dicembre 2019 Il Sindaco del Comune di Pirano Đenio Zadković Priloga 1 Priloga 2 Priloga 3 Priloga 4 Priloga 5 Kazalo Na vrh