(14)giorni successivi alla pubblicazione dell’atto sull’esito delle elezioni dalla legge che regola le elezioni amministrative, ed è presieduta dal membro del Consiglio comunale più anziano.» Articolo 2 Si modifica l’articolo 8/a che recita ora come segue: «Articolo 8/a Ordine del giorno della seduta costitutiva:
- Informazione sull’atto della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale comunale particolare sull’esito delle elezioni al Consiglio comunale
- Informazione sull’atto della Commissione elettorale comunale sull’esito delle elezioni a Sindaco
- Saluto del sindaco
- Nomina della Commissione attinente alle questioni dei mandati, le elezioni e le nomine
- Determinazione dei posti a sedere Il Consiglio comunale non discute e non delibera in merito all’ordine del giorno della seduta costitutiva.» Articolo 3 L’articolo 9 è depennato. Articolo 4 L’articolo 10 è depennato. Articolo 5 L’articolo 11 è depennato. Articolo 6 L’articolo 12 è depennato. Articolo 7 Si modifica l’articolo 13 che recita ora come segue: «Articolo 13 Il candidato eletto a membro del Consiglio comunale acquisisce il mandato il giorno dell’elezione, e inizia ad esercitarlo quando il neoeletto Consiglio comunale prende atto dell’atto sull’esito delle elezioni dalla legge che regola le elezioni amministrative, con il quale si constata la sua elezione. Il mandato dei membri del Consiglio comunale dura fino alla prima seduta del neoeletto Consiglio comunale. Il candidato eletto a Sindaco acquisisce il mandato il giorno dell’elezione, e inizia ad esercitarlo quando il neoeletto Consiglio comunale prende atto dell’atto sull’esito delle elezioni dalla legge che regola le elezioni amministrative, con il quale si constata la sua elezione. Il mandato del Sindaco dura fino alla prima seduta del neoeletto Consiglio comunale. Se dall’atto sull’esito delle elezioni dalla legge che regola le elezioni amministrativa non è possibile rilevare l’elezione del Sindaco, la carica di Sindaco viene svolta dalla prima seduta del neoeletto Consiglio comunale fino all’informazione del neoeletto Consiglio comunale sull’atto sull’esito delle elezioni dalla legge che regola le elezioni amministrative, con il quale si rileva l’elezione del Sindaco, dal membro del Consiglio comunale più anziano. Con la cessazione del mandato ai membri del Consiglio comunale cessa anche la carica di membro nel comitato di controllo del comune e negli organi di lavoro temporanei del Consiglio comunale.» Articolo 8 Si modifica l’articolo 77 che recita ora come segue: «Articolo 77 La seduta è soggetta a registrazione sonora. La registrazione sonora è a carico dell’amministrazione comunale. La seduta viene registrata con l’obiettivo di redigere il verbale della seduta e la trasparenza dell’attività del Consiglio comunale con la pubblicazione della registrazione sulla pagina web del comune. La registrazione sonora viene pubblicata nel termine di cinque giorni. Le sedute, chiuse al pubblico, ovv. le parti delle sedute, chiuse al pubblico, possono essere soggette alla registrazione sonora solamente con l’obiettivo di redigere il verbale e non vengono pubblicate. Le registrazioni sonore delle sedute, aperte al pubblico, rimangono pubblicate sulla pagina web del comune come informazione al pubblico per il periodo del mandato del Consiglio comunale. Allo scadere di detto periodo, le registrazioni vengono eliminate dalla pagina web. A fini della redazione del verbale, le registrazioni audio insieme al verbale vengono conservate nell'archivio documentale del comune in conformità con il piano di classificazione interno e le normative sulla gestione dei documenti e dei materiali archivistici. Il gestore dei dati personali è il comune. L’utente dei dati può essere un gestore contrattuale, esecutore esterno della registrazione. Tutti i presenti alla seduta devono essere informati sul trattamento dei dati personali. L’informazione viene garantita con la pubblicazione di un avviso sul trattamento dei dati personali in un luogo visibile del locale, in cui si svolge la seduta del consiglio comunale. La registrazione, la pubblicazione e l’eliminazione delle registrazioni sonore viene garantita dall’amministrazione comunale o da un esecutore esterno autorizzato, l’utente dei dati, con il quale il comune stipula il contratto sul trattamento dei dati personali. Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati personali, il Comune gestisce il Registro sull’attività di trattamento dei dati personali e garantisce la protezione dei dati personali in conformità agli atti interni e alla legislazione sulla protezione dei dati personali. I pubblici ufficiali, gli impiegati pubblici e gli altri utenti sono tenuti a rispettare la legislazione sulla protezione dei dati personali nei loro dibattitti e presentazioni.» Articolo 9 Si modifica l’articolo 162 che recita ora come segue: «Articolo 162 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Si garantisce la natura pubblica della seduta con la presenza dei cittadini e dei rappresentanti dei media alle sedute del Consiglio comunale e con la pubblicazione dell’invito, dei materiali, dei verbali e delle registrazioni sonore della seduta sulla pagina web del comune. I rappresentanti dei media sono invitati alla seduta con l’invito, pubblicato sulla pagina web del comune. La registrazione delle sedute, aperte al pubblico, è ammissibile ai sensi della legge che regola i media. I rappresentanti dei media che partecipano alla seduta, devono registrarsi in anticipo presso la persona dell’amministrazione pubblica, responsabile delle pubbliche relazioni. Il presidente deve provvedere a uno spazio adeguato al pubblico nel locale, in cui si svolge la seduta, di modo da poter seguire i lavori del Consiglio comunale e non disturbare. Lo spazio dedicato al pubblico dev’essere visibilmente separato dallo spazio dedicato ai membri del Consiglio comunale. La registrazione sonora e visiva delle sedute del Consiglio comunale è vietata ai membri del Consiglio comunale o a persone terze senza consenso di tutti i presenti alla seduta.» DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 10 Fino all’inizio dell’applicazione delle presenti modifiche si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 16/95, 42/00, 40/03 e 40/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 39/08 e 35/18). Articolo 11 Le presenti modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applicano invece per le prime elezioni amministrative ordinarie, indette a seguito dell’entrata in vigore delle presenti modifiche al regolamento, ad eccezione degli articoli 77 e 162 modificati, che si applicano a decorrere dal giorno di entrata in vigore delle presenti modifiche al regolamento del consiglio comunale. Prot. n.: 007-2/2025 Capodistria, 10 luglio 2025 Il Sindaco Comune città di Capodistria Aleš Bržan Kazalo Na vrh