Pronuncia 75/1968 — Rel. Costantino Mortati
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ada, Gallo Francesco, eredi di Cremonesi Erminio, Bertuccio Sebastiano, società "Docere" e istituto "Mons. E. Tozzi"; udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati; uditi l'avv. Pasquale d'Abbiero, per Gualtieri e Gallo, l'avv. Ugo Di Segni, per gli eredi Cremonesi, l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Bertuccio, e l'avv. Domenico Cipollone, per la società "Docere" e l'istituto "Mons. E. Tozzi". :
Dopo la regolare notifica, comunicazione e pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966, ambedue le parti private si sono costituite avanti la Corte. Nell'atto di costituzione depositato il 5 gennaio 1967, l'avv. prof. Pasquale D'Abbiero fa rilevare, per l'attrice, che, nelle more del giudizio, l'art. 2120 è stato modificato dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il quale ha stabilito che l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore d'opera in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma che, poiché è dubbio se tale norma si applichi anche ai rapporti cessati prima della sua entrata in vigore, permane l'interesse delle parti a veder decisa la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale. Nel merito osserva che l'abrogazione della norma impugnata costituisce una conferma della sua illegittimità e illustra gli argomenti già svolti nell'ordinanza del Tribunale, nonché altri relativi alla assenta violazione degli artt. 2 e 4 e dell'art. 35, primo e secondo comma, della Costituzione. Di questi ultimi, quelli relativi agli artt. 2 e 4 si fondano sull'osservazione che la possibilità di perdere l'indennità di anzianità rappresenterebbe per il lavoratore un ostacolo all'esercizio del diritto-dovere di assumere un lavoro "secondo le proprie possibilità e la propria scelta"; l'altro sulla considerazione che il lavoratore il quale abbia elevato la sua qualifica professionale e non possa utilizzarla nell'azienda in cui è occupato sarebbe costretto dalla norma impugnata a perdere l'indennità di anzianità se decidesse di scegliere un altro posto di lavoro più consono alle sue possibilità. Conclude chiedendo che la Corte dichiari la fondatezza della questione a essa sottoposta.
L'avv. Domenico Cipollone, per la convenuta, argomenta invece, nelle deduzioni depositate il 5 gennaio 1967, l'infondatezza della questione, negando, in tesi, che l'indennità di anzianità costituisca integrazione della retribuzione (rifacendosi alle decisioni della Cassazione n. 971 del 1961 e n. 1229 del 1963), anziché una forma di previdenza sotto forma di premio attribuito ex post per la fedeltà e l'attaccamento al datore di lavoro, e che essa possa quindi rientrare nella previsione dell'art. 36 della Costituzione. Ma alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire anche ove si ammettesse il carattere retributivo dell'indennità di anzianità, poiché l'art. 36 della Costituzione riguarderebbe soltanto le prestazioni che il lavoratore riceve nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, e non anche quelle successive alla sua estinzione, come sarebbe dimostrato anche dal fatto che l'indennità di anzianità non potrebbe assicurare da sola al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (Cassazione, sentenze n. 1229 e n. 2250 del 1963). Il principio della parità di trattamento delle retribuzioni, non sarebbe da confondersi col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, né colla garanzia del diritto-dovere al lavoro di cui all'art. 4. L'art.
2120 del Codice civile, non opera una discriminazione fra determinati gruppi di lavoratori, ma detta, al contrario, una disciplina unitaria per eguali condizioni oggettive e soggettive, né apporta alcuna effettiva limitazione alla libertà del lavoratore, il quale resta pienamente arbitro di scegliere, senza vincoli di sorta, la via che ritiene più conveniente per lo sviluppo della propria personalità.
In una memoria depositata il 7 maggio 1968, la difesa dell'attrice illustra ulteriormente i motivi dedotti a sostegno dell'incostituzionalità della norma impugnata, ed in particolare fa rilevare come la natura retributiva dell'indennità di anzianità sia stata presupposta dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 1966, mentre con la sentenza n. 78 del 1967 è stato chiarito che la Costituzione vieta che i lavoratori siano privati del trattamento retributivo ad essi spettante per qualsiasi causa, e quindi non solo nel caso di licenziamento per colpa, ma anche in quello di dimissioni volontarie e che di questo spirito è espressione l'art. 9 della legge n. 604 del 1966, che ha modificato l'art. 2120 del Codice civile. Alla sentenza n. 3 del 1966 egli si richiama inoltre anche per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, dato che agli impiegati statali l'indennità una tantum è concessa anche in caso di dimissioni (art. 125 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3). Illustra poi gli altri motivi di incostituzionalità della norma impugnata, già sopra ricordati, e ribadisce le conclusioni già enunciate.
Anche la difesa della convenuta ha depositato, in data 8 maggio 1968, una memoria nella quale insiste perché la questione sia dichiarata infondata, sostenendo che il fatto dell'estensione del diritto all'indennità de qua al caso delle dimissioni volontarie, disposta dalla contrattazione collettiva, non ne ha trasformato la natura nel senso di farla considerare retribuzione differita, anziché secondo la sua effettiva funzione, che è di copertura del rischio della perdita del posto di lavoro. Tale indole, non retributiva ma previdenziale, sarebbe confermata dal confronto fra la disciplina dell'indennità di anzianità prevista con riferimento al contratto di prestazione d'opera e le analoghe statuizioni riguardanti il contratto di assicurazione sulla vita, che prevede la perdita della corresponsione delle somme pel rischio oggetto dell'assicurazione, ove l'assicurato receda volontariamente dal contratto, salvo che non sia stato espressamente stipulato un patto di riscatto. Insiste per la dichiarazione di infondatezza della questione.
Dopo che anche questa ordinanza era stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967, ambedue le parti private si costituivano avanti la Corte svolgendo deduzioni identiche a quelle viste in relazione alla precedente ordinanza di rimessione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 dicembre 1967, ma nessuno si è costituito avanti la Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 1968, ma nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale.
Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si sono costituiti davanti la Corte costituzionale gli eredi del Cremonesi - deceduto il 13 marzo 1967 - per i quali l'avv. Ugo Di Segni, nelle deduzioni depositate il 27 marzo 1968, ha svolto, a favore della dichiarazione d'illegittimità costituzionale, argomentazioni simili a quelle viste in relazione alle altre cause.
Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si sono costituiti avanti la Corte costituzionale, per il Bertuccio, gli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano i quali, nell'atto di costituzione depositato il 26 marzo 1968, hanno sostenuto che il giudizio della Corte dovrebbe estendersi anche all'art. 2118 del Codice civile per la parte riferentesi al datore di lavoro ed agli artt. 1 e 9 della legge n. 604 del 1966 (ritenuta applicabile alla causa in corso in virtù del principio secondo il quale le norme incostituzionali sarebbero nulle ab origine, principio del quale crede di trovare conferma nella citata sentenza di questa Corte n. 78 del 1967. Aggiunge che anche l'art. 11 della legge n. 604 stabilisce che per le imprese che non occupano più di 35 dipendenti debba tuttavia sempre farsi salvo l'impero degli artt. 4 e 9, il quale ultimo si riferisce appunto all'indennità di anzianità, mentre dovrebbe ritenersi incostituzionale la parte dell'art. 11 in parola che esclude dalle altre provvidenze i lavoratori delle imprese minori. Conclude chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione. :
2120 del Codice civile è stata abrogata con la legge 15 luglio 1966, n. 604, che, nel disciplinare ex novo la materia dei licenziamenti individuali nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha, nel suo art. 9, disposto l'obbligo del datore di corrispondere al lavoratore l'indennità di anzianità in qualsiasi caso di cessazione del rapporto, anche se per colpa di lui o per dimissioni volontarie. Ma poiché la disposizione richiamata esplica efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione della legge (7 agosto 1966) e la risoluzione dei rapporti lavorativi, dei quali è controversia nei giudizi in corso avanti ai giudizi di merito, risalgono ad epoca anteriore alla predetta, si presenta rilevante, per gli eventuali diritti maturati nel frattempo, la questione sollevata in ordine al citato primo comma dell'art. 2120 del Codice civile.
Appare evidente che l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto pei lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche, possibili ad insorgere pel venir meno del salario. Tale finalità d'ordine pratico che sta a base del differimento del pagamento (e che giustifica altresì la parziale deroga alle norme di diritto comune, in caso di morte del lavoratore, quale risulta dall'art. 2122, primo comma, Cod. civ.), non incide in alcun modo sulla natura giuridica dell'indennità, la cui misura è da determinare in proporzione alla durata del lavoro prestato (quale che essa sia); nonché al complesso delle retribuzioni di carattere continuativo dovuto al dipendente, secondo i criteri indicati dall'art.
2121, e senza che si possa in nessun modo distinguere secondo il motivo (colpa del lavoratore - o dimissioni volontarie) che dà luogo alla risoluzione.
Il diritto in questione (alla pari di quello avente ad oggetto pensioni o assegni a carico dello Stato e di enti pubblici, secondo statuito da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966) deve quindi farsi discendere dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione ed informarsi ad essi. Non vale dire in contrario, come si fa dalla difesa dei resistenti che l'indennità, di per sé, può non essere sufficiente ad assicurare la libertà e dignità dell'esistenza secondo richiesto dal citato art. 36 della Costituzione poiché la sua funzione è solo integrativa di quella propria del salario nel senso che si è prima chiarito.
D'altra parte la corresponsione della indennità medesima, appunto perché giova, almeno di norma, a far fronte alle contingenti difficoltà che possono a volte presentarsi nel trapasso da uno ad altro rapporto di lavoro non incide comunque sul diritto al conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale, invocabili, allorché ne ricorrano i presupposti, secondo le norme di cui all'art. 38.
Deve ritenersi fondata anche la censura contro la norma denunciata che l'ordinanza del Tribunale di Siena e la seconda emessa dalla Corte di cassazione fanno derivare dalla violazione dell'art. 3, per la già rilevata discordanza della norma stessa con quella vigente (oltre che per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, cui si è riferita la citata sentenza n. 3 del 1966 e la successiva n. 78 del 1967) per gli altri di diritto privato pei quali la pretesa all'indennità sia sorta dopo l'errata in vigore della legge n. 604.
Quanto poi al riferimento, contenuto nella seconda ordinanza della Corte di cassazione, all'art. 11 della legge n. 604, si deve rilevare come (a parte la considerazione dell'inapplicabilità della legge stessa ai rapporti anteriori) questo si sottragga alla censura ivi formulata, dato che in ogni caso, quale che sia il numero dei dipendenti occupati nell'azienda, è fatta salva la disposizione dell'art. 9, riguardante la corresponsione dell'indennita.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.