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Dimissioni volontarie online: procedura, preavviso e revoca

Dal 12 marzo 2016 il lavoratore subordinato del settore privato che vuole lasciare il posto deve rassegnare le dimissioni esclusivamente in via telematica, compilando il modulo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo prevede l'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151: una lettera consegnata a mano, una e-mail o un messaggio non bastano e, a pena di inefficacia, il rapporto prosegue come se nulla fosse. La stessa procedura vale per la risoluzione consensuale e, con regole proprie, per la revoca entro sette giorni.

La guida descrive i passaggi pratici: verifica del contratto collettivo e del periodo di preavviso, accesso al portale con SPID, CIE o CNS oppure tramite patronato, sindacato o consulente del lavoro, compilazione e invio del modulo, eventuale revoca, casi speciali (lavoratrice in gravidanza e genitori nei primi tre anni del figlio, che devono passare dalla convalida dell'Ispettorato), dimissioni per giusta causa con accesso alla NASpI e conseguenze economiche finali (TFR, ferie residue, ratei). Un capitolo è dedicato alle cosiddette dimissioni per fatti concludenti introdotte dal collegato lavoro 2025 (L. 13 dicembre 2024, n. 203), che fanno cessare il rapporto in caso di assenza ingiustificata prolungata senza diritto all'indennità di disoccupazione.

Diritto del lavoro

In sintesi

Termine
Il termine decisivo è il preavviso fissato dal contratto collettivo applicato (art. 2118 c.c.), che decorre dalla data indicata nel modulo telematico; la revoca è possibile entro 7 giorni dalla trasmissione.
Area del diritto
Diritto del lavoro
Passaggi
Giurisprudenza
3
Aggiornato al
03/11/2026

Termine

Il termine decisivo è il preavviso fissato dal contratto collettivo applicato (art. 2118 c.c.), che decorre dalla data indicata nel modulo telematico; la revoca è possibile entro 7 giorni dalla trasmissione. Le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso. Le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi tre anni di vita del figlio vanno convalidate presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. In caso di assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore può far valere la risoluzione per fatti concludenti. La domanda di NASpI, nelle dimissioni per giusta causa, va presentata entro 68 giorni dalla cessazione.

Cosa fare

  1. Verificare il contratto collettivo e il periodo di preavviso. Prima di compilare il modulo occorre leggere il CCNL indicato in lettera di assunzione e in busta paga: il preavviso dovuto dal lavoratore dimissionario varia secondo livello di inquadramento e anzianità di servizio, di regola da pochi giorni a due o tre mesi per gli impiegati, e si calcola di solito in giorni di calendario. L'art. 2118 c.c. stabilisce che chi recede senza preavviso deve all'altra parte un'indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Se il preavviso non viene rispettato, il datore trattiene l'indennità sostitutiva dalle competenze di fine rapporto. Il datore può rinunciare al preavviso, ma non è tenuto a farlo; un accordo scritto evita contestazioni. Durante il periodo di prova, secondo le indicazioni ministeriali, il recesso è libero e non passa dalla procedura telematica.

  2. Scegliere tra procedura autonoma e soggetto abilitato. Il modulo si compila sul portale servizi del Ministero del lavoro (servizi.lavoro.gov.it), sezione «Dimissioni volontarie», accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa il lavoratore può rivolgersi a un patronato, a un'organizzazione sindacale, a un ente bilaterale, a una commissione di certificazione o a un consulente del lavoro, che trasmettono il modulo con le proprie credenziali.

    Il soggetto abilitato è utile quando mancano le credenziali digitali, quando il rapporto è anteriore al 2008 e i dati non risultano dalle comunicazioni obbligatorie, o quando si vuole una verifica preventiva su preavviso e giusta causa. Il servizio dei patronati è di regola gratuito; sindacati e consulenti possono chiedere un contributo.

  3. Raccogliere i dati del rapporto di lavoro. Il sistema recupera automaticamente gli estremi dalle comunicazioni obbligatorie (UniLav) inviate dal datore: codice fiscale e denominazione dell'azienda, data di inizio, tipologia contrattuale. Occorre però controllarli e, se il rapporto non compare, inserirli a mano.

    Servono inoltre l'indirizzo PEC o e-mail del datore di lavoro, al quale il modulo viene inoltrato in automatico, e la data di decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno dal quale il rapporto cessa, tenuto conto del preavviso. Un errore sul datore di lavoro o sulla PEC rende difficile provare la ricezione; un errore sulla data può far risultare un preavviso non lavorato, con trattenuta in busta paga. Conviene avere a portata di mano l'ultima busta paga e il contratto individuale.

  4. Compilare e trasmettere il modulo telematico. Nel modulo si sceglie il tipo di comunicazione: dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa oppure risoluzione consensuale. Si indica la data di decorrenza e si conferma l'invio. Il sistema attribuisce al modulo una data certa di trasmissione e un codice identificativo, poi lo inoltra alla PEC del datore e all'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

    La ricevuta va scaricata e conservata: è la prova che le dimissioni sono state rassegnate in quella data. Non serve consegnare anche una lettera cartacea, anche se molti lavoratori la inviano per cortesia; una lettera da sola, senza modulo, è inefficace e il rapporto resta in vita, con il rischio di essere contestati per assenza ingiustificata. Il datore che altera i moduli è punito con una sanzione amministrativa elevata.

  5. Valutare la revoca entro sette giorni. Il lavoratore può revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le stesse modalità telematiche: sul portale si seleziona il modulo inviato e si sceglie la revoca. Il termine è di giorni di calendario e la scadenza si calcola dalla data registrata dal sistema, non da quella in cui il datore ha letto la PEC.

    Con la revoca il rapporto prosegue senza interruzioni. Se nel frattempo il lavoratore ha già smesso di lavorare, deve rimettersi a disposizione del datore; per i giorni di assenza non lavorati, di regola, la retribuzione non è dovuta. Trascorsi i sette giorni, le dimissioni sono definitive e possono essere superate solo con un nuovo accordo con il datore.

  6. Seguire la procedura speciale per gravidanza e figli piccoli. Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del figlio (o di accoglienza del minore adottato o in affidamento) non passano dal modulo ordinario: devono essere convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Si prenota un colloquio, anche in videochiamata, e il funzionario verifica che la scelta sia libera.

    Se le dimissioni sono presentate nel periodo di divieto di licenziamento (dalla gravidanza al compimento di un anno del bambino), non è dovuto il preavviso e spettano le indennità previste per il licenziamento, compresa la NASpI. Senza convalida le dimissioni restano inefficaci.

  7. Dimettersi per giusta causa e chiedere la NASpI. Se il datore non paga la retribuzione da mesi, demansiona senza motivo, trasferisce senza ragioni organizzative o tollera molestie, il lavoratore può dimettersi in tronco ai sensi dell'art. 2119 c.c., selezionando nel modulo la giusta causa. In questo caso non lavora il preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva.

    La disoccupazione resta involontaria e consente la domanda di NASpI all'INPS (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22) entro 68 giorni dalla cessazione, online o tramite patronato. L'INPS chiede documentazione che dimostri la causa: diffide, denunce, ricorsi o un'iniziativa giudiziale contro il datore. Le dimissioni volontarie ordinarie, invece, non danno diritto alla NASpI, salvo il caso della lavoratrice madre nel periodo tutelato.

  8. Evitare le dimissioni per fatti concludenti. Il collegato lavoro (art. 19 della L. 13 dicembre 2024, n. 203) ha aggiunto all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 il comma 7-bis: se l'assenza ingiustificata si protrae oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore lo comunica all'Ispettorato e il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza procedura telematica e senza diritto alla NASpI.

    Il lavoratore può neutralizzare l'effetto dimostrando l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore. Chi vuole davvero andarsene deve quindi usare il modulo; chi è assente per malattia o altre ragioni deve comunicarle subito e per iscritto, conservando la prova.

  9. Controllare le competenze di fine rapporto. Con l'ultima busta paga il datore liquida la retribuzione dei giorni lavorati, i ratei di tredicesima e, se prevista, quattordicesima, l'indennità per ferie e permessi non goduti e il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.), che spetta in ogni caso di cessazione, anche per dimissioni. Le eventuali trattenute per preavviso non lavorato devono risultare in modo chiaro.

    Il datore invia la comunicazione obbligatoria di cessazione entro 5 giorni e consegna la Certificazione Unica nei termini fiscali. Se le somme non vengono pagate, il lavoratore può chiedere un tentativo di conciliazione, una diffida accertativa all'Ispettorato o un decreto ingiuntivo basato sulla busta paga. Una rinuncia firmata fuori da una sede protetta è impugnabile entro sei mesi (art. 2113 c.c.).

A cosa fare attenzione

Base normativa

8
art. 26 – Questo decreto legislativo mira a semplificare e razionalizzare le procedure e gli adempimenti per cittadini e imprese, con un focus sul rapporto di…
Questa legge introduce modifiche alla normativa esistente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornando le disposizioni relative…
Questo decreto legislativo riordina la normativa sugli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e sulla ricollocazione dei…

Decisioni giudiziarie correlate

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La Corte interpreta l'esclusione dell'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni nel senso che non riguarda le dimissioni per giusta causa, perché lo stato di disoccupazione resta involontario.
Dichiarato illegittimo l'art. 2120 c.c. nella parte in cui escludeva l'indennità di anzianità in caso di dimissioni volontarie o licenziamento per colpa del lavoratore.
Estese alla lavoratrice affidataria in preadozione, dimessasi entro un anno dall'ingresso del minore, le indennità previste per il licenziamento spettanti alla lavoratrice madre dimissionaria nel periodo protetto.

Domande frequenti

10
Come si fanno le dimissioni online?

Si accede al portale servizi del Ministero del lavoro con SPID, CIE o CNS, si apre la funzione «Dimissioni volontarie», si controllano i dati del rapporto, si indica la data di decorrenza e si invia. Il modulo arriva automaticamente alla PEC del datore e all'Ispettorato. In alternativa si può delegare un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro.

Le dimissioni con lettera cartacea sono valide?

No, per i rapporti di lavoro subordinato privato una lettera o una e-mail non producono effetti se manca il modulo telematico. Fanno eccezione il lavoro domestico, il pubblico impiego secondo le indicazioni ministeriali, il periodo di prova e le dimissioni sottoscritte in sede protetta, cioè in sede sindacale, davanti alla commissione di conciliazione o di certificazione.

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?

Il preavviso è fissato dal contratto collettivo applicato e dipende da livello e anzianità. Per molti impiegati va da quindici giorni a due mesi, per i quadri può essere più lungo. Chi non lo rispetta deve al datore un'indennità pari alla retribuzione del periodo mancante, che viene trattenuta dalle competenze di fine rapporto.

Posso revocare le dimissioni online?

Sì, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, con la stessa procedura telematica o tramite il soggetto abilitato che ha inviato le dimissioni. La revoca ripristina il rapporto senza interruzioni. Dopo i sette giorni il ripensamento è possibile solo se il datore accetta di proseguire il rapporto o di riassumere.

Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?

Di regola no, perché la NASpI tutela la disoccupazione involontaria. Spetta invece in caso di dimissioni per giusta causa, documentata, e alla lavoratrice o al lavoratore che si dimettono nel periodo tutelato dalla legge sulla maternità e paternità. Anche la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione per licenziamento consente la NASpI.

Quali sono esempi di giusta causa di dimissioni?

La giurisprudenza riconosce, tra le altre ipotesi, il mancato pagamento della retribuzione per più mensilità, il demansionamento, il mobbing o le molestie, il trasferimento senza comprovate ragioni tecniche e organizzative, le modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro e le pretese di condotte illecite da parte del datore. La causa deve impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Mi spetta il TFR se mi dimetto?

Sì. Il trattamento di fine rapporto spetta in ogni ipotesi di cessazione del rapporto, comprese le dimissioni volontarie, così come la retribuzione per ferie e permessi maturati e non goduti e i ratei delle mensilità aggiuntive. Se è stato destinato a un fondo pensione, il TFR maturato resta nel fondo secondo le sue regole.

Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti?

Dal 2025, se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine del contratto collettivo o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore può comunicarlo all'Ispettorato e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore. Non spetta la NASpI. Il lavoratore può dimostrare di non aver potuto comunicare i motivi dell'assenza.

Come si dimette una lavoratrice incinta o un genitore con figlio sotto i tre anni?

Le dimissioni vanno convalidate presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, che verifica la libera volontà con un colloquio, anche a distanza. Se presentate entro il primo anno di vita del bambino, non è dovuto il preavviso e spettano le indennità previste per il licenziamento e la NASpI.

Mi posso dimettere durante la malattia o le ferie?

Sì, le dimissioni possono essere rassegnate in qualsiasi momento, anche durante malattia o ferie. Il preavviso, però, di regola non decorre durante la malattia secondo molti contratti collettivi, e il rapporto cessa alla data effettiva risultante dal calcolo. Conviene concordare per iscritto con il datore la data finale per evitare trattenute.

Guida legale – schede pratiche

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Aggiornato al: · Fonti: Art. 2118 Codice civile – Recesso dal contratto a tempo indeterminato, Art. 2119 Codice civile – Recesso per giusta causa, Art. 2120 Codice civile – Disciplina del trattamento di fine rapporto, Art. 2113 Codice civile – Rinunzie e transazioni, normattiva.it, EUR-Lex

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