Pronuncia 164/1993 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;
A parere della remittente sarebbero violati in via generica l'art.
3 della Costituzione e specificamente l'art. 53, primo comma, in quanto, obbligandosi al pagamento della tassa automobilistica coloro che al pubblico registro automobilistico risultano intestatari del veicolo senza possibilità di dare la prova dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'autoveicolo con documenti di data certa, in epoca anteriore all'anno di riferimento della tassa ed in tal modo, collegando l'obbligo del pagamento al solo dato formale della intestazione dell'autoveicolo risultante dal suddetto registro, non si terrebbe conto della capacità contributiva dell'obbligato, il che, invece, è richiesto dal precetto costituzionale posto in riferimento (art. 53 della Costituzione).
53 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 53, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, considerandosi dal legislatore per l'imposizione della tassa automobilistica la proprietà dell'autoveicolo, peraltro non distinta dal possesso, e la sola potenza fiscale dello stesso come criterio determinatore dell'entità della tassa, non si utilizzerebbero indici certi rivelatori di ricchezza e non si terrebbe conto della capacità contributiva degli obbligati.
Il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie è rilevabile ictu oculi.
Anzitutto, non è del tutto pertinente il riferimento all'art. 53 della Costituzione.
L'invocato precetto costituzionale di cui si denuncia la violazione non è in diretto rapporto con la natura della tassa di cui trattasi, che colpisce la proprietà o il possesso dell'autoveicolo in sé e non quale indice rivelatore di ricchezza in quanto determina, invece, la capacità contributiva alla quale a sua volta è collegata l'obbligazione di imposta e la relativa prestazione.
4.1. - Inoltre, è del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di proprietà o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e l'effettività delle dette situazioni.
È previsto (artt. 2683 e segg.) l'obbligo della trascrizione nel pubblico registro automobilistico degli atti di trasferimento o, comunque, di modificazione della proprietà, di costituzione e di modificazione dell'usufrutto, degli atti di rinuncia, delle transazioni, degli atti di espropriazione e delle sentenze che operano i suddetti mutamenti del soggetto titolare del diritto.
L'art. 59 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 359 del 1959, ormai abrogato, disponeva che il proprietario dell'autoveicolo doveva comunicare entro 10 giorni al pubblico registro, tra l'altro, il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, mentre l'ufficio doveva effettuare tempestivamente le relative annotazioni nel registro.
L'art. 94 del nuovo codice stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga la parte interessata, in caso di trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, di costituzione di usufrutto, di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, di richiedere la trascrizione dell'atto al pubblico registro automobilistico entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto autenticata o giudizialmente accertata; l'ufficio provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, al rinnovo e all'aggiornamento della carta di circolazione. È posta a carico degli inadempienti una sanzione amministrativa.
È anche prevista la possibilità di fare annotare nel pubblico registro la perdita della proprietà o del possesso per causa di forza maggiore, per fatto del terzo, per provvedimento dell'autorità nonché la sospensione del pagamento in caso di affidamento dell'autoveicoloper la vendita ad imprese autorizzate e, comunque, abilitate al commercio di beni della specie.
Non è requisito di validità o di efficacia degli atti di trasferimento dell'autoveicolo (il termine è comprensivo di tutti i negozi o atti che importano il mutamento del titolare del suddetto bene).
Così, anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale; ed è diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa.
Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA