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Passaggio di proprietà auto: procedura, costi e termine di 60 giorni

La vendita di un'auto o di una moto usata tra privati è un contratto che si perfeziona con il semplice consenso (art. 1470 c.c.), ma i veicoli sono beni mobili registrati (art. 815 c.c.): perché il trasferimento sia opponibile ai terzi e perché il nuovo proprietario risulti dai registri pubblici occorre la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione. Dal 2020 entrambe le informazioni confluiscono nel Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) previsto dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.

Il passaggio di proprietà si articola in due momenti: l'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita e la richiesta di trascrizione, da presentare entro 60 giorni (art. 94 del Codice della strada). Fino a quel momento il venditore continua a risultare proprietario e può ricevere multe, avvisi di pagamento del bollo e richieste di risarcimento. Di seguito sono descritti i controlli da fare prima dell'acquisto, dove e come autenticare la firma, quali costi si pagano (IPT, emolumenti ACI, imposta di bollo, diritti della Motorizzazione), cosa fare con assicurazione e bollo e come tutelarsi se l'acquirente non completa la pratica.

Diritto della circolazione

In sintesi

Termine
La richiesta di trascrizione al PRA e di aggiornamento del documento di circolazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui la firma del venditore è stata autenticata (art. 94 D.Lgs. 285/1992).
Area del diritto
Diritto della circolazione
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Giurisprudenza
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Aggiornato al
03/11/2026

Termine

La richiesta di trascrizione al PRA e di aggiornamento del documento di circolazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui la firma del venditore è stata autenticata (art. 94 D.Lgs. 285/1992). In caso di ritardo l'acquirente rischia una sanzione amministrativa e il ritiro del documento; l'IPT versata in ritardo è maggiorata di sanzioni e interessi. Per i veicoli ricevuti in eredità il termine di 60 giorni decorre dalla data della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla qualità di erede.

Cosa fare

  1. Controllare il veicolo e la sua situazione giuridica prima di pagare. Con la targa si può richiedere una visura PRA presso uno sportello ACI o online: indica il proprietario attuale, eventuali ipoteche, fermi amministrativi iscritti dall'Agente della riscossione, provvedimenti di sequestro e la data dell'ultima formalità. Il fermo amministrativo non impedisce la vendita, ma segue il veicolo e ne vieta la circolazione finché non è cancellato.

    Sul Portale dell'automobilista si verificano la scadenza della revisione e lo storico dei chilometri registrati alle revisioni, utile per smascherare contachilometri manomessi. Conviene anche controllare che il numero di telaio sul veicolo corrisponda a quello del documento, che il bollo sia pagato e che il venditore sia effettivamente l'intestatario: se a vendere è un erede, occorre prima o contestualmente il passaggio per successione.

  2. Scegliere dove autenticare la firma del venditore. L'atto di vendita è una dichiarazione unilaterale del venditore la cui firma va autenticata. Possono autenticarla gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) – agenzie di pratiche auto, delegazioni ACI, uffici provinciali ACI-PRA e della Motorizzazione – nonché gli uffici comunali e i notai. Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 223/2006 l'autentica presso il Comune e gli STA è gratuita, salvi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo.

    La scelta dello STA è la più pratica, perché lo stesso sportello autentica la firma e presenta subito la richiesta di trascrizione con il sistema telematico (D.P.R. 358/2000): il DU aggiornato viene spesso rilasciato in giornata. Se si autentica in Comune, la pratica va poi completata presso uno STA entro i 60 giorni.

  3. Preparare i documenti di venditore e acquirente. Servono il Documento Unico (o, per i veicoli che non lo hanno ancora, il certificato di proprietà e la carta di circolazione), un documento d'identità e il codice fiscale di entrambe le parti. Per le società occorrono la visura camerale e i poteri di chi firma; per i minori l'autorizzazione del giudice tutelare; per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno.

    L'acquirente deve indicare la propria residenza anagrafica, che sarà riportata sul DU: un indirizzo errato fa sì che verbali e avvisi di pagamento del bollo non arrivino. Il prezzo va riportato nell'atto ed è opportuno pagarlo con bonifico o assegno circolare, conservando la ricevuta: in caso di contestazioni sul pagamento o sui vizi del veicolo la tracciabilità è la prova più semplice.

  4. Calcolare i costi del passaggio. La voce principale è l'imposta provinciale di trascrizione (IPT, art. 56 D.Lgs. 446/1997): per le autovetture fino a 53 kW si applica di regola una tariffa fissa di circa 151 euro, oltre i 53 kW un importo per ogni kW di potenza, che ciascuna Provincia può aumentare fino al 30 %. Si aggiungono gli emolumenti ACI per il PRA, l'imposta di bollo sulla formalità e i diritti della Motorizzazione per il nuovo DU.

    Per un'utilitaria il totale delle voci pubbliche si aggira di regola intorno ai 250 euro, per un'auto di media potenza può superare i 400–500 euro; gli STA privati aggiungono il proprio compenso. Il costo è normalmente a carico dell'acquirente, ma le parti possono accordarsi diversamente: è bene scriverlo. Le tariffe dell'IPT della propria Provincia sono pubblicate sui siti ACI.

  5. Presentare la trascrizione entro 60 giorni. Lo STA trasmette in via telematica la richiesta al PRA e all'Archivio nazionale dei veicoli; la trascrizione rende il trasferimento opponibile ai terzi (artt. 2683 e 2684 c.c.) e la Motorizzazione emette il DU intestato all'acquirente. La legge pone l'obbligo a carico dell'acquirente (art. 94 del Codice della strada), ma la trascrizione può essere chiesta anche dal venditore, che vi ha un interesse diretto.

    Se il termine di 60 giorni non è rispettato, l'acquirente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, con ritiro del documento di circolazione fino alla regolarizzazione; la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi sulla legittimità di tale sistema sanzionatorio (ordinanza n. 401/2005). Anche l'IPT pagata in ritardo comporta sanzioni e interessi.

  6. Sistemare l'assicurazione RC auto. La polizza non passa automaticamente all'acquirente. Il venditore, comunicata la vendita alla compagnia con copia dell'atto, può scegliere tra la sostituzione del contratto su un altro veicolo, il rimborso della parte di premio non goduta (al netto delle imposte) o, con il consenso dell'assicuratore, la cessione del contratto all'acquirente. L'attestato di rischio e la classe di merito restano al venditore.

    L'acquirente deve avere una propria copertura dal momento in cui il veicolo circola sotto la sua responsabilità: circolare senza assicurazione comporta una sanzione pecuniaria elevata e il sequestro del veicolo. Chi acquista può usufruire della classe di merito di un familiare convivente alle condizioni previste dalla normativa sulla «RC familiare».

  7. Gestire il bollo auto e le multe successive alla vendita. La tassa automobilistica è dovuta da chi risulta proprietario al PRA all'inizio del periodo d'imposta: se la trascrizione tarda, la Regione chiede il bollo al venditore, che dovrà dimostrare la vendita con l'atto autenticato. La Corte costituzionale (sentenza n. 164/1993) ha ricondotto l'obbligo alle risultanze del PRA, ammettendo la rilevanza della prova del trasferimento.

    Anche i verbali per infrazioni al Codice della strada vengono notificati all'intestatario risultante dai registri, che risponde in solido con il conducente. Chi riceve un verbale per un fatto successivo alla vendita deve presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di pace entro 30 giorni, allegando l'atto di vendita autenticato; il termine di notifica decorre da quando l'amministrazione può identificare il responsabile attraverso i registri (Corte cost., sentenza n. 198/1996).

  8. Tutelarsi se l'acquirente non completa il passaggio. Trascorsi 60 giorni, il venditore fa bene a verificare con una visura PRA che il veicolo non risulti ancora a suo nome. Se la trascrizione non è avvenuta, può presentarla egli stesso presso uno STA, con l'atto autenticato in suo possesso e anticipando i costi, da chiedere poi all'acquirente; oppure diffidare l'acquirente con raccomandata o PEC.

    In caso di incidente provocato dal nuovo possessore prima della trascrizione, il venditore può essere chiamato in causa come proprietario risultante dal registro ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., ma è liberato se prova con l'atto di data certa di aver già trasferito il veicolo. Per questo l'atto autenticato e la ricevuta del pagamento vanno conservati per diversi anni.

A cosa fare attenzione

Base normativa

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art. 94 – Questa legge stabilisce i principi generali per la circolazione stradale in Italia, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza e la tutela…
art. 56 – Questo decreto legislativo istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), modifica le regole dell'imposta sul reddito delle persone…

Decisioni giudiziarie correlate

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Dichiara manifestamente infondata la questione sull'art. 94, commi 3 e 4, del Codice della strada, sollevata dall'acquirente di un'auto sanzionato per non aver chiesto nei termini la trascrizione al PRA e l'aggiornamento della carta di circolazione.
Esamina l'obbligo di pagare la tassa automobilistica a carico di chi risulta intestatario al PRA e ritiene non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sollevata da chi sosteneva di aver venduto l'auto anni prima.
Dichiara illegittimo l'art. 201, comma 1, del Codice della strada nella parte in cui fa decorrere il termine di notifica del verbale dall'identificazione del responsabile anziché dalla data in cui questi risulta dai pubblici registri.

Domande frequenti

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Quanto costa il passaggio di proprietà di un'auto?

Dipende soprattutto dalla potenza in kW e dalla Provincia di residenza dell'acquirente. All'IPT, che per le auto fino a 53 kW è di circa 151 euro, si sommano emolumenti ACI, imposta di bollo e diritti della Motorizzazione. Per un'utilitaria si spendono di regola circa 250 euro di voci pubbliche, per auto più potenti anche oltre 500 euro, più l'eventuale compenso dell'agenzia.

Entro quanto tempo va fatto il passaggio di proprietà?

Entro 60 giorni dalla data di autentica della firma del venditore sull'atto di vendita. Se si va direttamente da uno STA, autentica e trascrizione avvengono di solito nello stesso giorno. Superato il termine, l'acquirente rischia la sanzione dell'art. 94 del Codice della strada e il ritiro del documento fino alla regolarizzazione.

Dove si può fare il passaggio di proprietà?

Presso uno Sportello telematico dell'automobilista: agenzie di pratiche auto, delegazioni ACI, uffici provinciali ACI-PRA e uffici della Motorizzazione. La sola autentica della firma del venditore si può fare anche in Comune o dal notaio, ma poi la pratica va completata presso uno STA.

Si può fare il passaggio di proprietà online?

Non interamente in autonomia: serve comunque l'autentica della firma del venditore da parte di un soggetto abilitato. Molti STA e il circuito ACI offrono però procedure con firma digitale o grafometrica che permettono di concludere la pratica rapidamente, spesso con il rilascio del Documento Unico in giornata.

Chi paga il passaggio di proprietà, il venditore o l'acquirente?

Per prassi le spese sono a carico dell'acquirente, che è anche il soggetto obbligato dalla legge a chiedere la trascrizione. Le parti possono però accordarsi diversamente, ad esempio dividendo i costi o includendoli nel prezzo; conviene scriverlo nell'atto o in una ricevuta firmata da entrambi.

Cosa succede se l'acquirente non fa il passaggio di proprietà?

Il venditore resta intestatario al PRA e può ricevere bollo, multe e richieste di risarcimento. Per tutelarsi può presentare egli stesso la trascrizione presso uno STA con l'atto autenticato, diffidare l'acquirente e, in caso di verbali, fare ricorso allegando la prova della vendita con data certa.

Il bollo auto passa al nuovo proprietario?

Il bollo pagato per il periodo in corso resta valido per il veicolo e non viene rimborsato al venditore. Dal periodo successivo il tributo è dovuto da chi risulta proprietario al PRA all'inizio del periodo stesso: per questo è importante che la trascrizione sia fatta senza ritardi.

Come funziona il passaggio di proprietà di un'auto ereditata?

Gli eredi presentano a uno STA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla qualità di erede, con il certificato di morte e il documento del veicolo, pagando IPT ed emolumenti. Il termine è di 60 giorni dalla dichiarazione. L'auto non va indicata nella dichiarazione di successione, ma va intestata agli eredi prima di poterla vendere.

Serve l'assicurazione prima del passaggio di proprietà?

Sì, se il veicolo circola. L'acquirente deve stipulare una propria polizza RC auto prima di mettersi alla guida; quella del venditore non si trasferisce automaticamente. Il venditore, a sua volta, può chiedere alla compagnia la sostituzione del contratto su un altro veicolo o il rimborso del premio non goduto.

Guida legale – schede pratiche

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Aggiornato al: · Fonti: Art. 1470 Codice civile – Nozione, Art. 815 Codice civile – Beni mobili iscritti in pubblici registri, Art. 2683 Codice civile – Beni per i quali è disposta la pubblicità, Art. 2688 Codice civile – Continuità delle trascrizioni, normattiva.it, EUR-Lex

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