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Pronuncia 272/2005 — Rel. Alfonso Quaranta

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 01, commi 1 e 2, art. 1 commi da 1 a 20 e da 28 a 44, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 nonché dell'intero decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), anche come convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1997, n. 81 (ric. numeri 25, 26, 36 e 37 del 1997); dell'art, 1, commi 1, 3 e 4 nonché dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte) (ric. n. 41 del 1997); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis, art. 2, commi 1, lettera c) e lettera d), 2, 3 lettera c), 4, 5, 6, 8, 8-bis, 9 e 10, art. 3, commi 1 e 1-bis, art. 4, art. 4-bis, art. 5, nonché dell'intero decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 (ric. numeri 3, 4, 16, 18 e 19 del 1998); dell'art. 1, comma 1, nonché dell'intero decreto-legge 15 giugno 1998 n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari), come convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 276 (ric. n. 38 del 1998); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 21-ter nonché dell'intero decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118 (ric. numeri 14, 15, 18 e 19 del 1999); dell'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 8-bis, 8-ter, e dell'intero decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2000, n. 79 (ric. numeri 10 e 14 del 2000), promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999), Veneto (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19, 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000) e Sicilia (ric. n. 16 del 1998), rispettivamente notificati il 3 marzo, il 24 aprile, il 6 giugno, il 29 dicembre 1997 e il 30 dicembre 1997, il 27 febbraio e il 9 settembre 1998, il 31 marzo e il 31 maggio 1999, il 7 marzo e il 5 maggio 2000, depositati in Cancelleria il 12 marzo, il 30 aprile, il 13 giugno 1997, l'8 gennaio, il 3 marzo, il 9 marzo 1998, il 16 settembre 1998, il 9 aprile e il 9 giugno 1999, il 17 marzo e il 15 maggio 2000, ed iscritti ai numeri 25, 26, 36, 37 e 41 del registro ricorsi 1997, ai numeri 3, 4, 16, 18, 19 e 38 del registro ricorsi 1998, ai numeri 14, 15, 18 e 19 del registro ricorsi 1999 ed ai numeri 10 e 14 del registro ricorsi 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; uditi l'avvocato Giuseppe Ferrari per le Regioni Lombardia e Veneto, l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.— La Regione Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997) e la Regione Veneto (ric. numeri 26 e 37 del 1997) hanno proposto questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, censurandone ora l'intero testo, ora talune specifiche disposizioni.

1.1.— In particolare, la Regione Lombardia (ric. n. 25 del 1997), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del testo originario del decreto-legge n. 11 del 1997.

L'art. 7 istituisce una Commissione governativa di indagine in materia di quote latte. La ricorrente ne contesta la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382), in quanto non è prevista la partecipazione alla Commissione governativa di alcun rappresentante regionale. La violazione delle attribuzioni regionali sarebbe evidente, secondo la ricorrente, considerato che tra i compiti della Commissione governativa vi è quello di «accertare le modalità della gestione delle quote (...) e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti» (comma 1), tra le quali sono senz'altro ricomprese le Regioni. Ai sensi, infatti, dell'art. 2, commi 6-8, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), alle stesse spetta il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli produttori e di comunicare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per l'aggiornamento del bollettino, le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, risultando, in sostanza, le Regioni i soggetti costituzionalmente competenti a governare la materia delle quote latte.

Ciò premesso, secondo la ricorrente verrebbero violati gli indicati parametri costituzionali, sia per quel che riguarda le attribuzioni regionali in materia di produzione lattiera, sia per quel che riguarda le previsioni, anche di origine comunitaria, relative alla efficiente amministrazione del settore, posto che non potrebbe certamente presentare tale connotato un organo di indagine di cui fanno parte rappresentanti di uno solo dei soggetti aventi competenza in materia. Illegittima sarebbe, poi, la mancanza di qualsiasi raccordo con le amministrazioni regionali, in quanto la Commissione governativa è abilitata ad accedere a tutti gli uffici ed archivi pubblici (art. 7, comma 3).

L'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 1997 detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali). In particolare, la disposizione censurata prevede che alla banca dati relativa alla identificazione e registrazione degli animali (art. 8, comma 1) siano interconnessi il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'AIMA, limitando agli altri soggetti interessati, e tra questi alle Regioni, la possibilità di accedervi solo «secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» (comma 3).

Tale disposizione sarebbe, ad avviso della ricorrente, illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni, e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977. La ricorrente lamenta, infatti, dal punto di vista procedimentale, la omessa previsione di qualsiasi consultazione della Conferenza Stato-Regioni, che, in base ai principî affermati da questa Corte nella sentenza n. 520 del 1995, sarebbe stata invece necessaria.

Quanto ai profili sostanziali, la ricorrente deduce la violazione delle proprie attribuzioni in materia di zootecnia e di produzione lattiero-casearia, dal momento che, mentre le disposizioni costituzionali assegnano alle Regioni il governo del settore, l'accesso alla banca dati, indispensabile per l'esercizio di tali funzioni, è solo eventuale e per di più subordinato ad una determinazione ministeriale; e ciò nonostante la prevista articolazione della banca dati su tre livelli, locale, regionale e nazionale, e nonostante il riconoscimento dell'importanza del ruolo delle Regioni nella stessa raccolta dei dati utili per la gestione del settore, atteso che nelle more della realizzazione del sistema informativo gli elementi di conoscenza necessari sono reperiti dall'AIMA d'intesa con le Regioni.

L'incoerenza e l'irrazionalità di siffatte previsioni determinerebbero, quindi, anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, infine, darebbe causa, non solo alla lesione dell'autonomia regionale, ma anche alla violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa e di quello secondo cui l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità di utilità sociale, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

1.2.— Il medesimo decreto-legge n. 11 del 1997 (sempre nel suo testo originario) è impugnato, nella sua interezza e specificamente, quanto agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, anche dalla Regione Veneto (ric. n. 26 del 1997).

La ricorrente contesta, innanzitutto, la legittimità costituzionale dell'intero decreto per violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Ad avviso della Regione Veneto, infatti, pur se in ipotesi potrebbe riconoscersi nell'intervento normativo censurato il carattere dell'urgenza, risultando esso adottato per fronteggiare la protesta degli allevatori chiamati a pagare il cosiddetto superprelievo, siffatta situazione di urgenza dovrebbe ritenersi autoprodotta, rinvenendo la protesta degli allevatori le proprie ragioni nella inadeguatezza delle scelte di governo del settore e nella inefficienza dell'amministrazione dello Stato.

La medesima Regione dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge per violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988. Benché, infatti, questa Corte abbia già affermato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome debba essere sempre coinvolta nella determinazione dei criteri generali della disciplina del settore lattiero-caseario (sentenza n. 520 del 1995), ciò non sarebbe affatto avvenuto nel caso in esame, con conseguente violazione anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di quello secondo cui l'iniziativa economica privata può essere guidata e controllata solo per fini di utilità sociale, e dell'art. 11 della Costituzione, posto che l'efficienza e la coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

La violazione del medesimo principio viene in particolare dedotta dalla ricorrente per quanto riguarda gli artt. 1, 2 e 8 del decreto-legge impugnato.

La omessa previsione di alcuna consultazione delle Regioni nella fase attuativa della disciplina determinerebbe, poi, ad avviso della ricorrente, la violazione delle norme costituzionali attributive di competenza regionale in materia; l'art. 1, infatti, comprometterebbe ogni possibilità del governo del settore; l'art. 2, a sua volta, relegherebbe le Regioni al ruolo di ufficio periferico dell'amministrazione statale; l'art. 8, infine, estrometterebbe le Regioni, che, prima ancora dello Stato, sono i soggetti titolari della potestà legislativa e amministrativa in materia di zootecnia, dall'accesso ad uno strumento importante per il governo del settore.

Sul punto, la Regione Veneto svolge, inoltre, censure identiche a quelle proposte dalla Regione Lombardia, anche per quel che riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione per incoerenza e irrazionalità della disciplina.

Oggetto di specifica censura sono poi gli artt. 4, 5 e 7 del decreto-legge n. 11 del 1997, dei quali la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e segg. del d.P.R. n. 616 del 1977.

L'art. 4, in particolare, sarebbe illegittimo per violazione delle competenze regionali, per contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e con gli artt. 11 e 41 della Costituzione, secondo quanto già specificato in precedenza.

L'art. 5, a sua volta, detta regole per l'assegnazione di quote ai giovani produttori così analitiche da espropriare le Regioni, ad avviso della ricorrente, di qualunque potere decisionale in materia di riassegnazione delle quote; e si tratterebbe di un potere indispensabile per un coerente ed efficiente governo del settore in relazione alle esigenze specifiche del territorio. Di qui la denunciata violazione di tutti gli indicati parametri.

L'art. 7, infine, istituisce una Commissione governativa di indagine in materia di quote latte e, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo per le medesime ragioni fatte valere dalla Regione Lombardia (ric. n. 25 del 1997).

1.3.— Con ulteriore ricorso (ric. n. 36 del 1997), la Regione Lombardia propone questione di legittimità costituzionale anche della legge 28 marzo 1997, n. 81, che ha convertito – con modificazioni – il decreto-legge n. 11 del 1997, iniziativa che concerne specificamente gli artt. 01, commi 1 e 2, e 1, commi da 36 a 44, inseriti nel testo del citato decreto-legge.

La disposizione di cui all'art. 01, per la parte interessata dal ricorso regionale, stabilisce, al comma 1, che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte siano svolte dalle Regioni e dalle Province autonome; che, in attesa della riforma organica del settore, siano fatti salvi i compiti svolti dall'AIMA in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono; che l'AIMA concorra con le Regioni per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario. Al comma 2, il medesimo articolo prevede che le funzioni di indirizzo e coordinamento e i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni spettino al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. L'art. 1, comma 42, modificando quanto stabilito dall'art. 8 del decreto, prevede poi che le Regioni si avvalgano della banca dati per la registrazione e l'identificazione dei bovini da allevamento.

La ricorrente, oltre a ribadire le censure già proposte nei confronti delle disposizioni del decreto-legge, trasfuse con alcune modificazioni nell'art. 1, commi da 36 a 44, della legge n. 81 del 1997, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 01, comma 1, deducendo la violazione degli artt. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione anche in riferimento al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

L'assetto delle competenze disegnato dalla normativa censurata, invero, ad avviso della Regione Lombardia, solo formalmente riconoscerebbe le attribuzioni regionali in materia, ma nella sostanza farebbe salve le prerogative dell'AIMA, non solo per quel che riguarda la pubblicazione del bollettino per il periodo 1997-1998 (sulla base di atti normativi oggetto di specifiche censure dinanzi a questa Corte), ma anche, e a regime, per quel che riguarda la gestione della riserva nazionale, della compensazione nazionale e dei programmi volontari di abbandono.

Alle Regioni, viceversa, verrebbero riservati compiti non decisionali, ma attribuzioni meramente burocratiche, con particolare riguardo alle sanzioni. In sostanza, anche le disposizioni di cui all'art. 01, comma 1, impedendo alle Regioni l'efficiente governo del settore, violerebbero i parametri indicati per le medesime ragioni esposte nel ricorso avverso il decreto-legge.

Gli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione – anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), 4, comma 1, del d.P.R. n. 616 del 1977, 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 – sarebbero violati, ad avviso della ricorrente, anche dalla disposizione di cui all'art. 01, comma 2, dal momento che la funzione di indirizzo e coordinamento viene attribuita al Ministro e non al Consiglio dei ministri e che, in contrasto con quanto affermato da questa Corte (sentenza n. 116 del 1994), non viene prevista alcuna garanzia sostanziale e procedimentale per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

1.4.— Anche la Regione Veneto (ric. n. 37 del 1997) impugna la legge n. 81 del 1997, nella parte in cui converte, con modificazioni, il decreto-legge n. 11 del 1997, censurando segnatamente gli artt. 01, commi 1 e 2, e l'art. 1, commi da 1 a 20 e da 28 a 44.

La ricorrente ripropone, innanzitutto, le censure di tipo formale e procedimentale già sollevate nei confronti del decreto-legge nella sua interezza e delle disposizioni specificamente indicate.

In particolare, la Regione Veneto rinnova, nei confronti dell'art. 1, commi da 1 a 20 e da 28 a 44, la censura concernente la dedotta violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, rilevando – sulla scorta di quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 360 del 1996 – come l'intervenuta conversione del decreto non possa sanare il vizio di difetto della straordinarietà che già affliggeva il decreto al momento della sua adozione.

Nei confronti delle medesime disposizioni, la Regione Veneto prospetta nuovamente la violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in riferimento al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, rilevando come neanche in occasione della legge di conversione sia stata consultata la Conferenza Stato-Regioni e sviluppando argomentazioni identiche a quelle svolte nel ricorso avverso il decreto-legge.

Quanto all'art. 01, commi 1 e 2, la ricorrente propone le medesime censure, sia per i parametri che per le argomentazioni, mosse dalla Regione Lombardia nel ricorso n. 36 del 1997.

Specifiche censure vengono proposte dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 1, commi 3, 17 e 35 del decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo risultante dalla legge di conversione.

La Regione ripropone, per il resto, nei confronti dell'art. 1, commi da 1 a 20 e da 28 a 44, le censure già sollevate nei confronti delle corrispondenti disposizioni del decreto-legge convertito dalla legge n. 81 del 1997.

2.— La sola Regione Veneto (ric. n. 41 del 1997) ha, invece, proposto questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, impugnando il testo originario di tale decreto-legge, sia nel suo insieme, sia quanto all'art. 1, commi 1, 3 e 4.

La ricorrente lamenta in primo luogo la violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo, sulla base delle argomentazioni già svolte nei precedenti ricorsi, che anche il decreto-legge de quo sarebbe stato adottato in assenza del requisito della straordinarietà.

Ancora, la ricorrente contesta la legittimità costituzionale del decreto nella sua interezza per violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra lo Stato e le Regioni e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, rilevando come neanche in occasione della adozione di questo decreto sia stata consultata la Conferenza Stato-Regioni, mentre ciò, in considerazione delle ragioni già esposte nei precedenti ricorsi, sarebbe stato necessario e indispensabile.

La Regione Veneto censura poi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 47 (recte: 41), 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e segg. del d.P.R. n. 616 del 1977. La ricorrente afferma che le ragioni della illegittimità delle disposizioni concernenti la istituzione della Commissione governativa, già esposte nei precedenti ricorsi e consistenti nella assenza di alcun rappresentante delle Regioni nella Commissione stessa, risultano aggravate dalla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 118 del 1997, dal momento che l'art. 1, comma 4, attribuisce alla Commissione stessa il compito di disporre le opportune verifiche, in caso di mancata sottoscrizione da parte dei produttori delle richieste dichiarazioni, e quindi un compito di amministrazione attiva della produzione lattiera.

Un'ultima censura concerne il comma 3 dell'art. 1, che, ad avviso della ricorrente, sarebbe anch'esso illegittimo per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione anche in riferimento agli artt. 66 e segg. del d.P.R. n. 616 del 1977. La conferma dei compiti dell'AIMA in ordine alla rettifica degli elenchi dei produttori assoggettati al prelievo supplementare sulla base delle risultanze della Commissione di indagine, invero, non farebbe altro, secondo la ricorrente, che reiterare la già denunciata violazione delle competenze regionali, tanto più che l'AIMA avrebbe dato prova di grande inefficienza ed avrebbe dato luogo, con il suo operato, all'imponente contenzioso che oppone lo Stato alle Regioni in materia di produzione lattiera.

3.— Le medesime Regioni Veneto (ric. numeri 3 e 19 del 1998) e Lombardia (ric. numeri 4 e 18 del 1998), nonché la Regione Siciliana (ric. n. 16 del 1998), hanno impugnato anche il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5.

3.1.— Le Regioni Veneto (ric. n. 3 del 1998) e Lombardia (ric. n. 4 del 1998), in particolare, dopo aver ricostruito la vicenda normativa in materia di quote latte ed avere dato atto dei risultati a cui è pervenuta la Commissione governativa di indagine, svolgono identiche censure in relazione al testo originario (anteriore, cioè, alle modificazioni apportate dalla legge di conversione) del decreto-legge suddetto.

Esse deducono, innanzitutto, la violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo – sulla base delle medesime argomentazioni già svolte nei precedenti ricorsi, aventi ad oggetto il decreto-legge n. 11 del 1997 – che anche il decreto-legge n. 411 del 1997 sarebbe stato adottato in assenza del requisito della straordinarietà.

Con un altro motivo di ricorso contestano la legittimità dell'intero decreto-legge per violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso le argomentazioni sono identiche a quelle proposte da entrambe le ricorrenti nei confronti del decreto-legge n. 11 del 1997, incentrandosi sulla omessa consultazione della Conferenza Stato-Regioni prima della approvazione del decreto.

Le ricorrenti contestano, quindi, specificamente la legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 411 del 1997.

L'art. 4 dispone, per il periodo 1997-1998, che l'AIMA proceda all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione individuale prevista dall'art. 2, comma 5 (comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge); i medesimi elenchi devono essere comunicati anche alle Regioni e alle Province autonome. Lo stesso articolo dispone che tali accertamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente e che ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare gli acquirenti, per il futuro, sono tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti da tale elenco.

Ed ancora, l'art. 4, al comma 2, detta le modalità con le quali devono essere redatte le dichiarazioni che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, mentre il successivo comma 3 prevede che i quantitativi di latte consegnati agli acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle Regioni o Province autonome siano sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare. Il comma 4 stabilisce che, salve le sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente, siano assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare i quantitativi di latte che risultano da modelli di dichiarazione pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio. L'art. 5, a sua volta, in deroga a quanto disposto dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, attribuisce all'AIMA per il periodo 1998-1999 la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999; anche tali elenchi devono essere trasmessi alle Regioni e Province autonome e comunicati individualmente agli interessati entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

In relazione a tale disciplina, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento alle già menzionate leggi n. 81 del 1997 e n. 204 del 1997, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) e alla relativa legge di delegazione 4 dicembre 1993, n. 491, recte: legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Le disposizioni in questione, infatti, ad avviso delle ricorrenti, rappresenterebbero un arretramento rispetto alla disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di quote latte, che aveva comunque limitato le funzioni dell'AIMA ai periodi precedenti al 1997-1998 (oggetto di specifica regolamentazione ad opera di altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 411 del 1998). Inoltre, le Regioni rilevano che il d.lgs. n. 143 del 1997 ha riorganizzato l'amministrazione centrale di settore ed ha conferito ulteriori funzioni alle Regioni, riservando al Ministero per le politiche agricole (e comunque non all'AIMA) solo attribuzioni di carattere generale e di coordinamento nazionale che non sembrerebbero comprendere la produzione del latte, ma al più l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli ed alimentari (artt. 2, commi 1 e 2, e 4).

Le disposizioni relative al periodo 1997-1998 sarebbero poi illegittime perché chiaramente retroattive: esse, infatti, intervengono a campagna quasi ultimata, disponendo l'adozione di un nuovo elenco dei produttori e delle quote ad essi spettanti, sostitutivo ad ogni effetto dei precedenti bollettini, e per di più suscettibile di ulteriori variazioni a seguito dei ricorsi di riesame disciplinati dall'art. 2 del medesimo decreto-legge. Le Regioni verrebbero quindi private di ogni capacità di programmazione e di intervento in una materia che espressamente rientra nelle loro competenze, e relegate ad un ruolo meramente esecutivo in un quadro procedurale confuso e contraddittorio.

Oggetto di specifica censura sono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 411 del 1997. Il comma 1 stabilisce che, in attesa degli accertamenti di cui all'art. 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, restituiti ai produttori con gli interessi maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie devono essere liberate nella medesima percentuale, ma resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

Il comma 2 dispone che le restituzioni, di cui al comma 1, sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione, oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi della indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

Il comma 3 stabilisce che, limitatamente al periodo 1997-1998 e in deroga a quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 468 del 1992, gli acquirenti di latte bovino trattengano il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46; le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto dovuto sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati.

Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale; a tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate. Il comma 4, infine, dispone che le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 siano recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999.

In tal caso gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento; qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo modalità previste dalla legislazione tributaria.

In relazione a tale disciplina, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 97, 41, 5, 115, 117 e 118 della Costituzione. Un primo rilievo si incentra sulle macroscopiche disparità di trattamento alle quali la disciplina censurata darebbe luogo. La restituzione, osservano le ricorrenti, viene limitata ad una sola stagione e ad una quota del prelievo benché la situazione di fatto, rappresentata dalla ignoranza dei dati, sia identica per il periodo 1995-1996, per il quale nessuna restituzione è prevista. Irragionevolmente poi, aggiungono le ricorrenti, la restituzione verrebbe limitata ad una percentuale. Ma le competenze regionali sarebbero lese perché le Regioni dovrebbero operare in una situazione caratterizzata, per il futuro, dalla riapparizione dell'AIMA e segnata, per il passato, da operazioni illogiche e tali da sconvolgere il mercato di settore, senza esservi state in alcun modo coinvolte e in un contesto in cui i dati sono stati presuntivamente e figurativamente raccolti dall'AIMA.

Oggetto di censura sono poi i commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997. Il comma 5 dispone che l'AIMA comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei precedenti commi 1-3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'azienda e fornendo le necessarie prove documentali. Il comma 6 stabilisce, poi, che i ricorsi di riesame siano presentati alle Regioni e Province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente all'AIMA.

Le Regioni e Province autonome, previa convocazione delle parti interessate, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e all'interessato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10. Il comma 8 prevede che per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame sia fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza di quello previsto per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA, pena, altrimenti, la loro irricevibilità, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo o dell'omissione.

Il comma 9 dispone che qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna Regione o Provincia autonoma, siano a carico del produttore ricorrente. Il comma 10, infine, dispone che con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

In relazione a tale disciplina le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Il sistema dei ricorsi di riesame sarebbe, infatti, assoggettato a termini iugulatori ed irrisori per le Regioni, le quali verrebbero comunque relegate ad un ruolo di mero supporto dell'azione statale. Per di più, solo il rispetto dei termini ridottissimi previsti per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi sarebbe assistito da gravi sanzioni, mentre nulla sarebbe previsto per il mancato rispetto di quelli stabiliti per l'azione dell'AIMA. In sostanza, ad avviso delle ricorrenti, la previsione di un termine di sessanta giorni per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi, decorrente dalla scadenza del termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'AIMA ai produttori dei rispettivi dati, sarebbe irragionevole e lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni in materia, anche perché esse non potrebbero neanche valutare la ricevibilità dei ricorsi non potendo conoscere la data della comunicazione.

La violazione dei medesimi parametri è denunciata anche per quel che riguarda l'art. 2, commi 1, lettera d), 2, 3, lettera c), e 4 del decreto-legge n. 411 del 1997.

Il comma 1 dispone che l'AIMA – sulla base della relazione della Commissione governativa di indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle Regioni e Province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto – determini gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi: a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife; b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»; c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'associazione italiana allevatori, con una tolleranza pari al 20 per cento; d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2; e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie di premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

Il comma 2 dispone che i contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire in copia autenticata dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario). Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita Commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame, qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della Commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Per gli accertamenti necessari si applicano le disposizioni di cui al comma 7.

Il comma 3, a sua volta, stabilisce che l'AIMA aggiorni i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998, tenendo conto: a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle Regioni e dalle Province autonome concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota a partire dal medesimo periodo; b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle Regioni e dalle Province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto; c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997; d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le Regioni e le Province autonome, salvi i successivi aggiornamenti.

Il comma 4, infine, stabilisce che i termini indicati nel comma precedente sono perentori e che gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

Della disciplina ora riferita, le ricorrenti contestano, innanzitutto, la disposizione di cui al comma 3, rilevando come, mentre la previsione della revoca del riconoscimento di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 569 del 1993 è di competenza regionale, l'accertamento del rispetto, da parte dell'acquirente, dei termini per l'invio dei contratti di circolazione sia demandato all'AIMA. Irragionevolmente e in modo lesivo delle attribuzioni regionali (l'art. 8 della legge n. 468 del 1992 demanda, infatti, alle Regioni le competenze all'accertamento e al controllo sugli acquirenti), quindi, si sarebbe affidato alle Regioni il compito di infliggere una sanzione e sarebbero state ampliate le competenze dello Stato e per esso dell'AIMA, in contrasto con le esplicite ripartizioni di competenze contenute nelle leggi nn. 81 e 204 del 1997 e nel d.lgs. n. 493 del 1997.

Quanto al comma 2, le ricorrenti deducono che esso introdurrebbe retroattivamente una previsione di carattere sanzionatorio nei riguardi di contratti di circolazione delle quote di durata inferiore a sei mesi, sul presupposto della illiceità degli stessi; peraltro, il codice civile, e la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), non disporrebbero nulla in proposito né per le annate cui si riferisce la disposizione censurata né a tutt'oggi. In sostanza, le ricorrenti denunciano la retroattività di tale previsione e, in ogni caso, il fatto che l'esame dei contratti indicati sia demandato all'AIMA e a una Commissione di istituzione ministeriale, con integrale elusione delle competenze regionali in materia. Di qui la violazione anche delle competenze programmatorie e di governo della materia attribuite costituzionalmente alle Regioni.

Illegittima sarebbe poi la disposizione del comma 3, lettera c) dell'art. 2, in quanto anche per la campagna 1997-1998, a partire dalla quale avrebbe dovuto operare il trasferimento di tutte le funzioni in materia alle Regioni, stabilisce che queste ultime debbano comunicare all'AIMA i trasferimenti di quota e i cambi di titolarità, facendoli pervenire a quest'ultima entro il 15 novembre 1997. La introduzione di siffatti oneri di comunicazione, peraltro, avrebbe efficacia retroattiva, in quanto la campagna 1997 è, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in corso e l'art. 21 del d.P.R. n. 569 del 1993 stabiliva che la comunicazione dovesse essere effettuata entro i quindici giorni successivi alla conclusione della campagna. Irragionevolmente, poi, la disposizione censurata individuerebbe la data in cui la comunicazione perviene all'AIMA anziché quella in cui la comunicazione viene spedita.

Oggetto di specifica censura è, infine, l'art. 3, comma 1, del quale la ricorrente denuncia il contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Tale disposizione stabilisce che anche ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 35, del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, e successive modificazioni, l'AIMA entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'art. 2, effettua a rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.

Tale disposizione, ad avviso delle ricorrenti, confermerebbe implicitamente modalità e criteri adottati per la compensazione nazionale previsti dal decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e dai successivi di analogo contenuto, oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte. Le Regioni ribadiscono che lo stravolgimento dei meccanismi e delle modalità della compensazione, avvenuto a campagna già conclusa, sarebbe contrario alla normativa comunitaria e all'ordine costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni. La eliminazione del livello provinciale di compensazione, non sostituito da alcuna istanza regionale, inoltre, arrecherebbe un più grave pregiudizio non solo agli interessi degli agricoltori operanti nel territorio regionale, ma all'interesse della stessa Regione all'esercizio delle proprie potestà programmatorie.

3.2.— La Regione Siciliana (ric. n. 16 del 1998) censura l'art. 2, commi 6 e 8, del medesimo decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998.

Le disposizioni censurate concernono, rispettivamente, l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della competenza alla istruttoria e alla decisione dei ricorsi di riesame nei confronti delle determinazioni dell'AIMA in ordine ai quantitativi di riferimento assegnati, e la fissazione dei termini entro i quali le Regioni e le Province autonome devono pervenire alla decisione.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione delle proprie competenze esclusive nella materia – che rappresenta una submateria di quella (agricoltura e foreste) contemplata dalla lettera a) dell'art. 14 dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) – costituita dall'incremento della produzione agricola ed industriale, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali, prevista dall'art. 14, lettera e), dello statuto speciale, come attuato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789 (Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), modificato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

In particolare, la ricorrente rileva che le norme di attuazione hanno trasferito alla Regione, tra l'altro, le attribuzioni concernenti l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati, già esercitata dall'amministrazione statale in Sicilia, che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in seno alla Comunità economica europea. Ad avviso della ricorrente, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima l'attribuzione ad essa, con legge ordinaria, di funzioni relative ad interventi riservati all'AIMA e in quanto tali esclusi dal trasferimento di funzioni delineato dalle norme di attuazione.

In secondo luogo, la ricorrente deduce, oltre alla violazione dell'art. 14, lettera e), dello statuto speciale, anche la violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, rilevando come la previsione di un ricorso atipico, assimilabile ad un ricorso in opposizione anomalo, la cui cognizione è attribuita ad un soggetto (la Regione) che non è neanche posto in condizione di conoscere il momento della decorrenza del termine entro il quale il ricorso deve essere istruito e deciso, e dal cui mancato rispetto possono derivare sanzioni, dimostri chiaramente l'arbitrario intento dello Stato di far ricadere sulle Regioni l'inefficienza dell'AIMA.

La previsione, poi, di forme di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare per gli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa, ad avviso della ricorrente, contrasterebbe anche con l'art. 14, lettera p), dello statuto, che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, dal momento che l'attuazione delle disposizioni censurate non potrebbe non comportare un significativo aggravio dei compiti dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche sotto il profilo economico. Se è vero, prosegue la Regione, che lo Stato ha la facoltà di avvalersi degli uffici regionali nell'ambito della cooperazione che deve contrassegnare i rapporti tra Stato e Regione, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ciò potrebbe avvenire solo quando l'avvalimento non comporti alterazioni significative nella organizzazione degli uffici o turbamenti sostanziali nella normale attività degli uffici stessi; turbamenti innegabili nel caso in esame in considerazione del carattere iugulatorio delle disposizioni censurate.

Senza contare, infine, che la previsione di suddetta forma di responsabilità inciderebbe sullo statuto giuridico dei dipendenti dell'amministrazione regionale, la cui disciplina – ai sensi della lettera q) dell'art. 14 dello statuto – è riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione.

3.3.— Le Regioni Lombardia (ric. n. 18 del 1998) e Veneto (ric. n. 19 del 1998) hanno impugnato anche la legge n. 5 del 1998, di conversione del decreto-legge n. 411 del 1997.

Le ricorrenti, nel ribadire tutte le questioni di legittimità costituzionale già sollevate nei confronti del decreto-legge, da trasferire sulle disposizioni risultanti a seguito della legge di conversione, e pur dando atto che quest'ultima indubbiamente migliora la disciplina posta dal decreto-legge, contestano, tuttavia, la legittimità costituzionale di alcune delle modificazioni introdotte in sede di conversione.

Una prima censura riguarda l'art. 1, comma 3, primo periodo, nella parte in cui prevede la restituzione, ai produttori titolari esclusivamente di quota A, di un importo relativo agli esuberi limitatamente al 10 per cento della stessa quota. Tale disposizione contrasterebbe, ad avviso delle ricorrenti, con gli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione in quanto la fissazione in misura del solo 10 per cento della restituzione degli importi sarebbe arbitraria e priva di ragionevole correlazione con quello che avrebbe dovuto essere l'intento del legislatore statale, che è quello di rimediare alle passate omissioni ed irregolarità. Per di più, le Regioni sono completamente estromesse dalla effettuazione delle restituzioni.

Una seconda censura riguarda l'art. 1, comma 3, secondo periodo, e il nuovo comma 3-bis, nella parte in cui stabiliscono che i termini ivi previsti decorrano dall'entrata in vigore della legge di conversione anziché da una data precedente. Tali disposizioni contrasterebbero con gli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, dal momento che il legislatore statale non avrebbe sviluppato sino alle sue coerenti conseguenze i presupposti di necessità ed urgenza dell'intervento normativo, a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza.

Un'altra censura concerne l'art. 1, comma 4-bis, sempre introdotto in sede di conversione, il quale, nel prevedere che la validità delle garanzie fideiussorie, surrogatorie del prelievo, prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996, è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modificazioni nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale, violerebbe gli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. La limitazione al 31 maggio 1998 della efficacia delle garanzie sarebbe infatti, ad avviso delle ricorrenti, lesiva delle attribuzioni regionali, poiché incide sui calcoli economici dei produttori, impedendo loro di effettuare una corretta programmazione aziendale e alle Regioni di programmare la disciplina della materia.

I medesimi parametri sarebbero violati, per le ricorrenti, anche dall'art. 2, comma 1, lettera c). L'art. 2, comma 1, disciplina l'accertamento della produzione lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, stabilendo che l'AIMA debba avere particolare riguardo a vari casi, tra i quali quello di cui alla lettera c) (modelli L1 con quantitativi di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale accertata dall'Associazione italiana allevatori, con una tolleranza in misura del 20 per cento). La modificazione introdotta in sede di conversione e censurata dalle ricorrenti attribuisce rilievo alla fattispecie qualora la produzione dichiarata superi la media nazionale del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità anche penale del produttore e dell'acquirente. Ad avviso delle ricorrenti, la quantificazione del 20 per cento sarebbe arbitraria perché stabilita in misura fissa per ogni parte del territorio nazionale, senza alcuna considerazione delle diverse realtà regionali e senza che sia previsto alcun intervento delle Regioni, che sole potrebbero definire le esigenze della locale realtà produttiva.

Illegittimo sarebbe altresì, in riferimento ai parametri dianzi indicati, anche l'art. 2, comma 1, lettera d), il quale dispone che l'AIMA debba avere riguardo ai contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla Commissione governativa di indagine, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi. La illegittimità consisterebbe, ad avviso delle ricorrenti, nel fatto che il legislatore statale, in questo caso, avrebbe rinunciato ad esercitare una competenza propria e che dovrebbe esercitare per evidenti ragioni di certezza ed uniformità, in stretto raccordo con le Regioni, ed avrebbe demandato la competenza ad un organo amministrativo, senza peraltro definire i criteri in base ai quali questo avrebbe dovuto operare; il tutto, poi, sarebbe aggravato dal rilievo che l'anomalia delle tipologie contrattuali viene definita ex post con il conseguente inevitabile pregiudizio delle prerogative programmatorie dei singoli produttori e delle Regioni.

Le ricorrenti contestano, poi, la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, penultimo periodo (la Commissione può comunque esaminare i contratti alla stessa pervenuti prima della suddetta comunicazione), deducendone la oscurità, in violazione dei principî di ragionevolezza della normazione e di buon andamento dell'amministrazione in una materia di sicura competenza regionale, e dell'art. 2, comma 3, lettera c), il quale dispone che nell'aggiornamento dei quantitativi di riferimento l'AIMA debba tenere conto dei trasferimenti delle quote e dei cambi di titolarità conformi alla normativa vigente per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle Regioni entro il 15 novembre 1997, tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale. In relazione a quest'ultima disposizione, le ricorrenti si limitano a ribadire le censure già proposte nei confronti del decreto-legge (l'intervento dell'AIMA nella stagione produttiva in atto sarebbe illegittimo perché lo stesso legislatore statale aveva trasferito, a far data dal periodo 1997-1998, tutte le funzioni amministrative alle Regioni; ogni intervento sulla stagione in corso, inoltre, avrebbe inevitabilmente efficacia retroattiva, con conseguente stravolgimento della programmazione dell'attività dei produttori e della potestà programmatoria regionale).

Nei confronti delle modificazioni introdotte ai commi 6 e 8 dell'art. 2, relativi, rispettivamente, alla convocazione del produttore che abbia attivato il ricorso di riesame ed eventualmente dell'acquirente in contraddittorio, e alla responsabilità di chi ometta l'istruttoria o ritardi la decisione dei ricorsi di riesame, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, rilevando come esse accollino alle Regioni ulteriori responsabilità, in un contesto nel quale esse sono per tutto il resto sistematicamente aggirate, in assenza oltretutto di qualunque copertura finanziaria dei nuovi oneri.

Oggetto di censura è anche il comma 8-bis dell'art. 2, introdotto in sede di conversione, il quale dispone che in caso di inadempimento dei termini per la definizione dei ricorsi di riesame stabiliti dal comma 8, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotti i provvedimenti necessari. Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione violerebbe i parametri da ultimo indicati, in quanto accollerebbe alla Regione gravi responsabilità sanzionando in forma istituzionale, con la perdita delle proprie competenze, l'eventuale impossibilità di ottemperare in termini strettissimi ad obblighi verosimilmente non ottemperabili per effetto di pregresse omissioni ad essa non imputabili.

Le ricorrenti censurano poi l'art. 3, comma 1, il quale «demanda (…) all'AIMA di optare, per il solo periodo 1995-1996, fra due metodi di compensazione: quello di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) ovvero, quello previgente», indicando quale criterio direttivo quello della scelta meno onerosa per il singolo produttore che costituisce la base del prelievo supplementare. Tale disposizione violerebbe, ad avviso delle Regioni, gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto le medesime sarebbero estromesse dal procedimento e non poste in condizione di poter prevedere l'esito dell'operazione da compiersi ad opera dell'AIMA, con evidenti conseguenze negative sulla capacità programmatoria di settore. Illegittima sarebbe altresì la previsione della comunicazione ex post all'Unione europea della produzione relativa a stagioni da tempo concluse.

Analoghe censure le ricorrenti rivolgono agli artt. 4, comma 2, ultimi periodi (relativi alla mancata sottoscrizione, da parte del produttore, delle dichiarazioni da trasmettere all'AIMA per le operazioni di compensazione per il periodo 1997-1998), e 5, comma 1 (attribuzione all'AIMA delle funzioni relative all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, anche per il periodo 1998-1999), del decreto-legge n. 411 del 1997. Tali disposizioni, infatti, ad avviso delle ricorrenti, confermerebbero l'AIMA nel suo ruolo di gestione delle procedure di settore nonostante le stesse rientrino tra le attribuzioni regionali.

Un'ultima censura concerne il nuovo art. 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, il quale istituisce una Commissione di garanzia con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996, 1996-1997, e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel decreto. In relazione a questo articolo, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto della Commissione non farebbe parte alcun rappresentante regionale e non sarebbe comunque prevista alcuna forma di coordinamento con le Regioni. La negazione di qualsiasi ruolo a queste ultime sarebbe poi resa evidente dal rilievo che i risultati delle verifiche compiute devono essere comunicati all'AIMA e al Ministro per le politiche agricole e non anche alle Regioni, ancorché le verifiche vertano su materie di indubbia competenza regionale.

4.— La sola Regione Veneto (ric. n. 38 del 1998) propone varie questioni di legittimità costituzionale nei confronti della legge 3 agosto 1998, n. 276, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante «Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari».

Due questioni concernono la legge nel suo complesso.

Con la prima, la ricorrente espone – con argomentazioni analoghe a quelle già sviluppate nei precedenti ricorsi di cui si è già dato atto (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3 e 19 del 1998) – la violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, deducendo che l'adozione del decreto-legge, poi convertito, sarebbe avvenuta in assenza dei requisiti di straordinarietà stabiliti dall'art. 77 della Costituzione.

Con la seconda, la Regione Veneto contesta la violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione, nonché tanto all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, quanto all'art. 2, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). La ricorrente rileva, infatti, che né in occasione dell'approvazione della legge, né prima, in occasione dell'adozione del decreto-legge, risulta essere stata consultata la Conferenza Stato-Regioni, in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 520 del 1995.

Quanto al merito della disciplina posta dalla legge n. 276 del 1998, la Regione Veneto contesta, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituendo il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 182 del 1998, dispone la sostituzione dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 411 del 1997.

La Regione rinnova anche nei confronti della nuova normativa tutte le censure già fatte valere in relazione all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, rilevando che il termine da esso previsto, benché elevato di venti giorni, è ugualmente insufficiente alla definizione di un numero imprecisato di ricorsi, che devono essere redatti sulla base di moduli definiti dal Ministro. Inoltre, rimangono ferme le conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto del termine, la cui decorrenza continua a non essere conoscibile da parte delle Regioni (il termine decorre dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla comunicazione da parte dell'AIMA ai singoli produttori da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento), con conseguente impossibilità di valutare la stessa ricevibilità del ricorso. In ciò, ad avviso della ricorrente, dovrebbe ravvisarsi una violazione delle proprie competenze, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di quello di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

Quanto alla previsione della certificazione da parte dell'AIMA, la ricorrente ne deduce la illegittimità perché comporterebbe la vanificazione anche di quelle sole funzioni che in una materia di competenza regionale vengono attribuite alle Regioni stesse.

Un'altra questione concerne la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997 e al d.lgs. n. 143 del 1997, dell'art. 1, comma 1, della legge n. 276 del 1998, nella parte in cui modifica il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, introdotto dal decreto-legge n. 182 del 1998.

La ricorrente contesta la legittimità costituzionale di tale disciplina, sia perché essa presupporrebbe il mantenimento in capo all'AIMA di poteri di aggiornamento degli elenchi incompatibili con l'attribuzione alle Regioni della materia in questione, sia perché essa violerebbe il canone di coerenza e ragionevolezza della legislazione, in quanto il mantenimento in capo all'AIMA di tali poteri sarebbe disarmonico rispetto agli indirizzi che lo stesso legislatore statale ha tracciato con le leggi n. 81 del 1997 e n. 5 del 1998 e con il d.lgs. n. 143 del 1997, e in quanto relegherebbe ancora una volta le Regioni in un ruolo marginale nell'ambito di un quadro procedurale confuso e contraddittorio.

5.— Le Regioni Lombardia (ric. nn. 14 e 18 del 1999) e Veneto (ric. nn. 15 e 19 del 1999) censurano anche il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), rispettivamente tanto nel suo testo originario, quanto in quello emendato dalla legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118.

5.1.— In particolare, la Regione Lombardia (ric. n. 14 del 1999) – premessa una dettagliata ricostruzione delle vicende normative in materia di quote latte, e rammentato che con la sentenza n. 398 del 1998 questa Corte ha definitivamente chiarito che la regolamentazione della produzione lattiera appartiene alla materia dell'agricoltura, di dichiarata competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (come del resto confermato dal d.lgs. n. 143 del 1997) – trae da ciò la conseguenza che, negli indirizzi generali di politica agricola (sia pure rimessi all'elaborazione statale per garantirne la coerenza con i principî comunitari), le Regioni siano necessariamente coinvolte, in quanto titolari, appunto, delle relative competenze. Tale coinvolgimento richiederebbe – in termini generali, ma ancor prima sulla base dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 1, del citato d.lgs. n. 143 del 1997 – il raggiungimento di una vera e propria intesa tra Stato e Regioni, in sede di Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, e non certo la mera consultazione delle Regioni, inidonea a garantire la reale partecipazione delle stesse al procedimento decisionale.

Ciò premesso, la ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo, in base ad argomentazioni analoghe a quelle svolte nei precedenti ricorsi di cui si è detto, che anche il decreto-legge n. 43 del 1999 sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.

Anche se la valutazione in ordine alla sussistenza di detti presupposti potrebbe compiersi in termini, non di certezza, ma di mera plausibilità (sentenza n. 398 del 1998), tuttavia, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato costituirebbe un semplice espediente, resosi “necessario” unicamente per superare la forte e generalizzata opposizione mossa dalle Regioni nei confronti del disegno di legge approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999 e sottoposto all'attenzione dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni del 24 febbraio 1999. Proprio il parere negativo opposto dalle Regioni in quella sede sul disegno di legge avrebbe indotto il Governo a trasfondere parte del testo del disegno di legge originario nel decreto impugnato, sia pure in assenza di una reale – o plausibile – situazione di straordinarietà, necessità od urgenza, come dimostrato anche dal fatto che il decreto, da un lato, si limita a ripetere disposizioni della legge n. 5 del 1998 e, dall'altro, disciplina anche campagne lattiere già concluse.

L'intero decreto-legge viene censurato anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

La ricorrente ricorda che l'articolo da ultimo citato, nel conferire alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, prescrive che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con la politica comunitaria debbano essere esercitati dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni (art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997). Poiché il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale (sentenza n. 398 del 1998) e poiché la regolamentazione del sistema delle quote latte necessita di indirizzi generali ed uniformi – nonché conformi ai principî comunitari – dettati per tutto il territorio nazionale, il principio di leale collaborazione imporrebbe il raccordo tra Stato e Regioni nelle forme dell'intesa, per assicurare la maggiore partecipazione possibile di queste ultime nell'elaborazione delle stesse linee guida.

A conferma di tale conclusione la Regione Lombardia richiama la sentenza n. 398 del 1998, nella quale questa Corte avrebbe affermato che l'intesa tra Stato e Regioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997 può essere sostituita dalla mera consultazione solo nel caso in cui non si tratti di elaborare linee generali di politica agricola, bensì di opporsi all'adempimento di precisi obblighi impartiti dagli organi comunitari.

Viceversa, il decreto censurato sarebbe nato come stralcio di un più ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997, il Governo ha attivato un meccanismo di consultazione successiva delle Regioni, salvo poi, a fronte dell'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali nella seduta della Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, abbandonare l'iniziale intento e trasfondere parte del testo originario nel decreto-legge impugnato, a ciò ritenendosi legittimato in forza di un presunto parere favorevole, comunque successivo, espresso dalla Conferenza nella stessa seduta. Secondo la ricorrente, l'assenso manifestato dalle Regioni in tale sede avrebbe riguardato unicamente l'operazione di trasposizione dell'art. 1 dell'originario disegno di legge in un decreto-legge, e non certo i contenuti dello stesso articolo.

La Regione Lombardia contesta quindi specificamente la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 14, del decreto-legge n. 43 del 1999.

Il comma 2 dell'art. 1 impone alle Regioni e alle Province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di comunicare all'AIMA gli errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al decreto-legge n. 411 del 1997 e le relative correzioni, sulla base delle risultanze della relazione finale della Commissione di garanzia quote latte. L'AIMA ha poi il compito di recepire tali correzioni, che vanno quindi comunicate agli interessati, ad opera delle Regioni.

Il comma 14 dello stesso art. 1 dispone che ogni ulteriore questione relativa alle operazioni di riesame, non risolta ai sensi del citato comma 2, sarà definita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

In relazione a tale disciplina la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Le disposizioni censurate, infatti, si limiterebbero ad attribuire alle Regioni compiti meramente esecutivi, nell'espletamento dei quali, per altro, esse non potrebbero agire autonomamente, ma sulla scorta di attività e indicazioni di organi di derivazione statale. La sovrapposizione delle competenze statali a quelle regionali frustrerebbe le prerogative costituzionalmente garantite in capo alle Regioni e impedirebbe la realizzazione dei principî costituzionali di buon andamento nella gestione complessiva del sistema. La normativa impugnata sarebbe inoltre viziata di interna irrazionalità in violazione dell'art. 3 della Costituzione e contrasterebbe con l'art. 5 della Costituzione, in quanto tale irrazionalità ostacolerebbe il doveroso decentramento delle competenze. Nel ricorso si sottolinea anche l'onerosità degli incombenti attribuiti alle Regioni, per la ristrettezza dei termini perentori, e la scarsa chiarezza della disposizione di cui al comma 14 dell'art. 1, che sarebbe altresì in contrasto con i principî di decentramento amministrativo e di autonomia finanziaria.

Oggetto di specifica censura sono anche i commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999 in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 3 dell'art. 1 demanda all'AIMA – entro trenta giorni dal termine fissato al comma 1 ai fini della effettuazione della compensazione per le annate 1995-1996 e 1996-1997 (ovvero entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto impugnato) – l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle Regioni e Province autonome (lettera a), nonché la comunicazione ai singoli produttori dei quantitativi individuali sopracitati delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA e delle anomalie in essi riscontrate (lettera b).

Il successivo comma 4 stabilisce che l'AIMA, per mezzo della stessa comunicazione di cui al comma 3, lettera b), provveda all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali per il periodo 1998-1999, che costituiranno anche attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

In riferimento a tale disciplina, la ricorrente contesta l'attribuzione in capo all'AIMA dei poteri di aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento in evidente spregio delle competenze regionali. L'aggiornamento de quo, inoltre, comporterebbe l'attribuzione in termini retroattivi dei quantitativi individuali in riferimento ad annate già da tempo concluse, a danno dei singoli produttori e in violazione dei poteri programmatori delle Regioni in un settore di loro competenza.

Premesso che la precisa scansione temporale, prevista a livello comunitario ai fini della pubblicazione dei quantitativi di riferimento, risponde all'esigenza di garantire una gestione corretta e programmata della produzione lattiera, che deve essere calibrata su una certa periodizzazione delle campagne di produzione, la ricorrente rileva che sconvolgimenti a posteriori della disciplina di settore, come quello determinato dalle disposizioni impugnate, sarebbero radicalmente contrari, oltre che alla normativa comunitaria anche all'ordine costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni.

Le Regioni verrebbero totalmente spossessate delle loro attribuzioni programmatorie dagli effetti retroattivi delle disposizioni censurate, che determinerebbero conseguenze incontrollabili sia per i produttori che per l'ente territoriale preposto al governo del settore.

La violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione è denunciata dalla ricorrente per quel che riguarda l'art. 1, commi 5, 10 e 19, del decreto-legge n. 43 del 1999.

Il comma 5 del citato art. 1 prevede che, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, detti le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive dei dati di cui ai commi 3 e 4 sopra citati da parte delle Regioni e Province autonome. Ai sensi del successivo comma 10, con il medesimo decreto devono essere dettate le disposizioni relative alla comunicazione individuale ai produttori dei dati afferenti anche alla campagna 1998-1999. A seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10, il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 deve essere versato dagli acquirenti, a norma del comma 19, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA.

Ad avviso della Regione Lombardia, sarebbe evidente l'incongruità di tali disposizioni che, se da un lato, vedono le Regioni investite del compito di pervenire a determinazioni di carattere presuntivamente definitivo, dall'altro negano loro il potere di stabilire le modalità procedurali per addivenire a tali determinazioni.

La violazione dei medesimi parametri è denunciata dalla ricorrente anche in riferimento alla disciplina delle operazioni di compensazione stabilita dall'art. 1, commi 1, 7, 8, 9 e 12, del decreto-legge n. 43 del 1999.

Le disposizioni impugnate attribuiscono all'AIMA le competenze in ordine all'effettuazione di tali operazioni – i cui risultati acquistano dichiarato carattere di definitività ai sensi del comma 12 – sia in riferimento alle annate 1995-1996 e 1996-1997 (comma 1) che in riferimento alle annate 1997-1998 e 1998-1999 (commi 7 e 9) e riproducono gli stessi criteri di compensazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), alla relativa legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 642, ed alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), mantenendo il medesimo ordine di priorità (comma 8), salvo che per le annate 1997-1998 e 1998-1999, per le quali, in deroga ai suaccennati criteri ed al loro ordine, si istituisce una priorità assoluta in favore delle Regioni terremotate Marche ed Umbria (comma 9).

La ricorrente richiama la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, in base alla quale i criteri di compensazione non possono essere stabiliti se non dopo aver acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province autonome espresso nella sede appropriata, e sottolinea che nel caso de quo le Regioni sarebbero state consultate soltanto in via successiva e comunque con modalità non appropriate.

Inoltre – osserva ancora la Regione Lombardia – il Governo avrebbe confermato in capo all'AIMA la titolarità delle competenze in materia di compensazione, mentre, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, tali competenze dovrebbero essere riconosciute in capo alle Regioni, come dimostrato dalle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta nella citata sentenza in materia di riassegnazione delle quote confluite nella riserva nazionale.

Il criterio di priorità stabilito per le operazioni di compensazione in riferimento alle annate 1997-1998 e 1998-1999 in favore delle Regioni Marche ed Umbria (comma 9) sarebbe discriminatorio nei confronti di altre Regioni in cui ugualmente si sono verificate calamità naturali.

Secondo l'interpretazione della ricorrente, il decreto impugnato prevederebbe anche in riferimento all'annata 1995-1996 l'effettuazione delle operazioni di compensazione a livello nazionale, e ciò benché il decreto-legge n. 411 del 1997 e la relativa legge di conversione avessero stabilito di applicare le modalità di compensazione meno onerose per il produttore, fossero quelle introdotte nel 1996 ovvero quelle precedentemente in vigore. La confermata soppressione del livello provinciale di compensazione non solo ignorerebbe il governo regionale, ma recherebbe ancor più grave pregiudizio agli agricoltori della Regione ricorrente e, quindi, al suo stesso interesse ad esercitare le proprie potestà programmatorie del settore.

Oggetto di censura è altresì il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, per contrasto con gli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Il comma 15 stabilisce che, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, il produttore debba corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso; in difetto, si prevede che le Regioni, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione al pagamento, effettuino la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo.

L'attribuzione alle Regioni di tale competenza, confliggerebbe, oltre che con i poteri di autorganizzazione ad esse riconosciuti dall'art. 115 della Costituzione, con il principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 e con l'obbligo in capo allo Stato di copertura delle relative spese di cui all'art. 81 della Costituzione.

Essendo gli introiti de quibus destinati alle casse dello Stato, sarebbe illogico ed ingiustificato, e quindi contrario ai principî di ragionevolezza e buon andamento ed economicità nell'agire amministrativo, attribuire l'onere della relativa riscossione ad enti autonomi, quali le Regioni.

Il sostanziale avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato non si accompagnerebbe, inoltre, alla necessaria copertura finanziaria.

La ricorrente censura l'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Detta disposizione, con effetto a decorrere dal 1996-1997, fissa il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997.

Ad avviso della Regione Lombardia, la norma impugnata sarebbe illegittima per la retroattività degli effetti che essa produce, che andrebbero a ripercuotersi su annate già concluse.

Sarebbe poi stata ignorata la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, che, affrontando il tema dell'affitto e vendita di quote latte, ha stabilito che lo spostamento del termine di efficacia dei contratti de quibus non può legittimamente avvenire senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173, della legge n. 662 del 1996: con il comma in oggetto il Governo avrebbe, infatti, reintrodotto una disposizione sostanzialmente riproduttiva di quella dichiarata incostituzionale.

Oggetto ulteriore di censura, per asserita violazione dei medesimi parametri, è l'art. 1, comma 21, del decreto-legge n. 43 del 1999, che stabilisce che la ripartizione delle quote confluite nella riserva nazionale avvenga in relazione alla produzione regionale media commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Si prevede inoltre che l'assegnazione da parte delle singole Regioni ai produttori segua criteri di priorità deliberati dagli stessi enti, ma che comunque in primis avvenga a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727.

Il criterio di ripartizione, secondo la ricorrente, sarebbe irragionevole, in quanto non terrebbe conto del fatto che le Regioni a maggiore vocazione produttiva hanno subito nella annate considerate drastiche riduzioni di produzione sia per i tagli operati sia per i criteri di priorità seguiti nella compensazione.

Questa Corte, inoltre, con la sentenza n. 398 del 1998 avrebbe stabilito l'esclusiva competenza regionale in ordine alla scelta dei criteri di assegnazione ai singoli produttori: l'imposizione di un criterio prioritario contenuta nella norma impugnata contravverrebbe alla pronuncia di questa Corte e, in ogni caso, limiterebbe fortemente i poteri programmatori costituzionalmente riconosciuti alle Regioni.

Viene denunciato anche l'art. 1, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 11 stabilisce che l'AIMA, ai fini dello svolgimento delle operazioni di compensazione, prenda in considerazione esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali, cautelari o non definitivi, contenenti dati quantitativi e notificati entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'effettuazione delle compensazioni; in assenza delle predette indicazioni quantitative, l'AIMA è tenuta ad utilizzare i dati accertati dalle Regioni o dalle Province autonome sulla base del decreto-legge n. 411 del 1997.

Il comma 13 stabilisce che le decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il termine di cui al comma 11 non producono effetto sui dati complessivi delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali le decisioni sono state emesse.

Ad avviso della ricorrente, il comma 11 introdurrebbe una penalizzante ed ingiustificata limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori dopo anni di contenzioso in ordine alla consistenza della quota individuale di riferimento.

La limitazione de qua, oltre a confliggere in via indiretta con il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, e con il divieto di esclusione o limitazione della tutela giurisdizionale di cui all'art. 113 della Costituzione, vanificherebbe gli effetti di pronunce giurisdizionali, minando qualsivoglia iniziativa programmatoria del settore di competenza regionale.

Tale limitazione sarebbe oltre tutto irragionevole ed arbitraria, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la mancata indicazione dei dati quantitativi non esclude il riconoscimento giurisdizionale del diritto alla produzione né la possibilità di quantificarne l'oggetto. Ne verrebbero altresì stravolti gli accertamenti che le Regioni hanno precedentemente compiuto anche sulla base dei provvedimenti giurisdizionali, a grave e ulteriore danno dei poteri programmatori e di controllo costituzionalmente garantiti alle medesime Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La formulazione del comma 13 sarebbe di difficile comprensione in ordine al reale ambito di efficacia dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali notificati oltre il termine di cui al comma 11. In particolare sarebbe incomprensibile il riferimento ai produttori «estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse» le decisioni, in quanto tali decisioni possono, ovviamente, avere effetto unicamente nei confronti delle parti in causa.

L'ultima censura riguarda i commi 17 e 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, che prevedono, rispettivamente con riferimento alle annate 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, un procedimento di verifica rivolto alla comparazione dei dati dichiarati nei modelli L1 con quelli risultanti dagli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997 e alla eventuale rettifica dei primi sulla scorta dei secondi. Tale rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992 e la non punibilità degli eventuali reati di falso commessi nella dichiarazione di commercializzazione che risulti difforme da quella accertata, nonché dei connessi reati di cui all'art. 640-bis del codice penale e all'art. 2621 del codice civile, commessi ai fini di cui all'art. 61, numero 2, del codice penale.

Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, violerebbe gli artt. 3, 24, 117 e 118 della Costituzione. In particolare, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione e in via indiretta con l'art. 24 della Costituzione deriverebbe dal fatto che le disposizioni censurate ignorerebbero totalmente la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame ovvero hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli in toto dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità delle dichiarazioni di commercializzazione, e dunque imponendo una discriminatoria ed irragionevole limitazione al diritto di difesa.

L'attribuzione dei procedimenti di “sanatoria” alla competenza dell'AIMA, sulla scorta di dati risultanti da accertamenti compiuti dalle Regioni, impedirebbe l'attuazione di una seria politica programmatoria a livello regionale, con violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

5.2.— Censure identiche a quelle proposte dalla Regione Lombardia, di cui al punto che precede, sono svolte anche dalla Regione Veneto (ric. n. 15 del 1999) in merito alla legittimità costituzionale del decreto-legge n. 43 del 1999.

5.3.— La Regione Lombardia (ric. n. 18 del 1999) propone, inoltre, varie questioni di legittimità costituzionale anche nei confronti della legge 27 aprile 1999, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 43 del 1999.

La ricorrente, dopo avere premesso che le censure già formulate nel suo precedente ricorso nei confronti del decreto-legge suddetto devono intendersi trasferite sulla legge di conversione, solleva una prima questione di costituzionalità su tale legge nella sua interezza per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Sul punto la Regione Lombardia ripropone argomentazioni già svolte nel precedente ricorso relativo al decreto-legge n. 43 del 1999, di cui si è già dato conto, e rileva che la violazione delle prerogative regionali sarebbe ulteriormente aggravata dal fatto che, pur avendo il Governo dichiarato di agire ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997, non sarebbe stata neppure rispettata la prescrizione relativa all'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di discussione parlamentare della censurata legge di conversione. Dai lavori preparatori, infatti, non emergerebbe né l'esame né, tanto meno, l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali, in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, sui contenuti della riforma.

La legge impugnata, pertanto, non solo non sarebbe stata preceduta dalla prescritta intesa con le Regioni, ma neppure da un'adeguata considerazione del parere successivo reso dai rappresentanti regionali, e ciò tanto in sede di adozione del decreto-legge quanto in sede di sua conversione in legge.

La ricorrente denuncia l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 1999, come modificato dalla legge di conversione n. 118 del 1999, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La disposizione impone alle Regioni e alle Province autonome di tenere in considerazione – in sede di motivata comunicazione all'AIMA degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al decreto-legge n. 411 del 1997 e delle relative correzioni – le tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte.

Tale limitazione, ad avviso della Regione Lombardia, renderebbe ancor più marginale il ruolo svolto dalle Regioni, costrette ad integrare o correggere le operazioni di riesame da loro stesse precedentemente eseguite sulla scorta di precisi parametri imposti da un organo (la Commissione di garanzia) di derivazione statale e privo della partecipazione di alcun membro rappresentativo degli interessi regionali.

La disposizione censurata violerebbe altresì gli artt. 3 e 5 della Costituzione, in quanto sovrapporrebbe le valutazioni di un organo istituito ai soli fini del generico controllo di legalità delle operazioni di riesame alle decisioni assunte dalle Regioni per le singole fattispecie esaminate a seguito di adeguata istruttoria. L'interna irragionevolezza di questa scelta ostacolerebbe la doverosa decentralizzazione delle competenze, e con essa le prerogative regionali costituzionalmente garantite in materia dagli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La violazione dei parametri costituzionali prima indicati è denunciata dalla ricorrente anche in riferimento all'art. 1, commi 3, lettera b), 3-bis e 3-ter dell'emendato testo del decreto-legge n. 43 del 1999.

Nell'ambito delle operazioni, di competenza dell'AIMA, di aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998 e di comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi delle produzioni commercializzate per lo stesso periodo e delle anomalie riscontrate, la legge impugnata aggiunge che occorre tener conto anche delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati (art. 1, comma 3, lettera b).

Ad avviso della Regione Lombardia, il richiamo delle decisioni de quibus con riferimento alla sola tipologia del numero dei capi accertati introdurrebbe una illogica e fuorviante discriminazione tra queste decisioni e quelle assunte dalle Regioni in ordine a tutte le molteplici fattispecie concrete esaminate ai fini dell'aggiornamento “definitivo” dei quantitativi individuali ad opera dell'AIMA, in evidente spregio delle prerogative costituzionalmente garantite alle Regioni.

Il successivo comma 3-bis dell'art. 1 prevede che l'acquirente, al quale il produttore è tenuto a trasmettere copia della comunicazione di cui trattasi, si avvalga delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

Il comma 3-ter dello stesso articolo, parimenti introdotto dalla legge di conversione, impone alle Regioni l'onere della comunicazione dei dati di cui alla citata lettera b) del precedente comma 3 agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori.

Queste disposizioni, facendo riferimento a comunicazioni che conterrebbero dati viziati dalla limitazione ai soli ricorsi in materia di numeri di capi accertati già contestata in riferimento al comma 3, lettera b) dell'art. 1, sarebbero affette dagli stessi vizi già rilevati dalla ricorrente a proposito di questa norma. A ciò dovrebbe aggiungersi l'ulteriore vizio derivante dal fatto che le Regioni sarebbero ancora una volta relegate ad un ruolo meramente esecutivo, con aggravio di incombenti complessi ed onerosi, in violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Gli stessi parametri costituzionali sono invocati dalla ricorrente nei confronti dell'art. 1, comma 4-bis.

Tale disposizione, introdotta dalla legge di conversione, prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999 (che varrà anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000), le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote o solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.

La censura mossa a questa norma si incentra sulla considerazione che la facoltà attribuita alle Regioni di rilasciare attestazioni provvisorie non può non essere esercitata che sulla base di dati provvisori e per ciò stesso dichiaratamente modificabili: ciò determinerebbe l'alterazione del quadro complessivo a pregiudizio delle Regioni che, come la Lombardia, intendendo attuare una reale e razionale programmazione del settore, non si avvarranno di tale facoltà.

Oggetto di censura sono altresì le operazioni di compensazione previste dall'art. 1, commi 1, 6, 7, 8 e 21-ter del decreto-legge n 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 1 dell'art. 1, nel testo modificato in sede di conversione, prevede che per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applichi le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.

La ricorrente rileva che tale determinazione è in contrasto con quanto precedentemente stabilito dal decreto-legge n. 411 del 1997 e dalla relativa legge di conversione n. 5 del 1998, che – anche sulla base delle risultanze delle indagini compiute dalla Commissione governativa istituita con decreto-legge n. 11 del 1997 – imponevano in via generale di applicare le modalità di compensazione meno onerose per il produttore, fossero quelle introdotte nel 1996 ovvero quelle precedentemente in vigore; e ciò a parziale soddisfazione delle ragioni di contrasto con il principio del legittimo affidamento dell'applicazione in termini retroattivi del nuovo metodo di compensazione per l'annata 1995-1996.

La disposizione impugnata, prevedendo la non applicazione delle riduzioni della quota B solo nel caso in cui l'illegittimità della riduzione sia stata giuridicamente accertata con sentenza, disconoscerebbe i principî prima riconosciuti, seppure in modo imperfetto, in ordine alla generalizzata illegittimità del taglio e del metodo di compensazione nazionale introdotto a partire dall'annata 1995-1996, a campagna già inoltrata, per retroattività.

Il censurato comma 6 dell'art. 1 impone alle Regioni, ai fini dell'applicazione da parte dell'AIMA dei criteri di priorità per la compensazione nazionale di cui al comma 8, di comunicare le informazioni relative alla esatta ubicazione delle aziende site in Comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ma solo con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

Tale disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe le prerogative regionali non solo in materia di agricoltura, ma anche di controllo del territorio.

Il comma 7 dell'art. 1 prevede che l'AIMA effettui la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro 30 giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5 da parte delle Regioni e Province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999 (non più il 15 settembre, previsto nel testo originario).

La previsione dello slittamento del termine dimostrerebbe l'inesistenza dei presupposti della necessità ed urgenza a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza.

Inoltre il legislatore non definirebbe su che basi i dati sui quali effettuare la compensazione debbano intendersi “certi”, né avrebbe assicurato il coinvolgimento delle Regioni nella elaborazione dei suddetti dati e nella stessa definizione dei parametri sulla scorta dei quali ne dovrebbe essere assicurata la certezza.

La legge di conversione ha poi modificato il comma 8 dell'art. 1, stabilendo, alla lettera e), che la compensazione è effettuata in favore di tutti gli altri produttori e così introducendo un ulteriore criterio di priorità.

Sul punto la Regione Lombardia ribadisce che i suddetti criteri avrebbero dovuto essere determinati d'intesa con le Regioni (eccezione già esaurientemente esposta in sede di impugnazione del decreto-legge ora convertito). Rileva altresì l'evidente illogicità di detta disposizione, poiché non si comprenderebbe come i produttori sprovvisti di quota possano risentire di effetto alcuno o essere coinvolti dalle operazioni di compensazione.

Il comma 21-ter, nello stabilire che, in attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità previsti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, mutuerebbe dalle precedenti disposizioni ivi richiamate i vizi di illegittimità costituzionale già rilevati e confermerebbe l'originaria insussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza sottese alla riforma.

La Regione Lombardia denuncia anche l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

In sede di conversione è stato modificato il comma 11 del decreto-legge relativo agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali sulle operazioni di compensazione, nel senso della rideterminazione, ad opera dell'AIMA, dei dati quantitativi che devono essere posti a base delle operazioni in questione, nel caso di ordinanze giurisdizionali anche non definitive, che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti.

L'avere rimesso all'AIMA la rideterminazione dei predetti dati quantitativi, secondo la ricorrente, non solo introdurrebbe una surrettizia limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori in tema di quote latte, ma scavalcherebbe le pur limitate prerogative decisionali prima riconosciute alle Regioni, privandole di ogni potere di programmazione e controllo del settore, e risulterebbe irragionevole ed arbitraria.

La Regione Lombardia deduce poi la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 17 dell'art. 1, nella parte modificata dalla legge censurata, prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, inviato dall'AIMA, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate (apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda) e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle Regioni e Province autonome, l'elaborato stesso (che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati), la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. Il comma suddetto prevede, inoltre, che in ogni caso gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

Le modificazioni apportate dalla legge di conversione non avrebbero, secondo la ricorrente, ovviato alle illegittimità già rilevate nel ricorso sul decreto-legge convertito (di cui si è già dato conto), in riferimento al totale disinteresse nei confronti dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame ovvero hanno proposto ricorsi irricevibili, esclusi totalmente dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità delle dichiarazioni di commercializzazione.

Un'ultima censura concerne i commi 21 e 21-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, dei quali la Regione Lombardia contesta la legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 21 del citato art. 1, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che le quote confluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna Regione e Provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 e che tale principio si applica anche per il periodo 1999-2000.

Il comma 21-bis del medesimo articolo, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

Ad avviso della ricorrente, le innovazioni introdotte dalla legge di conversione avrebbero aggravato le illegittimità già denunciate nei confronti del decreto-legge n. 43 del 1999.

In particolare, il criterio di ripartizione tra le Regioni della riserva nazionale da parte dello Stato sulla base non più della produzione media, ma delle quote individuali allocate in ciascuna Regione, risulterebbe ulteriormente irragionevole rispetto al precedente, in quanto non terrebbe conto del fatto che le Regioni a maggiore vocazione produttiva hanno subìto, nelle annate considerate, drastiche riduzioni della produzione in ragione dei tagli operati sui quantitativi individuali allocati nelle Regioni stesse a partire dal 1994 e dei criteri di priorità seguiti nelle operazioni di compensazione.

Infine, come già rilevato in sede di ricorso sul decreto-legge n. 43 del 1999, il legislatore continuerebbe ad ignorare la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, che stabiliva l'esclusiva competenza regionale in ordine alla scelta dei criteri di assegnazione ai singoli produttori. La limitazione introdotta con il comma 21-bis dell'art. 1, che esclude un'intera categoria di produttori dalla riassegnazione, contrasterebbe con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e con gli stessi principî costituzionali recentemente affermati da questa Corte.

5.4.— Censure identiche a quelle riportate al punto che precede proposte dalla Regione Lombardia, in ordine alla legittimità costituzionale della suddetta legge n. 118 del 1999, sono svolte anche dalla Regione Veneto (ric. n. 19 del 1999).

6.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, allo stato degli atti e con riserva di successive difese, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque infondati.

7.— In prossimità dell'udienza del 26 ottobre del 1999 (originariamente fissata per la discussione dei ricorsi summenzionati), hanno depositato memorie le Regioni Veneto e Lombardia ed il Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1.— Le Regioni Veneto e Lombardia, con due memorie di contenuto identico, dopo una dettagliata ricostruzione degli interventi normativi succedutisi nel settore lattiero-caseario e della giurisprudenza costituzionale in materia, hanno svolto una serie di ulteriori precisazioni.

In relazione alla lamentata violazione dell'art. 77 della Costituzione, le ricorrenti non ignorano che, proprio con riferimento al settore di cui è causa, questa Corte ha affermato che «i limiti imposti in sede comunitaria ai quantitativi nazionali di produzione lattiera e l'esigenza di introdurre misure intese al contenimento di questa rendono non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza» (sentenza n. 398 del 1998).

Tuttavia, ad avviso delle Regioni Lombardia e Veneto, i provvedimenti legislativi in esame, a differenza dei precedenti, non sarebbero diretti al contenimento della produzione interna e all'adempimento degli obblighi comunitari con riferimento alla introduzione della compensazione a livello nazionale (già assicurata per mezzo degli interventi del 1996), ma al riordino del settore.

Le ricorrenti rilevano poi che tutti i provvedimenti legislativi impugnati detterebbero una serie di disposizioni retroattive incompatibili, per la loro stessa struttura normativa, con l'idea dell'urgenza (non autoprodotta) che è sottesa alla logica dell'art. 77 della Costituzione. Mancherebbe, comunque, il requisito della straordinarietà, posto che nel settore lattiero-caseario l'eccezione sarebbe divenuta la regola, con conseguente incertezza ed instabilità dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e tra Stato e Regioni.

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, secondo le Regioni Lombardia e Veneto questa Corte avrebbe statuito che il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale e che, dunque, anche alla luce del d.lgs. n. 143 del 1997, l'elaborazione delle linee di politica agricola deve essere effettuata d'intesa con la Conferenza permanente; l'intesa – secondo l'interpretazione che le ricorrenti danno della sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte – potrebbe essere sostituita dalla mera consultazione solo nel caso in cui non si tratti di elaborare linee generali di politica agricola, ma di opporsi all'adempimento di precisi obblighi che gli organi comunitari abbiano impartito in ragione della non corretta attuazione di un dettame precedentemente imposto in via generale.

Nessuna partecipazione, viceversa, sarebbe stata assicurata alle Regioni in sede di elaborazione normativa dei criteri di compensazione e loro ordine di priorità, né in sede di determinazione dei procedimenti di riassegnazione delle quote confluite in riserva nazionale, né, infine, in sede di previsione di piani di abbandono della produzione, e ciò in aperta violazione, oltre che dei principî già esposti, anche di quanto espressamente stabilito da questa Corte nella sentenza n. 398 del 1998.

Nessuna partecipazione sarebbe poi stata di fatto riconosciuta alle Regioni in termini di esecuzione di funzioni amministrative, che sono loro attribuite nell'ambito del settore lattiero-caseario dalla Costituzione e confermate, da ultimo, dal d.lgs. n. 143 del 1997 e dalla recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 398 del 1998 e n. 520 del 1995).

Le Regioni, per il resto ribadiscono e precisano le specifiche censure indirizzate avverso le singole disposizioni contenute negli atti legislativi impugnati.

7.2.— Nella propria memoria (unica per tutti i ricorsi sopra menzionati, nella prospettiva della loro unitaria trattazione) l'Avvocatura generale dello Stato premette che se è vero quanto riconosciuto dalla Corte nella sentenza n. 398 del 1998, e cioè che la materia dell'agricoltura non è attratta da quella della regolazione dei mercati ed è di competenza regionale, tuttavia tale affermazione non porta a disconoscere la necessità di quelle funzioni centrali occorrenti per l'attuazione, in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio nazionale, della normativa comunitaria di regolazione del settore a livello nazionale, violandosi altrimenti gli obblighi dello Stato italiano nei confronti della Comunità europea.

Dopo questa preliminare precisazione, l'Avvocatura procede ad una trattazione separata delle questioni prospettate dalle ricorrenti, unificandole per provvedimenti normativi impugnati e per gruppi di censure.

In particolare, quanto alla dedotta mancanza dei presupposti per la decretazione d'urgenza, la difesa erariale rileva che il primo degli impugnati decreti-legge (il n. 11 del 1997) è stato adottato a seguito dell'acuirsi della crisi del settore zootecnico per il contemporaneo operare degli effetti negativi della BSE (Encefalopatia spongiforme bovina) e del fenomeno delle eccedenze produttive di latte, anche al fine di far rientrare la protesta degli allevatori sfociata in clamorose iniziative.

Le misure contenute nel decreto-legge (finanziamenti agevolati; premi per la perdita di reddito e per l'abbandono definitivo della produzione; anagrafe del bestiame; Commissione governativa di indagine; sgravi contributivi; conservazione di stanziamenti in bilancio; finanziamento delle misure di accompagnamento della PAC) sarebbero state “assolutamente urgenti” ed indifferibili per un serie di motivi, che l'Avvocatura individua: nella situazione che si era venuta a creare, nell'esigenza di erogare gli aiuti entro il 1° luglio 1997, nella scadenza al 31 gennaio del termine per il pagamento del prelievo (art. 3 decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996»), nella presenza di altre scadenze temporali (per la conservazione in bilancio degli stanziamenti per il 1996, per il pagamento delle rate di contributi, per il completamento dei pagamenti delle misure di accompagnamento), e, in riferimento all'anagrafe del bestiame, nella sua previsione ad opera della normativa comunitaria.

Le suddette ragioni renderebbero «non manifestamente implausibile la valutazione governativa posta a base degli interventi in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza» (sentenza n. 398 del 1998).

Considerazioni analoghe sono svolte con riferimento alla medesima censura riproposta anche in riferimento agli altri decreti-legge censurati (ed alle relative leggi di conversione).

Quanto, invece, alla pretesa illegittima istituzione di apposita commissione governativa di indagine, l'Avvocatura rileva che la stessa è stata nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e non ha incluso nel suo seno rappresentanti del Ministero o delle Regioni (la norma parla genericamente di «magistrati, funzionari ed esperti della materia»), in quanto si tratterebbe di un organo super partes, senza poteri amministrativi e gestionali, incaricato solo di accertare come sia avvenuta la gestione delle quote, se vi siano state e da parte di chi irregolarità, come abbiano funzionato i controlli: «proprio per questa funzione» sarebbe «da escludere la necessità della presenza di rappresentanti delle amministrazioni (statali o locali) competenti».

In relazione, invece, alla ipotizzata violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni prima dell'emissione della normativa censurata, la difesa erariale precisa preliminarmente che una parte di tale normativa non investirebbe materie di competenza regionale.

Si osserva, poi, come le censure avanzate siano, in ogni caso, infondate anche in riferimento ai principî stabiliti dalla Corte nelle sentenze n. 398 del 1998 e n. 520 del 1995, non essendosi ritenuto necessario l'intervento della Conferenza permanente Stato-Regioni se non nell'adozione di criteri generali, mentre in riferimento a disposizioni di carattere puntuale ed urgente la partecipazione regionale può essere salvaguardata anche nella forma di richiesta di parere.

Sono, infine, svolte dall'Avvocatura difese specifiche in relazione alle censure più analitiche proposte dalle ricorrenti su disposizioni ad hoc degli impugnati testi di legge, ponendosi, peraltro, in luce come le stesse appaiano «superate, infondate e non condivise da tutte le altri Regioni, che infatti hanno concordato le suddette disposizioni nelle previste sedi istituzionali, in un clima di reale e reciproca collaborazione».

8.— Svoltasi l'udienza pubblica di discussione in data 26 ottobre 1999, all'esito della stessa questa Corte ha emanato, in data 15 dicembre 1999, ordinanza istruttoria con la quale veniva disposta l'acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza: 1) verbali delle riunioni tenute, a far data dal 1° dicembre 1996, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, prima, e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome, dopo, nelle quali sia stata trattata la materia delle quote latte (e relativi allegati riferentisi alla stessa materia); 2) relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, istituita dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998; 3) prospetto delle date di emissione dei bollettini AIMA in riferimento alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998; 4) quadro del contenzioso civile e amministrativo in corso, in relazione alla determinazione delle quote latte individuali e alle compensazioni effettuate dall'AIMA (oggi AGEA).

9.— Acquisiti i suddetti elementi di conoscenza, veniva fissata per il giorno 23 ottobre 2001 una nuova udienza pubblica di discussione, destinata alla trattazione, oltre che dei ricorsi suddetti, anche dei due ulteriori proposti dalla Regione Veneto (ric. nn. 10 e 14 del 2000) contro il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario) e la relativa legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79.

9.1.— Con la prima di tali iniziative la Regione Veneto, come osservato, ha investito il decreto-legge n. 8 del 2000, censurato nella sua interezza e con specifico riguardo all'art. 1, commi da 1 a 8, per contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 77, 81, 97, 115, 117, 118, 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

Con il secondo ricorso, invece, è stata impugnata anche la legge di conversione n. 79 del 2000. La ricorrente, dopo avere premesso che le censure già formulate nei confronti del decreto-legge n. 8 del 2000 devono considerarsi trasferite sulla legge di conversione, solleva ulteriori censure sulle modifiche introdotte in sede di conversione.

9.2.— Si è costituito – nei giudizi originati dai ricorsi nn. 10 e 14 del 2000 – il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che anche le questioni oggetto degli stessi siano dichiarate infondate.

Con riferimento alla impugnazione dell'intero testo normativo, e segnatamente alla denunciata carenza, nel decreto-legge, dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, la difesa erariale osserva che la censura non è stata riproposta nei confronti della legge di conversione, sicché dovrebbe ritenersi superata a seguito della avvenuta approvazione di tale legge.

In replica alle censure che lamentano il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'adozione della normativa oggetto di impugnazione, l'Avvocatura rileva che il testo del decreto-legge è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, che si è espressa all'unanimità in senso favorevole, e che comunque non vi sarebbe alcuna necessità di indicare, nel testo della legge di conversione, che di tale parere si è tenuto conto nell'iter parlamentare di approvazione.

Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, per avere il Governo proceduto a forme di mera consultazione delle Regioni, secondo la difesa dello Stato sarebbe da escludere la previsione di una intesa sulla emanazione di provvedimenti legislativi, in quanto essa implicherebbe una cogestione dell'iniziativa legislativa, che spetta costituzionalmente al Governo. La previsione dell'intesa di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 281 del 1997 – si aggiunge – si riferirebbe all'attività amministrativa di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, non all'attività del Governo, come avrebbe chiarito questa Corte nella sentenza n. 398 del 1998.

Specifiche difese, infine, sono svolte in relazione a ciascuna delle ulteriori censure che investono ogni singola norma impugnata del decreto-legge n. 8 del 2000 e della relativa legge di conversione n. 79 del 2000.

10.— In prossimità anche dell'udienza pubblica del 23 ottobre hanno depositato nuove memorie sia le Regioni Lombardia e Veneto, sia l'Avvocatura generale dello Stato.

10.1.— Le predette ricorrenti, in particolare, sottolineano che le intese e i pareri favorevoli dati come raggiunti, a quanto emergerebbe, in realtà, dalla documentazione prodotta in seguito all'ordinanza istruttoria, non avrebbero garantito il coinvolgimento regionale, perché successivi alla elaborazione della normativa in discussione e quindi condizionati dalla urgenza di provvedere “autoprodotta” dallo Stato, rivelandosi perciò inidonei a costituire strumenti di coinvolgimento delle Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione e della sentenza n. 398 del 1998. Con tale pronuncia questa Corte avrebbe chiarito che, dovendo ascriversi la produzione lattiera alla materia dell'agricoltura, di competenza regionale, il raccordo tra Stato e Regioni, per essere rispettoso del principio di leale collaborazione, dovrebbe svolgersi nelle forme della intesa preventiva, sia a livello di produzione normativa, sia a livello di determinazione degli indirizzi generali di politica agricola.

Nel merito, invece, le Regioni ribadiscono le censure già proposte.

10.2.— La difesa erariale, per parte sua, prima di entrare nel merito delle questioni, ha preliminarmente rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisione del 26 maggio 2000, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla interpretazione di disposizioni dei regolamenti CEE n. 3950/92 e n. 536/93, entrambi in tema di prelievo supplementare sulla produzione di latte, in riferimento all'art. 33 del trattato CE, e che in relazione a tale causa, iscritta con il numero C-231/00 del ruolo, è già esaurita la fase scritta e si attende la fissazione della udienza orale, che, per la rilevanza delle questioni trattate, il Governo italiano ha espressamente sollecitato.

Su tali premesse l'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato l'opportunità di conoscere preventivamente il punto di vista del giudice comunitario sulla legittimità e sulla portata della normativa europea, per la cui attuazione è stata adottata la disciplina nazionale contestata nel presente giudizio.

Ha riproposto, infine, le difese già svolte nei suoi precedenti scritti.

11.— Celebrata l'udienza del 23 ottobre 2001, all'esito della stessa questa Corte disponeva rinvio a nuovo ruolo di tutti i ricorsi suddetti, per consentire alle parti di svolgere le proprie difese anche in relazione alla sopravvenienza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

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