Pronuncia 219/2013 — Rel. Giorgio Lattanzi
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi con ricorsi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento, delle Regioni Umbria, Campania e Lazio, della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Regione Calabria, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione siciliana, della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma della Sardegna notificati il 19, il 19-23, il 18 (spedito per la notifica), il 18-23 e il 18 novembre 2011, il 4-7 e il 5 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 23, il 24, il 25 e il 28 novembre 2011 e l'8, il 12 e il 15 febbraio 2013 rispettivamente iscritti ai nn. 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 161 e 162 del registro ricorsi 2011 ed ai nn. 16, 17, 18 e 20 del registro ricorsi 2013.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento, fuori termine, della Regione Molise (nel ricorso iscritto al n. 149 del registro ricorsi 2011); udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e per la Provincia autonoma di Trento, Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio e per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.- Con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (ric. n. 148 del 2011) ha proposto questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 1, 2, commi 4 e 7, 4, 5, 6, 7, 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 20 settembre 2011, n. 219, per violazione degli articoli 76, 100, 117 e 126 della Costituzione; degli articoli 4, numeri 1) e 3), 16, 54, 79, 80, 81, 103, 104, 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); degli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonché del principio di leale collaborazione.
1.1.- La Regione ricorrente denuncia in primo luogo l'illegittimità di tutte le disposizioni impugnate per violazione dell'art. 76 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Si osserva al riguardo che la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), di cui il decreto legislativo n. 149 del 2011 costituisce attuazione, prevede - nell'articolo 2, comma 3 - che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata» e che in mancanza di intesa il Consiglio dei ministri possa deliberare, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere con l'indicazione delle «specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta».
Inoltre il comma 5 del medesimo articolo 2 fa obbligo al Governo di assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi, «piena collaborazione con le regioni e gli enti locali». Nel caso di specie l'intesa non è stata raggiunta, come risulta dal preambolo del decreto legislativo censurato; e nella relazione inviata alle Camere il Governo si limita a riferire di incontri in sede tecnica e della «mancata condivisione - in particolare da parte di Regioni e Comuni - del contenuto del provvedimento», senza nulla dire in merito alle specifiche obiezioni sollevate dai rappresentanti delle Regioni, se non in un accenno alle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate con riguardo alla disciplina del cosiddetto "fallimento politico" del Presidente della Giunta regionale.
La dedotta violazione dell'art. 76, secondo la ricorrente, si risolve in una lesione delle proprie prerogative costituzionali, dato che il criterio direttivo di cui al citato art. 2 - che si assume essere stato disatteso - era posto a tutela specifica delle autonomie regionali.
1.2.- La Regione Trentino-Alto Adige denuncia anzitutto l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, perché dall'accoglimento della censura deriverebbe l'annullamento di tutte le norme impugnate o comunque la dichiarazione della illegittimità della loro applicazione alle ricorrenti. Questo articolo prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo impugnato nei confronti degli enti ad autonomia speciale «sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ma dispone l'immediata e diretta applicazione del decreto medesimo qualora, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, non risultino concluse le procedure di cui al menzionato art. 27, e «sino al completamento delle procedure medesime».
La disposizione si pone in contrasto, secondo la ricorrente, con l'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 1, comma 2, della legge di delega n. 42 del 2009, nella parte in cui stabilisce che «alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Poiché il decreto legislativo n. 149 del 2011 attua - come risulta dal titolo e dalla premessa - gli artt. 2, 17 e 26 della legge di delega, ne deriva che esso «non può applicarsi alle Regioni speciali, né direttamente, né come fonte di un dovere di adeguamento». L'impugnato art. 13 dispone invece la propria diretta applicazione alle Regioni ad autonomia differenziata e per questo viola «i limiti esterni della delega», apertamente contraddicendo un vincolo positivamente stabilito dalla legge di delega.
Il medesimo articolo 13 è impugnato anche per violazione degli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Secondo la ricorrente l'articolo censurato condiziona il contenuto delle norme di attuazione - che viene ridotto «alla fissazione della decorrenza o delle modalità di applicazione di norme non aventi il rango di norme di attuazione» - e pone il termine di sei mesi per la loro adozione, ponendosi con ciò in contrasto con l'art. 107 dello statuto, perché una fonte legislativa ordinaria unilateralmente adottata dallo Stato non può incidere sul contenuto o sul termine di adozione di norme di attuazione che si fondano su un accordo raggiunto in sede di commissione paritetica.
Secondo la Regione Trentino-Alto Adige l'art. 13 viola inoltre i seguenti parametri statutari: l'art. 104, che richiede per la modifica delle norme contenute nel titolo VI dello statuto una legge ordinaria dello Stato, su concorde richiesta del Governo, «qualora si ritenga che l'art. 13 possa essere riferito anche a tale legge»; l'art. 79, perché, in contrasto con quanto detto articolo prevede, lo Stato avrebbe modificato, con fonte primaria ordinaria, le misure del concorso della Regione ricorrente agli obiettivi di finanza pubblica; gli artt. 103, 104 e 107 - che disciplinano i procedimenti di revisione statutaria e di adozione delle norme di attuazione - perché il d.lgs. impugnato regola materie oggetto di norme statutarie e di attuazione, sulle quali una fonte ordinaria statale non può incidere, salvo che sia adottata con la speciale procedura concordata prevista nell'art. 104, che nella specie non è stata seguita.
1.3.- Venendo alle doglianze relative alle singole disposizioni, la Regione Trentino-Alto Adige impugna in primo luogo gli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, relativi, rispettivamente, all'obbligo di redigere una relazione di fine legislatura e di fine mandato provinciale e comunale.
La Regione Trentino-Alto Adige lamenta che le disposizioni censurate introducono una disciplina dettagliata in materie di competenza primaria regionale quali l'organizzazione interna (art. 4, n. 1 dello statuto o, se ritenuto più favorevole, art. 117, quarto comma, Cost., in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); la disciplina di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti della regione (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992); l'ordinamento degli enti locali (art. 4, n. 3 dello statuto). Anche qualora la normativa statale censurata fosse ricondotta alla potestà di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), essa, secondo la prospettazione regionale, sarebbe comunque illegittima per la sua natura di normativa dettagliata in materia di competenza concorrente, anche alla luce dell'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.
Lo stesso articolo 1 è denunciato anche nella parte in cui prevede che lo schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura sia adottato con atto di natura non regolamentare (comma 5). La previsione, secondo la Regione Trentino-Alto Adige, viola il divieto - desumibile dal comma 6 dell'art. 117 Cost. e dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - di far ricorso a fonti secondarie nelle materie regionali, e comunque, qualora l'atto si consideri amministrativo e non normativo, il divieto di attribuzione di funzioni amministrative ad organi statali, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Gli artt. 1, comma 2, e 4, comma 2, sono censurati, infine, nella parte in cui prevedono una forma di controllo da parte del Tavolo tecnico perché introducono una forma di controllo non prevista nello statuto e nelle relative norme di attuazione e in particolare negli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 (per quanto riguarda l'art. 1, comma 2) nonché negli artt. 79, comma 3, dello statuto e 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 (quanto all'art. 4, comma 2).
1.4.- La Regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011.
L'art. 2, comma 4, stabilisce che qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 - e cioè qualora il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario ad acta non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso (lettera a); e si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'art. 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento (lettera b) - «il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009».
Il comma 7 dello stesso art. 2 prevede che «Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi».
Attraverso il richiamo all'art. 8 della legge n. 131 del 2003, attuativo dell'art. 120 Cost., il censurato combinato disposto pretende di applicare la suddetta disposizione costituzionale alle autonomie speciali, laddove, nelle materie statutariamente attribuite alle ricorrenti, l'art. 120 Cost. è inapplicabile, e restano fermi i poteri sostitutivi previsti dalle norme di attuazione di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 (si richiama al riguardo la sentenza di questa Corte n. 236 del 2004). Quanto poi alle materie non previste nello Statuto, la ricorrente deduce che l'art. 8 della legge n. 131 del 2003 sarebbe ad esse applicabile soltanto dopo il trasferimento delle nuove funzioni con le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione. Poiché la disciplina del potere sostitutivo statale in relazione alle nuove funzioni trasferite spetta alle norme di attuazione, il comma 7 dell'art. 2 contrasta anche, secondo la Regione Trentino-Alto Adige, con l'art. 107 Cost. (recte: dello statuto) perché pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.
Ulteriore motivo di illegittimità del comma 7 dell'art. 2 è rinvenuto dalla ricorrente nel fatto che detto comma fa riferimento al «mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio» ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, mentre l'art. 120 Cost. «si riferisce soltanto alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, e non anche a generici obiettivi di servizio, la cui nozione è sconosciuta alla Costituzione».
1.5.- La Regione Trentino-Alto Adige ha impugnato l'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, secondo cui «Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi».
Nel fare riferimento all'art. 14, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, «ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», l'articolo denunciato contempla, secondo la ricorrente, un controllo di gestione ministeriale sugli enti locali della Regione e sugli enti pubblici pararegionali. La previsione di tale forma di controllo, in particolare, lederebbe: a) la potestà legislativa primaria e la potestà amministrativa della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli enti para-regionali», rispettivamente riconosciute dall'art. 4, numero 2), dello statuto e 16, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992; b) la competenza legislativa primaria della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli enti locali» di cui all'art. 4, numero 3), dello statuto; c) l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude il conferimento di funzioni amministrative - e quindi anche funzioni di vigilanza - ad organi statali; d) l'art. 117, sesto comma, Cost. e l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, qualora si ritenga che l'atto regolativo da esso previsto abbia natura regolamentare e che pertanto violi il divieto di regolamenti statali in materie regionali, ovvero l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, qualora si ritenga al contrario che l'atto in parola non abbia natura normativa.
Sarebbero poi violati gli artt. 54, 79 e 80 dello statuto e l'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 1.6.- La Regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale dispone: a) che «gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile»; b) che «i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente» (...) «non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo», né possono ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici; c) che i componenti del collegio dei revisori di cui siano riconosciute gravi responsabilità, in sede di giudizio della Corte dei conti, nello svolgimento della loro attività o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, «non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata».
In via preliminare la ricorrente sostiene che il comma 1 dell'impugnato art. 6, in quanto sostituisce l'art. 248, comma 5, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (d'ora in avanti TUEL), è ad essa inapplicabile, in forza dell'art. 1, comma 2, del testo unico medesimo, secondo cui «le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». Nell'ipotesi, prospettata in via subordinata, che il già richiamato art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 prevalga sul censurato art. 6 e che renda l'intero decreto legislativo n. 149 direttamente applicabile alle autonomie speciali, la Regione Trentino-Alto Adige deduce comunque l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per contrasto con l'art. 4, numero 3), dello statuto, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. L'impugnato articolo introdurrebbe, infatti, una disciplina dettagliata ed autoapplicativa in una materia di competenza legislativa regionale.
Quanto al comma 2 dell'art. 6, esso - che non modifica il t.u. degli enti locali - se applicato in via diretta alla Regione in forza del ricordato art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 si pone comunque in contrasto, ad avviso della ricorrente, con gli artt. 54, numero 5), 79, comma 3, e 80 dello statuto, nonché con l'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, perché, nella materia, riservata alla Regione, dell'ordinamento degli enti locali, introduce forme di controllo ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste.
1.7.- La Regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale prevede una serie di sanzioni per l'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte della «Regione o Provincia autonoma inadempiente». La ricorrente ne lamenta il contrasto con l'art. 79 dello statuto. Dall'evocato parametro statutario emergerebbe chiaramente, secondo la ricorrente, che il legislatore delegato, con la disposizione impugnata, ha modificato unilateralmente il regime finanziario disegnato dallo Statuto, con lesione del principio dell'accordo che domina i rapporti finanziari fra Stato e Regione Trentino-Alto Adige.
In via subordinata - qualora cioè si ammettesse l'intervento del legislatore ordinario in materia - la Regione Trentino-Alto Adige lamenta il contrasto della disposizione impugnata con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto, in materia di competenza regionale e provinciale, non si potrebbe comunque far luogo all'applicazione diretta della normativa statale, sussistendo in capo alle ricorrenti soltanto un dovere di adeguamento.
2.- La Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre (ric. n. 149 del 2011) ha proposto questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7; e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto.
2.1.- La ricorrente denuncia in via preliminare l'illegittimità di tutte le disposizioni impugnate per violazione degli artt. 76 e 114 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, lamentando, con argomentazioni in tutto coincidenti con quelle spese dalla Regione Trentino-Alto Adige nel ricorso n. 148 del 2011 (supra, punto 1.1.), il mancato perfezionarsi della prescritta intesa, la mancata indicazione delle «specifiche motivazioni» per le quali l'accordo non è stato raggiunto e la stessa insussistenza delle ragioni di urgenza che avrebbero determinato il Governo a non proseguire ulteriormente nella ricerca dell'intesa con la Regione.
2.2.- La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, che disciplina la responsabilità del Presidente della Giunta regionale per l'ipotesi di grave dissesto finanziario. La ricorrente assume il contrasto del predetto art. 2 con l'art. 76 Cost., in riferimento ai principi e criteri direttivi indicati negli artt. 2, lettera z), e 17, lettera e), della legge di delegazione n. 42 del 2009. La dedotta illegittimità della norma denunciata verrebbe in evidenza sotto tre profili: a) perché essa introduce l'autonoma fattispecie del grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario; b) perché collega la rimozione del Presidente della Giunta regionale a tale fattispecie, anziché a specifiche gravi violazioni di legge, come richiesto dall'art. 126 Cost.; c) perché collega siffatta rimozione non già alle attività che il Presidente della Giunta svolge in quanto tale, ma nella sua opera di Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi dell'art. 2, commi 79 e 83, della legge n. 191 del 2009.
Quanto al primo profilo, la norma impugnata estende alla Regione il regime del dissesto finanziario senza che nella legge di delega compaia alcun riferimento a questa fattispecie, che, di conseguenza è "creata" dal legislatore delegato in eccesso di delega. Non può infatti rinvenirsi il fondamento del censurato art. 2 nell'art. 17, lettera e), della legge n. 42 del 2009, che si riferisce genericamente a una situazione di grave dissesto delle finanze regionali come premessa per far scattare il procedimento di scioglimento degli organi regionali, «ove ne ricorrano i presupposti», dovendosi questi presupposti rinvenire nelle "gravi violazioni di legge" cui fa riferimento l'art. 126 Cost. Quanto al secondo profilo, la ricorrente rileva che la legge di delega fa rientrare fra i casi di grave violazione di legge rilevanti ai sensi dell'art. 126 Cost. «le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali», ma ciò non autorizza a concludere che il «grave dissesto» possa essere di per sé identificato con una «grave violazione di legge» ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 Cost. Solo le specifiche violazioni di legge potranno, al contrario, essere ritenute gravi quando conducano al dissesto finanziario. Di qui la conclusione che il collegamento automatico della fattispecie del grave dissesto finanziario alla sanzione dello scioglimento della Giunta regionale integra una violazione della legge di delega, e quindi, indirettamente, dell'art. 76 Cost. Quanto, infine, al terzo dei profili di censura, la necessaria coincidenza personale tra la figura del commissario governativo e quella del Presidente della Regione non è sufficiente, ad avviso della ricorrente, a superare il rilievo che le due figure sono istituzionalmente e giuridicamente diverse e che nella legge di delega lo scioglimento era prospettato come sanzione alle gravi violazioni di legge che portino al dissesto compiute dal Presidente, non già dal Commissario nominato dal Governo.
Appare inoltre incongruo alla ricorrente che al Presidente della Regione, in quanto organo politico responsabile nei confronti del Consiglio regionale, si commini una gravissima sanzione sul piano politico imputandogli comportamenti tenuti nella veste di commissario, nella quale egli opera invece in raccordo e in rapporto di responsabilità con il Governo nazionale.
2.3.- La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, per contrasto con l'art. 76 Cost. La ricorrente afferma che il comma impugnato modifica le previsioni contenute nell'art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, che tuttavia è stata a sua volta modificata dopo il conferimento della delega, ma prima dell'esercizio della stessa da parte del Governo. Con questo intervento legislativo il Parlamento avrebbe implicitamente operato una revoca parziale della delega originariamente concessa, imponendo al legislatore delegato di rispettare la disciplina parlamentare sopravveniente alla delega. Ma questo limite, secondo la prospettazione regionale, è stato violato dalla disposizione denunciata, la quale, «disciplinando con norme nuove le procedure di rientro dal disavanzo sanitario» modifica la disciplina introdotta dal legislatore parlamentare successivamente alla legge di delega e inoltre, sovrapponendosi caoticamente a tale disciplina parlamentare reca un vulnus al principio della certezza del diritto.
2.4.- La Regione Emilia-Romagna ha impugnato anche i commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione dell'art. 126 Cost. Detta disposizione costituzionale subordina la rimozione del Presidente della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale alla circostanza che essi abbiano compiuto gravi violazioni di legge, che sussistono - secondo la ricorrente - soltanto «se gli organi regionali tengono uno specifico comportamento, in contrasto con specifiche norme, comportamento che a seguito della contestazione potrebbero far cessare». La formulazione costituzionale e le corrispondenti espressioni impiegate negli statuti speciali («reiterate e gravi violazioni di legge») esprimono, infatti, «la necessità che i comportamenti illegittimi abbiano un certo grado di frequenza e intensità, ma anche di intenzionalità». Tutti questi caratteri difetterebbero nella previsione della fattispecie del dissesto finanziario come ipotesi legittimante la rimozione del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
2.5.- La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui collega la sanzione dello scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta per responsabilità politica all'accertamento - da parte della Corte dei conti - del ricorso delle condizioni di cui al comma 1. La ricorrente contesta la violazione degli artt. 24, 100 e 103, secondo comma, Cost. nonché del principio di ragionevolezza. Essa premette che l'accertamento della responsabilità personale del Presidente della Giunta è rimesso alla Corte dei conti «senza che la norma specifichi se a tal fine la Corte agisca nell'ambito delle sue attribuzioni di controllo ovvero quale organo di giurisdizione».
Nell'ipotesi in cui si ritenga che l'accertamento in discorso debba essere eseguito nell'esercizio delle funzioni di controllo collaborativo, i parametri costituzionali evocati sarebbero lesi perché l'accertamento della diretta responsabilità del Presidente della Regione e la diretta imputabilità allo stesso del verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, a titolo di dolo o colpa grave, richiede necessariamente un procedimento giurisdizionale, «caratterizzato dal rispetto del principio del contraddittorio e dal pieno riconoscimento degli inviolabili diritti di difesa». Se invece la disposizione fosse interpretata - nonostante una contraria indicazione si ricavi dall'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 - nel senso che, ai fini degli accertamenti richiesti alla Corte dei conti, concorrano la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale, la disposizione sarebbe egualmente incostituzionale, per violazione dei medesimi parametri, perché l'elemento oggettivo del danno ingiusto sarebbe ascrivibile ex se al fatto del grave dissesto finanziario senza il necessario concorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Si osserva al riguardo nel ricorso che «si tratterebbe (...) di un giudizio di responsabilità erariale di cui non sono chiare le regole, le modalità di introduzione, le garanzie di difesa nelle varie fasi, la competenza ed i gradi». Anche ad ammettere che il legislatore abbia subordinato l'irrogazione della sanzione all'accertamento, in sede di giudizio di responsabilità, della sussistenza del dolo o della colpa grave del Presidente, con sentenza passata in giudicato, il procedimento definito nel denunciato art. 2, comma 2, è comunque considerato illegittimo dalla ricorrente perché irragionevolmente genera una «situazione di grave incertezza e di delegittimazione degli organi costituzionali della Regione, destinata a protrarsi nel tempo», anticipando di fatto la sanzione politica che, giuridicamente, dovrebbe colpire il Presidente solo quando sia accertata in via definitiva la sussistenza delle condizioni soggettive rilevanti ai sensi dell'art. 126 Cost.
2.6.- La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, secondo cui «Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni». La ricorrente ne deduce il contrasto con la legge di delega n. 42 del 2009 e l'indiretta violazione dell'autonomia regionale, sotto diversi profili. In primo luogo la legge di delega - secondo le ricorrenti - non prevede gli organi regionali come possibili destinatari delle sanzioni della ineleggibilità e incandidabilità.
Infatti detta legge autorizzava a introdurre quale meccanismo sanzionatorio automatico per gli organi di governo l'ineleggibilità degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del TUEL, e quindi faceva riferimento solo agli enti locali sub-regionali, non certo alle Regioni. Inoltre la legge di delegazione n. 42 del 2009 autorizzava il legislatore delegato a prevedere ipotesi di ineleggibilità degli amministratori degli enti dichiarati in stato di dissesto finanziario, non anche a introdurre la sanzione della incandidabilità, che differisce per ratio e disciplina giuridica dalla ipotesi di ineleggibilità.
Da ultimo la ricorrente osserva che la legge di delega ammetteva l'individuazione di «casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici», mentre l'impugnato comma 3 dell'art. 2 estende l'interdizione alle cariche di enti e organi politici.
Lo stesso comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 è impugnato dalla Regione Emilia-Romagna anche per violazione dell'autonomia legislativa prevista nell'art. 122 Cost. in materia di sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale. La disposizione censurata, infatti, nella suddetta materia di legislazione concorrente pone una disciplina analitica e autoapplicativa che non lascia alla legge regionale alcun margine di integrazione; sotto altro profilo il denunciato comma 3 si ritiene viziato per irragionevolezza in quanto irroga una sanzione sproporzionata, specie se comparato alle altre ipotesi legislativamente previste di applicazione della sanzione della incandidabilità, che sono tutte connesse a gravissimi episodi di criminalità. La ricorrente aggiunge, infine, che la disposizione denunciata è illogica, e quindi irragionevole, là dove «pretende di disciplinare restrittivamente i poteri di nomina dei propri "organi e cariche di governo" da parte delle istituzioni europee», mentre avrebbe dovuto far riferimento alle sole designazioni spettanti alla Repubblica italiana in tali organi comunitari.
2.7.- La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5 dell'art. 2, che disciplina la nomina di un commissario ad acta e affida tale nomina al Consiglio dei ministri. Secondo la ricorrente, la disposizione è illegittima per violazione dell'art. 76 Cost., perché, in assenza di un'autorizzazione nella legge di delega, sostituisce il meccanismo di nomina commissariale previsto dall'art. 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) - che era più garantista perché basato su designazioni parlamentari e sulla nomina degli amministratori straordinari da parte del Presidente della Repubblica - con una nomina governativa che viola l'autonomia costituzionale della Regione. Inoltre il comma impugnato, secondo la ricorrente, lede il principio di leale collaborazione, perché non prevede un'intesa della Conferenza Stato-Regioni sul commissario da nominare.
2.8.- La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui esso fa riferimento al «mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio» ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, laddove l'art. 120 Cost. «si riferisce soltanto alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, e non anche a generici obiettivi di servizio».
2.9.- La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale stabilisce un regime di decadenza automatica e di interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti. La disposizione è denunciata in primo luogo per contrasto con l'art. 76 Cost., perché commina sanzioni gravissime che la legge di delega prevede soltanto per gli amministratori degli enti locali; in secondo luogo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché, nell'introdurre una sanzione interdittiva nella misura predeterminata e fissa di dieci anni, reca una disciplina dettagliata e autoapplicativa nella materia di potestà legislativa concorrente "coordinamento della finanza pubblica"; in terzo luogo, perché lede la competenza legislativa residuale della Regione in tema di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.
2.10.- Nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con ricorso n. 149 del 2011 dalla Regione Emilia-Romagna, la Regione Molise ha proposto atto di intervento ad adiuvandum - depositato fuori termine il 7 giugno 2012 - chiedendo a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7, nonché dell'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 16, 24, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché ai princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto. La Regione interveniente assume di avere interesse a far valere le predette violazioni, in quanto il proprio Presidente è Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario regionale.
3.- Con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre (ric. n. 150 del 2011), la Provincia autonoma di Trento ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 76, 100, 117 Cost., nonché degli artt. 8, numero 1); 9, numero 10); 16, 47, 49-bis; 54, 79, 80, 81 dello statuto speciale; degli artt. 2 e 4 del citato d.lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 16, 17 e 18 del menzionato d.lgs. n. 268 del 1992; del richiamato d.P.R. n. 305 del 1988; dell'art. 8 del citato d.P.R. n. 526 del 1987, nonché del principio di leale collaborazione.
3.1 - La Provincia di Trento ha denunciato l'illegittimità di tutte le disposizioni censurate per violazione dell'art. 76 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. L'adozione del decreto legislativo in assenza dell'intesa prescritta dall'art. 2, comma 3, della legge di delega n. 42 del 2009, l'omessa indicazione delle «specifiche motivazioni» che hanno impedito il perfezionamento dell'accordo e l'insussistenza del presupposto dell'urgenza indicato dal Governo a giustificazione della propria unilaterale condotta integrerebbero la denunciata violazione, per ragioni analoghe a quelle già indicate supra, al punto 1.1., con riferimento al ricorso n. 148 del 2011, promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige.
3.2 - La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità dell'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, osservando che dall'accoglimento di tale questione deriverebbe la non applicazione alla ricorrente dell'intero d.lgs. n. 149 del 2011. La questione è proposta in riferimento ai medesimi parametri (art. 76 Cost., artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto; art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) e sulla base delle medesime argomentazioni indicate supra, al punto 1.2., con riferimento al ricorso n. 148 del 2011 proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.
3.3 - La Provincia di Trento ha impugnato gli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, rispettivamente dedicati alla Relazione di fine legislatura regionale e alla Relazione di fine mandato provinciale e comunale, assumendo che essi violino le competenze ad essa statutariamente attribuite in materia di «vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali» (art. 54, numero 5), coordinamento degli enti locali con riguardo agli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alla vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (art. 79, comma 3, e art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988); finanza locale (art. 80); bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti della Provincia (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992), organizzazione interna della Provincia (art. 8, numero 1, dello statuto o, se ritenuto più favorevole, art. 117, quarto comma, Cost., nonché art. 47 dello statuto per i rapporti fra organi politici); finanza comunale (art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992). Le doglianze sono argomentate in termini del tutto analoghi a quelli già illustrati supra, al punto 1.3., con riferimento al ricorso n. 148 del 2011 promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige.
In relazione al coordinamento della finanza nel settore sanitario (art. 117, terzo comma, Cost.), la Provincia di Trento ricorda che essa, ai sensi dell'art. 34, comma 3, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), provvede al finanziamento del servizio sanitario nazionale nel rispettivo territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e ciò dovrebbe escludere che lo Stato abbia titolo per dettare in tale materia norme di coordinamento finanziario.
La ricorrente ha impugnato anche il comma 5 dell'art. 1, il quale prevede che lo schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura sia adottato con atto di natura non regolamentare (comma 5). La previsione, secondo la Provincia ricorrente, viola il divieto - desumibile dal comma 6 dell'art. 117 Cost. e dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - di far ricorso a fonti secondarie nelle materie regionali, e comunque, qualora l'atto si consideri amministrativo e non normativo, il divieto di attribuzione di funzioni amministrative ad organi statali, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Gli artt. 1, comma 2, e 4, comma 2, sono censurati infine nella parte in cui prevedono una forma di controllo da parte del Tavolo tecnico perché introducono una forma di controllo non prevista nello statuto e nelle relative norme di attuazione e in particolare negli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 (per quanto riguarda l'art. 1, comma 2) nonché negli artt. 79, comma 3, dello statuto e 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 (per quanto riguarda l'art. 4, comma 2).
3.4.- La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011. La censura è formulata in termini identici a quella prospettata nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.2).
3.5.- La medesima ricorrente ha impugnato il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, per contrasto con l'art. 76 Cost. La censura è formulata in termini identici a quella prospettata nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.3).
3.6.- La Provincia di Trento ha impugnato pure l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui collega la sanzione dello scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta al verificarsi della fattispecie di grave dissesto finanziario, in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sulla base dei medesimi argomenti già illustrati nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.5).
3.7.- La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione, rimosso ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, sia «incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di dieci anni» e aggiunge che per lo stesso periodo, lo stesso Presidente non può «essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea».
In via preliminare la ricorrente lamenta la violazione delle norme statutarie e costituzionali che attribuiscono alla Provincia la competenza concorrente in materia sanitaria (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001) organizzativa e finanziaria (artt. 8, numero 1, e 69), ed escludono l'applicazione alla Provincia delle norme di coordinamento finanziario relative alle Regioni ordinarie (art. 79 statuto). Inoltre la Provincia trentina osserva che la disposizione censurata assume quale suo presupposto la disciplina sui piani di rientro sanitario, disciplina alla quale la Provincia è estranea, in quanto sostiene la spesa sanitaria con risorse poste a carico del proprio bilancio.
Per i profili di merito, la censura è formulata in termini identici a quella prospettata nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.6).
3.8.- La Provincia di Trento ha impugnato l'art. 2, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 149 del 2011 in riferimento agli stessi parametri e per gli stessi motivi illustrati supra, al punto 1.4., con riguardo al ricorso n. 148 del 2011 promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige.
Le due norme denunciate, secondo la Provincia di Trento, sarebbero comunque illegittime, per la parte in cui si applicano al settore sanitario, perché la sanità è posta interamente a carico del bilancio provinciale e ciò esclude che nei suoi confronti trovi applicazione la disciplina sui rientri dal deficit sanitario che costituisce la premessa delle norme censurate.
3.9.- La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale stabilisce un regime di decadenza automatica e di interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti. La ricorrente deduce il contrasto della disposizione impugnata: a) con l'art. 76 Cost., perché commina sanzioni gravissime, previste nella legge di delega n. 42 del 2009 soltanto per gli amministratori degli enti locali; b) con l'art. 117, terzo comma, Cost. e l'art. 79 dello statuto, perché, nell'introdurre una sanzione interdittiva nella misura predeterminata e fissa di dieci anni, reca una disciplina dettagliata nella materia di potestà legislativa concorrente "coordinamento della finanza pubblica"; con l'art. 8, numero 1), dello statuto - o con l'art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole - perché gli evocati parametri attribuiscono alla Provincia la potestà legislativa esclusiva in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale.
La medesima disposizione, per la sola parte in cui si applica al settore sanitario, è censurata per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sul rilievo che lo Stato non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento in tale materia, dato che la sanità è posta interamente a carico del bilancio della Provincia ricorrente e ciò esclude che trovi applicazione nei suoi confronti la disciplina sui rientri dal deficit sanitario (art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009) che costituisce la premessa delle norme censurate.
3.10.- La Provincia di Trento ha impugnato il già citato art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, per ragioni analoghe a quelle sopra illustrate, al punto 1.5., con riguardo al ricorso n. 148 del 2011, promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige. Inoltre la ricorrente deduce il contrasto con l'art. 79, comma 3, dello statuto - unitamente agli artt. 54, numero 5), e 80 dello statuto e all'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 - che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano «funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti ed organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali, alle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria» e stabilisce che le province «vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica» da parte degli enti ed organismi predetti ed «esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti».
3.11.- La Provincia di Trento ha impugnato l'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 per motivi analoghi a quelli già illustrati supra, al punto 1.6, con riguardo al ricorso n. 148 del 2011, proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.
Inoltre, nell'ipotesi, prospettata in via subordinata, che il già richiamato art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 prevalga sul censurato art. 6 e che renda l'intero decreto legislativo n. 149 direttamente applicabile alle autonomie speciali, la Provincia di Trento deduce che la norma impugnata contrasta con l'art. 80 dello statuto, secondo cui spetta alla Provincia la competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale, perché essa pone precetti dettagliati e autoapplicativi in una materia di competenza primaria provinciale.
La ricorrente lamenta inoltre che l'articolo impugnato interferisce illegittimamente con la disciplina delle elezioni provinciali - e quindi con gli artt. 8, numero 1 (o 117, quarto comma, Cost. se ritenuto più favorevole), e 47 dello statuto - perché l'incandidabilità non è da esso collegata alla commissione di reati e pertanto non può rientrare nella competenza statale sull'ordine pubblico.
Quanto, infine, al comma 2 dell'art. 6, esso è censurato per violazione degli artt. 54, numero 5), 79, comma 3, e 80 dello statuto, nonché dell'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, che attribuiscono alla Regione competenze in materia di ordinamento degli enti locali e riconoscono alle Province poteri di vigilanza e di controllo di gestione, perché introduce forme di controllo ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste.
3.12.- La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli stessi parametri e ai medesimi argomenti illustrati supra, al punto 1.7, con riguardo al ricorso n. 148 del 2011, proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.
Il comma 2 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011 è denunciato dalla Provincia ricorrente anche per violazione degli artt. 79, 80 e 81 dello statuto, anche in riferimento alla legge della Provincia autonoma di Trento 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). L'art. 3 di detta legge dispone infatti che «in sede di definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite (...) le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno» e tale accordo non sarebbe stato nella specie siglato. La Provincia di Trento si duole, inoltre, che le lettere c) e d) del predetto comma 2 - le quali vietano all'ente locale inadempiente al patto di stabilità interno di ricorrere all'indebitamento per spese di investimento e di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto - ledono l'art. 17, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 268 del 1992, che attribuisce alla Provincia la competenza a disciplinare «con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale».
4.- La Regione Umbria, con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre (ric. n. 151 del 2011), ha proposto questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7; e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto.
4.1.- Il ricorso ha contenuto identico a quello proposto dalla Regione Emilia-Romagna, già sopra illustrato (punto 2).
5.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale - spedito il 19 novembre 2011 e ricevuto il 22 novembre 2011 - e depositato il 23 novembre 2011 (ric. n. 154 del 2011), la Regione Campania ha promosso, in riferimento agli artt. 120, 122 e 126 Cost. nonché al principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011. In particolare, ad avviso della ricorrente, i commi denunciati si porrebbero in contrasto, rispettivamente, con: a) gli artt. 122 e 126 Cost. ed il principio di ragionevolezza; b) gli artt. 120, secondo comma, e 126, primo comma, Cost.; c) l'art. 122, primo comma, Cost.
5.1.- Il denunciato comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 disciplina le conseguenze del verificarsi della fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, delle Regioni assoggettate a piano di rientro ai sensi dell'art. 2, comma 77, della citata legge n. 191 del 2009, come definita dal comma 1 dello stesso art. 2 (secondo cui: «La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68»).
Il comma impugnato, censurato, in dichiarato riferimento agli artt. 122 e 126 Cost. ed al principio di ragionevolezza, «nella parte in cui prevede che il grave dissesto finanziario - come definito dal comma 1 - determina lo scioglimento degli organi regionali», stabilisce che: «Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato».
La Regione ricorrente afferma che tale comma víola gli artt. 122 e 126 Cost.
Ad avviso della Regione, il comma denunciato víola anzitutto l'art. 126 Cost. sotto due distinti profili. In primo luogo, perché fa riferimento ad un'ipotesi di responsabilità politica del Presidente della Giunta non contemplata da detto parametro costituzionale, che prevede, quale unica ipotesi di responsabilità politica del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale diretto, quella che lega tale organo, in via esclusiva, al Consiglio regionale, e, quindi, agli elettori; responsabilità che è connessa al rapporto fiduciario tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale e che può essere fatta valere a mezzo della mozione di sfiducia approvata dallo stesso Consiglio regionale ai sensi dell'art. 126, terzo comma, Cost. In secondo luogo, perché, sovrapponendo in un'unica figura di incerta portata una ipotesi di grave violazione di legge ai sensi del primo comma dell'art. 126 Cost., ed una costituzionalmente inedita ipotesi di responsabilità politica diversa da quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 126 Cost., crea un tertium genus di causa di scioglimento degli organi regionali, non previsto dall'art. 126 Cost. e quindi in contrasto con esso.
La stessa Regione Campania denuncia poi il contrasto dell'impugnato comma 2 con il principio di ragionevolezza sotto quattro distinti profili. Anzitutto, perché, ai fini della responsabilità del Presidente pro-tempore della Giunta, non tiene conto né del fatto che egli "eredita" il dissesto delle precedenti gestioni, del cui disavanzo non è previsto lo «scorporo», né dei miglioramenti dallo stesso conseguiti nella riduzione del disavanzo, i quali, al contrario, gli vengono addebitati come inadempimenti parziali. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, la disposizione denunciata si pone in palese contraddizione con il principio di proporzionalità, perché, col configurare la grave violazione di legge nel caso in cui il Presidente della Giunta, nominato commissario ad acta ai sensi dell'art. 2, commi 79 e 83, della legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto in tutto «o in parte» all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, da esso derivanti (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 149 del 2011), consente che anche un parziale inadempimento, pur se minimo, possa determinare lo scioglimento degli organi regionali. La ricorrente afferma infine l'irragionevolezza del comma impugnato in quanto esso riferisce la responsabilità del grave dissesto finanziario al solo Presidente della giunta regionale, a prescindere, peraltro, dalla forma di governo delle singole Regioni prevista dagli statuti e dalle leggi statutarie.
Il comma denunciato contrasterebbe con gli invocati parametri degli artt. 122 e 126 Cost. perché non prevede alcun meccanismo di preavviso che consenta alle Regioni di evitare di incorrere nelle sanzioni da esso previste. Carenza tanto più notevole alla luce del dettato dell'art. 120 Cost. e della norma di attuazione dello stesso di cui all'art. 8 della legge n. 131 del 2003, la quale prevede che, nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che solo decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari.
La ricorrente denuncia infine il contrasto dell'impugnato comma 2 con gli invocati artt. 122 e 126 Cost. anche sotto il profilo che detto comma non precisa la natura, le modalità ed i limiti dell'accertamento, da parte della Corte dei conti, della sussistenza della fattispecie di grave dissesto finanziario e della sua riconduzione alla responsabilità del Presidente della Giunta regionale - in particolare, la norma impugnata difetta di qualsiasi indicazione in ordine sia alla natura giurisdizionale o di controllo dell'accertamento operato dalla Corte sia alla necessità di un «accertamento definitivo di secondo grado (che in sede di controllo andrebbe peraltro individuato!)» - con il conseguente svuotamento del contenuto «astrattamente garantistico» del procedimento, «derivante dalla sua somiglianza al modello costituito dall'art. 126, comma 1, Cost.».
5.2.- La ricorrente impugna poi il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 per violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione, rimosso ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, sia «incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di dieci anni» e aggiunge che per lo stesso periodo lo stesso Presidente non può «essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea».
La Regione Campania afferma anzitutto la non riconducibilità dell'incandidabilità prevista dall'impugnato comma 3 ad un caso di indegnità morale ai sensi dell'art. 48, quarto comma, Cost., tenuto conto che essa limita il diritto di elettorato passivo e non quello di elettorato attivo.
La stessa Regione sottolinea poi che l'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), riserva allo Stato la competenza in materia di incandidabilità di «coloro che hanno riportato sentenza di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione» (ipotesi disciplinate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»), riserva la cui ratio è stata individuata dalla Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992) nella volontà di costruire una difesa dello Stato contro l'aggravarsi della criminalità organizzata e dell'infiltrazione di suoi esponenti negli organi elettivi. In assenza, nella specie, di una tale ratio, e ricorrendo invece quella di sanzionare il Presidente della Giunta in conseguenza dell'adozione di atti di natura politica, la ricorrente afferma che «si può dubitare» che la norma censurata rispetti «la regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità» della limitazione imposta al diritto di elettorato passivo (è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996, emessa in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost.).
La ricorrente deduce il contrasto della disposizione impugnata con l'art. 122, primo comma, Cost. perché essa «è collocata fuori dall'apposita sedes materiae» costituita dalla legge quadro n. 165 del 2004, la quale, come precisato dal suo art. 1, «stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti [...] i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale [...]» (ricomprendendo tra questi anche cause di ineleggibilità non rimuovibili dall'interessato come le incandidabilità di cui all'alinea del comma 1 dell'art. 2 e la non rieleggibilità immediata del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto allo scadere del secondo mandato consecutivo di cui al comma 1, lettera f).
In proposito, la ricorrente precisa che se è dubbio che il legislatore ordinario possa vincolare il legislatore futuro al rispetto del principio di organicità della disciplina di una data materia (è citato l'art. 183, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), certamente tale dubbio non sussiste nel caso in cui il vincolo sia imposto da una norma gerarchicamente superiore (sono citati, quali esempi di un siffatto vincolo, l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'art. 44, commi 3 e 4, dello statuto della Regione Toscana). La ricorrente evidenzia infine che se è vero che, in base all'art. 1, comma 3, della legge n. 131 del 2003, nelle materie di competenza concorrente il legislatore statale è sottratto al vincolo di organicità, è però vero che, alla luce dell'art. 1, comma 4, della medesima legge, le materie di competenza concorrente sono da intendere, nella specie, come solo quelle previste dall'art. 117, quarto comma, Cost.
5.3.- La Regione Campania impugna infine il comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, a norma del quale: «Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili».
La Regione ricorrente afferma che tale comma víola gli artt. 120, secondo comma, e 126, primo comma, Cost.
Secondo la Regione, il comma denunciato contrasta anzitutto con l'art. 126, primo comma, Cost., perché rimette all'esclusiva decisione del Consiglio dei ministri la nomina del commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale senza prevedere alcuna forma procedimentale idonea a garantire il coinvolgimento dell'ente territoriale interessato e, quindi, il rispetto della sua autonomia costituzionale a fronte di un intervento statale altamente limitativo della stessa. Ad avviso della ricorrente, se per lo scioglimento del Consiglio regionale e per la rimozione del Presidente della Giunta l'art. 126, primo comma, Cost. ha previsto la forma del decreto motivato del Presidente della Repubblica ed il parere obbligatorio della Commissione bicamerale per le questioni regionali, tali garanzie - «voto della Commissione bilaterale e intervento del Presidente della Repubblica» - sarebbero tanto più irrinunciabili, e dovrebbero ricorrere, quando si provvede all'individuazione del soggetto chiamato a sostituire l'organo regionale rimosso e, quindi, ad esercitare le competenze ad esso attribuite a livello costituzionale. La nomina dello stesso dovrebbe, perciò, essere contestuale alla rimozione del Presidente della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio regionale ed essere assistita dalle medesime garanzie. A sostegno dei propri assunti, la ricorrente menziona le sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 240 del 2004.
Il comma censurato violerebbe poi gli invocati artt. 126, primo comma, e 120, primo comma, Cost., perché affida al commissario ad acta l'esercizio della generalità delle competenze del Presidente della Giunta regionale, quale organo rappresentativo e di governo della Regione - competenze definite solo genericamente in relazione all'«ordinaria amministrazione» ed agli «atti improrogabili» - invece di limitare i suoi poteri a singole attività specificamente individuate, come imposto dalla stessa giurisprudenza costituzionale in tema di sostituzione di un commissario ad acta ad organi delle Regioni (è citata la sentenza n. 165 del 2011).
L'impugnato comma 5 violerebbe infine l'art. 126, primo comma, Cost., anche perché non stabilisce alcun termine entro il quale debbono essere celebrate le elezioni per il rinnovo degli organi regionali sciolti o rimossi (né indica l'organo che dovrebbe indirle), con la conseguenza della mancanza di qualunque limite temporale della sostituzione del Presidente della Giunta da parte del commissario ad acta e dell'illegittimo protrarsi sine die della compressione dell'autonomia regionale. La ricorrente sottolinea che l'esigenza di una disciplina legislativa che consenta il tempestivo rinnovo degli organi regionali è stata affermata dalla stessa Corte costituzionale, con riguardo ad un altro caso di interruzione anomala della legislatura regionale rappresentato dall'annullamento delle elezioni regionali (è citata, al riguardo, la sentenza n. 196 del 2003).
6.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 18 novembre 2011 e depositato il 24 novembre 2011 (ric. n. 156 del 2011), la Regione Lazio ha promosso, in riferimento agli artt. 5, 117, 117, quarto comma, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., «anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost.», all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011. In particolare, ad avviso della ricorrente, tutti gli articoli denunciati violerebbero l'art. 76 Cost. (per contrasto con i commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge di delegazione n. 42 del 2009) e il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost. Quanto alle singole disposizioni impugnate, esse contrasterebbero, rispettivamente, con: a) gli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost.; b) gli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., «anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost.» ed il principio di leale collaborazione; c) 76, 117, quarto comma, e 123 Cost.; d) 117, quarto comma, e 119 Cost.
6.1.- La ricorrente deduce anzitutto la violazione, da parte di tutte le disposizioni impugnate, dell'art. 76 Cost., per contrasto con i commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge di delegazione n. 42 del 2009, e del principio di leale collaborazione (tutelato dalle citate norme interposte); violazioni «che si riflettono sulla sfera di competenza della Regione». La ricorrente sottolinea in proposito che, in base ai citati parametri interposti: a) gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Governo sono trasmessi alle Camere «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata», mentre, in mancanza di detta intesa nel termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), «il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere» nella quale «sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta» (art. 2, comma 3); b) il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, «assicura [...] piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» (art. 2, comma 5).
Secondo la difesa regionale, il Governo avrebbe violato tali vincoli procedurali, posti dalla legge n. 42 del 2009 a tutela del principio di leale collaborazione. Infatti, in mancanza dell'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema del decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha deliberato approvando una relazione carente dell'indicazione delle «specifiche motivazioni» per cui l'intesa non era stata raggiunta. In tale relazione si è infatti limitato ad affermare, «in maniera del tutto apodittica», di dare corso (in mancanza dell'intesa) all'iter del provvedimento in considerazione della conformità di questo alla Costituzione ed in ragione dell'imminente scadenza del termine previsto dalla legge delega per l'adozione del decreto, senza spendere «una sola parola» in merito ai molteplici profili di illegittimità dello schema che erano stati evidenziati dalle Regioni e dalle Province autonome e che avevano impedito il raggiungimento dell'intesa. Da ciò la violazione degli invocati parametri.
6.2.- Venendo alle doglianze relative alle singole disposizioni, la Regione Lazio impugna in primo luogo il già menzionato art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale prescrive alle Regioni la redazione di una relazione di fine legislatura.
Ad avviso della Regione Lazio, l'articolo impugnato introduce una forma di controllo generalizzato del Governo sull'attività della Regione di natura sostanzialmente politica come risulta dal fatto che, per espressa previsione del comma 4, la relazione di fine legislatura contiene la descrizione delle attività, anche normative, svolte dalla Regione durante la «legislatura»; nozione, questa, politica - indicando il periodo di durata effettiva del mandato politico conferito dagli elettori ad una data maggioranza - il riferimento alla quale finisce per caratterizzare, appunto, politicamente, il controllo sull'attività regionale. Ciò determinerebbe, secondo la ricorrente, l'incostituzionalità della disposizione denunciata per violazione dei parametri invocati.
L'art. 123 Cost. sarebbe violato perché l'obbligo di redigere la relazione di fine legislatura attiene all'organizzazione ed al funzionamento della Regione ed incide, quindi, in un àmbito che detto parametro costituzionale riserva allo statuto regionale.
La violazione, infine, dell'art. 117, quarto comma, Cost. deriverebbe dal fatto che il controllo generalizzato del Governo sulla attività regionale introdotto dall'articolo impugnato invade l'àmbito della competenza legislativa regionale residuale nella materia della organizzazione amministrativa (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2003).
6.3.- La Regione Lazio denuncia poi l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011 per contrasto con gli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., «anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost.» e con il principio di leale collaborazione.
Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 2 violerebbe in primo luogo l'art. 126 Cost. il quale rimette in via esclusiva al Presidente della Repubblica («Con decreto motivato del Presidente della Repubblica [...]») di valutare, caso per caso ed ex post, se siano state compiute gravi violazioni di legge (o atti contrari alla Costituzione), ai sensi del citato parametro costituzionale, che legittimano lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Ne deriva che il legislatore, stabilendo - nonostante non avesse «alcun titolo» per farlo - che il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 dell'art. 2 costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost., si è quindi «indebitamente sostituito» al Capo dello Stato, violando così il parametro invocato.
Detta violazione dell'art. 126 Cost., sempre secondo la ricorrente, «si riflette [...] sulla lesione delle competenze [...] garantite in capo al Presidente della Regione e al Consiglio regionale dall'art. 121 Cost., ugualmente leso dalle norme impugnate».
La difesa della Regione afferma inoltre che l'impugnato combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 víola l'art. 126 Cost. anche perché la sanzione della rimozione da esso introdotta a carico del Presidente della Giunta presuppone che questi abbia commesso gravi infrazioni nella qualità di commissario ad acta, mentre l'invocata disposizione costituzionale prevede che detta sanzione della rimozione possa operare solo con riguardo a gravi violazioni di legge commesse dal Presidente della Giunta nella propria qualità di organo politico-istituzionale di vertice della Regione.
Quanto ora esposto evidenzierebbe la lesione anche dell'art. 120 Cost. perché il legislatore statale, con riguardo alla violazione di norme da parte del Presidente della Giunta nell'esercizio delle funzioni amministrative di commissario ad acta, avrebbe dovuto prevedere solo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo e non la sanzione della rimozione.
La normativa denunciata violerebbe infine anche il principio di leale collaborazione, ricavabile dagli artt. 5 e 120 Cost. (la ricorrente cita al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 303 del 2003, n. 282 del 2002, n. 503 del 2000, n. 242 e n. 19 del 1997), perché nel procedimento di accertamento della fattispecie di grave dissesto finanziario non prevede «meccanismi di raccordo e coordinamento» tra lo Stato e le Regioni.
Il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, col prevedere che «Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni», violerebbe l'art. 122 Cost. che riserva in via esclusiva la disciplina dei casi di incandidabilità del Presidente della Giunta alla legge regionale.
L'indicata violazione dell'art. 122 Cost. da parte della disposizione impugnata - sempre secondo la ricorrente - «si riverbera [...] sulla lesione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 123 Cost.» che riserva allo statuto regionale la determinazione della forma di governo e dei princípi fondamentali di organizzazione della Regione.
L'art. 2, comma 3, col prevedere che «Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni» violerebbe, infine, anche l'art. 76 Cost., perché si pone in contrasto con l'art. 17 della legge di delegazione n. 42 del 2009, «che non contempla affatto la sanzione dell'interdizione con riferimento al Presidente della Giunta» (art. 17, comma 1, lettera e). Detta violazione ridonderebbe in lesione delle competenze regionali «per effetto, secondo quanto si è già chiarito, degli articoli 117, comma 4, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost.».
6.4.- La Regione Lazio impugna ancora l'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, «con particolare, riferimento ai commi 1 e 2».
I commi impugnati stabiliscono che: «Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti» (comma 1); «Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo» (comma 2).
Secondo la ricorrente i commi impugnati violano, in primo luogo, l'art. 117, quarto comma, Cost., perché la previsione della decadenza e l'interdizione dalle cariche indicate dei direttori generali e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti, ricade nell'àmbito della competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa. Ciò è confermato - sempre ad avviso della ricorrente - con riguardo specifico agli organi apicali delle aziende sanitarie regionali dalle circostanze che le stesse sono costituite con legge regionale, sono sottoposte al controllo, alla vigilanza ed al potere di indirizzo regionali, i loro bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione che assicura le risorse finanziarie, il loro direttore generale (organo di vertice dell'ente) è nominato dal Presidente della Regione. La stessa Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 233 del 2006) ha, del resto, affermato che le nomine degli organi di vertice e dei componenti di tutti gli organismi appartenenti alla struttura organizzativa della Regione ricadono nella competenza residuale delle Regioni da esercitare nel rispetto di princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati negli statuti ai sensi dell'art. 123 Cost.
Sarebbe parimenti violato, dai due commi censurati, l'art. 123 Cost. atteso che la disciplina da essi dettata va ricondotta «nell'alveo» dei princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati negli statuti e, quindi, alla normativa statutaria, i cui limiti sono costituiti solo da norme chiaramente desumibili dalla Costituzione (sono citate, a quest'ultimo riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 2004 e n. 313 del 2003).
L'impugnato art. 3 violerebbe, infine, anche l'art. 76 Cost. perché si pone in contrasto con l'art. 17 della legge di delegazione n. 42 del 2009 che subordina l'operatività dei meccanismi sanzionatori al verificarsi di «attività» che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali. Infatti, la disposizione censurata prevede che le sanzioni della decadenza e dell'interdizione operino automaticamente in caso di grave dissesto finanziario, a prescindere dalla sussistenza di «attività», cioè di condotte precise e circostanziate imputabili agli organi degli enti.
6.5.- La ricorrente impugna infine l'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (relativo agli anni 2010 e seguenti: comma 4), le Regioni e le Province autonome siano assoggettate alle seguenti misure: a) versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico determinato; b) divieto di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettati nell'ultimo triennio; c) divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi di tale divieto; e) obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Secondo la Regione Lazio la normativa impugnata integra «un vasto e profondo intervento sull'assetto finanziario regionale» che comprime, illegittimamente, l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Né lo Stato potrebbe vantare alcun titolo di competenza in proposito, in particolare, a titolo di determinazione dei princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto che la disciplina denunciata si configura non come di principio ma come «di minuto dettaglio».
La normativa impugnata, nella parte in cui vieta alle Regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, víola anche l'art. 117, quarto comma, Cost., perché invade l'àmbito della competenza legislativa regionale residuale nella materia dell'organizzazione amministrativa e del personale della Regione.
7.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale - spedito il 18 novembre 2011 e ricevuto il 23 novembre 2011 - e depositato il 24 novembre 2011 (ric. n. 157 del 2011), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 di tale decreto, «nella parte in cui non esclude l'applicabilità delle norme recate dal medesimo atto normativo alla Regione ricorrente», per violazione dell'art. 76 Cost. (in relazione agli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009), «con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla stessa» Regione dagli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) ed l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e dalle norme di attuazione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché dagli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di leale collaborazione ricavabile dagli artt. 5 e 120 Cost.
7.1.- La ricorrente deduce anzitutto che l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 víola 1'art. 76 Cost. perché si pone in contrasto con gli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009. Ad avviso della ricorrente, l'impugnato art. 13 contrasta anzitutto con i commi 1 e 3 dell'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009. Con il decreto legislativo impugnato, applicabile alle autonomie differenziate in forza dell'art. 13, lo Stato avrebbe dettato una disciplina unilaterale in tema di meccanismi sanzionatori e premiali, operanti in relazione alla gestione economico-finanziaria delle Regioni e delle Province autonome, che l'invocato art. 27 riservava alla normativa di attuazione degli statuti. Da ciò, secondo la difesa regionale, la violazione sia dell'art. 76 Cost. che dell'art. 48-bis dello statuto speciale valdostano che stabilisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello stesso.
La violazione dell'art. 76 Cost. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2011, consegue al contrasto anche con la norma interposta dell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009, secondo cui: «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Poiché l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato adottato, così come l'intero decreto legislativo, ai sensi degli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009, non applicabili, in base all'invocato art. 1, comma 2, di detta legge di delegazione, alle autonomie speciali, esso, in quanto estende l'applicazione del decreto a tali enti, lede l'art. 76 Cost.
7.1.1.- L'indicata violazione dell'art. 76 Cost. determina e «si riflette», secondo la ricorrente, nella lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione dagli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) ed l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948 e dalle norme di attuazione di cui alla legge n. 690 del 1981, nonché dagli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
7.1.1.1.- Detta lesione deriverebbe, anzitutto, dall'applicazione, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011.
Secondo la ricorrente, detti articoli, con lo stabilire, rispettivamente, l'obbligo di redigere - al fine, tra l'altro, di garantire il coordinamento della finanza pubblica - una relazione di fine legislatura, fissandone i contenuti (la ricorrente richiama, in particolare, quelli di cui alle lettere c, d ed e, del comma 4 dell'art. 1) e prevedendo uno schema tipo adottato dallo Stato, per redazione della stessa (art. 1), e la decadenza automatica e l'interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti in caso di grave dissesto finanziario di cui all'art. 2 del decreto legislativo (art. 3), violano, in primo luogo, gli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera l), dello statuto speciale, i quali attribuiscono alla Regione la potestà legislativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e di «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica». Violazione che sarebbe palese ove si consideri il sopravvenuto venir meno, per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2011, dei limiti, in precedenza operanti in dette materie, dell'armonia con i princípi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e del rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
La citata previsione della decadenza automatica e dell'interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti in caso di grave dissesto finanziario di cui all'art. 2 del decreto legislativo configura, inoltre, una lesione dell'autonomia amministrativa garantita dall'art. 4 dello statuto speciale, che riconosce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 2 e 3 dello stesso statuto.
Gli articoli censurati, disponendo adempimenti connessi anche alla gestione economica e finanziaria del settore sanitario valdostano e degli enti del servizio sanitario regionale e introducendo misure sanzionatorie conseguenti a situazioni di grave dissesto finanziario nel medesimo settore, violerebbero, infine, l'autonomia finanziaria regionale, perché incidono su di un settore interamente posto a carico del bilancio regionale (di tal ché lo Stato non ha titolo a dettare neppure norme di coordinamento; è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009) e ne modificano unilateralmente la disciplina (modificabile, invece, solo con l'accordo della Regione ai sensi degli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale e della legge n. 690 del 1981; è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2010).
7.1.1.2.- La lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione deriverebbe, in secondo luogo, dall'applicazione, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011.
Secondo la ricorrente, detti articoli violano gli artt. 2, comma 1, lettera b), e 4 dello statuto speciale, i quali attribuiscono alla Regione, rispettivamente, la potestà legislativa in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ivi compresa la legislazione elettorale, e l'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia.
7.1.1.3.- La lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione deriverebbe, in terzo luogo, dall'applicazione, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011.
Detta disposizione prevede la possibilità per lo Stato, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di «attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi» (art. 5).
Ad avviso della difesa regionale, detta disposizione viola, in primo luogo, l'art. 2, comma 1, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» alla quale va ricondotta anche la materia dell'ordinamento contabile (è citata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 107 del 1970). Sulla base di tale competenza, alla Regione spetta il potere di regolare la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate.
La medesima disposizione violerebbe, in secondo luogo, l'art. 2, comma 1, lettera b), che riconosce alla Regione la competenza legislativa in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Detta competenza - rispetto alla quale sono venuti meno, per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2011, i limiti, in precedenza operanti, dell'armonia con i princípi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e del rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica - sarebbe violata perché la normativa impugnata riguarda, tra l'altro, anche il controllo sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali e si riflette sui bilanci degli stessi.
In terzo luogo, la disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 3, comma 1, lettera f), dello statuto, che attribuisce alla Valle d'Aosta la potestà legislativa in materia di «finanze regionali e comunali»; norma che, letta «alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., (i quali risultano parimenti lesi dalle disposizioni censurate)», qualificherebbe la competenza legislativa da essa prevista in materia di finanza locale «come non più meramente suppletiva a quella statale». L'autonomia finanziaria spettante alla Regione in virtù di tale parametro statutario consentirebbe allo Stato, secondo la ricorrente, di imporre solo il rispetto dei princípi e delle norme fondamentali in materia di finanza pubblica e non l'applicazione di disposizioni che, come nella specie, definiscono minuziosamente meccanismi sanzionatori e premiali applicabili agli enti territoriali.
La Regione ricorrente afferma infine che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), l'ordinamento finanziario della Regione può essere modificato solo con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello statuto speciale per l'adozione dei decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello statuto medesimo. Ne segue che gli articoli denunciati, modificando unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione e degli enti locali compresi nel suo territorio, viola, infine, anche l'art. 48-bis dello statuto.
7.1.1.4.- La lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione deriverebbe, infine, dall'applicazione, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011.
Detto articolo violerebbe: a) l'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale (secondo cui: «In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione [...]») il quale esclude ogni intervento della legge statale incidente sulla disciplina degli organi della Regione e sulle cause di ineleggibilità a tali organi; b) l'art. 48 dello statuto speciale, che definisce le ipotesi di scioglimento del Consiglio della Valle e di rimozione del Presidente della Regione e disciplina il relativo procedimento, con ciò escludendo qualsiasi deroga o integrazione della relativa disciplina da parte della legge ordinaria dello Stato.
7.2.- La Regione Valle d'Aosta deduce poi che l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, che impone alla Regione l'adattamento a tutte le disposizioni del decreto, víola l'art. 76 Cost. perché contrasta con gli artt. 2, commi 1, 2, lettere z) ed aa), 3 e 5 della legge di delegazione n. 42 del 2009, essendo stato adottato senza rispettare i vincoli procedurali previsti da detta legge e posti a tutela del parimenti violato principio di leale collaborazione (ricavabile dagli artt. 5 e 120 Cost.).
La ricorrente sottolinea in proposito che: a) in base all'art. 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Governo sono trasmessi alle Camere «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata», mentre, in mancanza di detta intesa nel termine di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, «il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere» nella quale «sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta» (art. 2, comma 3); b) in base all'art. 2, comma 5, della stessa legge n. 42 del 2009, il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, «assicura [...] piena collaborazione con le regioni e gli enti locali».
Secondo la difesa regionale, il Governo avrebbe violato tali vincoli procedurali, posti dalla legge n. 42 del 2009 a tutela del principio di leale collaborazione. Infatti, in mancanza dell'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema del decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha deliberato approvando, il 19 maggio 2011, una relazione carente dell'indicazione delle «specifiche motivazioni» per cui l'intesa non era stata raggiunta. In tale relazione si è infatti limitato ad affermare di dare corso (in mancanza dell'intesa) all'iter del provvedimento ritenendolo conforme alla Costituzione ed ai princípi e criteri direttivi della legge n. 42 del 2009 nonché in ragione della necessità di rispettare il termine, di imminente scadenza, per l'esercizio della delega.
Dette generiche affermazioni sarebbero del tutto inidonee ad assolvere l'obbligo motivazionale imposto dalla legge di delegazione, risolvendosi in mere asserzioni di conformità alla Costituzione ed alla legge delega, oltre che in «auto evidenti attestazioni» dell'imminente scadenza dei termini per l'esercizio della delega. Detto obbligo motivazionale, viceversa, proprio perché preordinato ad assicurare il sostanziale inveramento del principio di leale collaborazione, avrebbe richiesto la puntuale disanima delle ragioni che hanno determinato il mancato raggiungimento dell'intesa nonché una articolata individuazione dei profili di difformità emersi tra le posizioni dello Stato e quelle delle altre autonomie territoriali.
La totale mancanza di tali indicazioni si traduce, perciò, nella violazione degli invocati parametri. La difesa regionale osserva, in proposito, che la Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 225 del 2009) ha affermato che la assoluta carenza e genericità della motivazione del Governo costituisce un vizio del procedimento di formazione dell'atto delineato dalla legge di delegazione tale da determinare l'illegittimità costituzionale dello stesso per violazione dell'art. 76 Cost. e del principio di leale collaborazione. Detta violazione degli indicati parametri sarebbe, infine, idonea a tradursi, per quanto indicato al punto 1.1., in una lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione.
8.- Con ricorso notificato il 18 novembre 2011 e depositato il 24 novembre 2011 (ric. n. 159 del 2011), la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, commi 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 76 (per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lettere h, i e z, 17, comma 1, lettere a ed e, e 26, comma 1, lettera a, della legge di delegazione n. 42 del 2009), 117, quarto comma, 121, 123 e 126 Cost.
8.1.- La ricorrente censura anzitutto l'art. 2, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, che prevede l'incandidabilità alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di dieci anni del Presidente rimosso ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2. Ad avviso della Regione Calabria, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 76 Cost. con rifermento alle norme interposte degli artt. 2, comma 2, lettera z), e 17, comma 1, lettera e), della legge di delegazione n. 42 del 2009. La Regione sottolinea che, mentre il citato art. 2, comma 2, lettera z), non prevede misure sanzionatorie del genere di quelle introdotte dalla disposizione censurata, l'art. 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009 fa riferimento alla «individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario di cui all'art. 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
In ordine a tale principio e criterio direttivo della delega, la ricorrente osserva che esso si riferisce: a) agli amministratori responsabili degli enti locali, mentre le Regioni non sono enti locali (sono citate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 289 del 2009 e n. 4 del 2004, nonché l'art. 2 del TUEL); b) alla individuazione dei casi di ineleggibilità, mentre la disposizione censurata ha introdotto casi relativi al diverso istituto dell'incandidabilità (sulla diversità dei due istituti sono citate la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2765 e quanto affermato dalla Corte dei conti, sezioni riunite, «nel giugno 2011»). Poiché, pertanto - e tenuto anche conto che le norme che incidono sul diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione (sono citate, in proposito, le sentenze della Corte costituzionale n. 25 del 2008, n. 306 del 2003, n. 132 del 2001 e n. 141 del 1996) - la sanzione dell'incandidabilità del Presidente della Giunta regionale prevista dal primo periodo del comma 3 dell'art. 2 non trova alcun fondamento nella legge di delegazione per non essere l'indicato principio e criterio direttivo riferibile né alle Regioni né alla sanzione dell'incandidabilità, ne discende la violazione dell'art. 76 Cost.
Parimenti illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost. sarebbe, secondo la Regione Calabria, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 il quale prevede che il Presidente della Giunta rimosso non può essere nominato per dieci anni quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea. In proposito, la ricorrente sottolinea che lo stesso art. 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009 prevede l'individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali «oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici». L'interpretazione testuale e logico-sistematica di tale principio e criterio direttivo evidenzierebbe che lo stesso ha come destinatari i soli amministratori degli enti locali e non può essere riferito a quelli delle Regioni. Da ciò la violazione dell'art. 76 Cost. anche da parte del secondo periodo del comma 3 dell'art. 2.
8.2.- La Regione Calabria censura poi l'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 in riferimento agli artt. 76 (per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lettera z, e 17, comma 1, lettera e, della legge di delegazione n. 42 del 2009), 121 e 126 Cost.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., la ricorrente sottolinea che le citate norme interposte stabiliscono, rispettivamente, che i decreti delegati prevedano: a) «le specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria» (art. 2, comma 2, lettera z); b) «meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione [...].
Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali» (17 comma 1, lettera e). Le misure sanzionatorie previste da detti princípi e criteri direttivi si riferirebbero, secondo la ricorrente, a violazioni commesse dagli organi regionali nell'esercizio di funzioni proprie degli stessi. Ad avviso della Regione Calabria, gli impugnati commi 1 e 2 dell'art. 2, prevedendo lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale nel caso di grave dissesto finanziario, costituente grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost., che si verifica alle condizioni che il Presidente della Giunta regionale sia stato nominato commissario ad acta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 e non abbia adempiuto all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi derivanti dal piano stesso (comma 1, lettera a), che si riscontri, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro (comma 1, lettera b) e che sia stato adottato per due esercizi consecutivi un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF al livello massimo previsto (comma 1, lettera c), collegherebbero dette sanzioni dello scioglimento e della rimozione a violazioni commesse dal Presidente della Giunta nella veste di commissario ad acta, cioè nell'esercizio di funzioni che non sono proprie dell'organo regionale ma di un organo dell'amministrazione dello Stato (sono citate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 123 del 2011, n. 361 e n. 2 del 2010, n. 266 del 2008 e n. 237 del 2007, e le ordinanze n. 92 del 2008 e n. 417 del 2007).
Da ciò la violazione dell'art. 76 Cost.
L'art. 76 Cost. sarebbe altresì violato perché, mentre il menzionato art. 17, comma 1, lettera e), della legge di delegazione n. 42 del 2009 stabilisce che, tra i casi di grave violazione di legge di cui all'art. 126, primo comma, Cost., rientrano le «attività» che abbiano causato grave dissesto alle finanze regionali, i commi censurati - come sottolineato anche nel documento allegato al verbale della Conferenza unificata del 18 maggio 2001 «di presa d'atto della mancata intesa» - ricollegano lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente della Giunta anche a «semplici circostanze omissive, o di carattere oggettivo, come la mancata realizzazione degli obblighi di piano e l'aumento dei tributi per due anni, senza apprezzabili risultati sugli equilibri di bilancio (circostanze che potrebbero derivare anche da una inadeguatezza degli obblighi di piano)».
Parimenti violato sarebbe poi l'art. 126 Cost. Secondo la ricorrente, infatti, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale ai sensi di detto parametro costituzionale richiedono il ricorrere di violazioni commesse da detti organi «nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo (Consiglio, Presidente) di ciascun organo» e non nell'adempimento di obblighi derivanti dall'esercizio di funzioni svolte dal Presidente della Giunta persona fisica «nell'espletamento del ruolo statale di Commissario governativo, ed in ordine ai quali - ad esempio - il Consiglio [...] mantiene la propria competenza legislativa, ma solo entro il perimetro segnato dal Piano di rientro, e senza poter con esso interferire». La stessa norma censurata parla di responsabilità politica del Presidente della Giunta «nel proprio mandato di amministrazione della regione», ma trascura poi di considerare che l'attività di commissario ad acta esula da detto mandato, conferitogli dagli elettori.
Sarebbe infine violato l'art. 121 Cost. Infatti tale norma costituzionale prevede la responsabilità politica del Presidente della Giunta solo «per l'attività di direzione politica della Giunta» e non anche per le attività svolte dal Presidente nella veste di commissario ad acta.
8.3.- La Regione Calabria impugna infine l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 in riferimento agli artt. 76 (per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lettere h, i e z, 17, comma 1, lettera a, e 26, comma 1, lettera a, della legge di delegazione n. 42 del 2009), 117, 121 e 123 Cost.
Quanto alla violazione dell'art. 76 Cost., la ricorrente richiama i seguenti princípi e criteri fissati dalla legge di delega n. 42 del 2009: a) «individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine» (art. 2, comma 2, lettera h); b) «previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni» (art. 2, comma 2, lettera i); c) «previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art. 2, comma 2, lettera z); d) «garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale» (art. 17, comma 1, lettera a); e) «previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi» (art. 26, comma 1, lettera a).
La difesa regionale afferma che il denunciato art. 1 - col prevedere l'obbligo delle Regioni di redigere una relazione di fine legislatura sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, indicandone i tempi ed i contenuti, col demandare ad un atto statale di natura non regolamentare l'adozione di uno schema tipo per la redazione della stessa e con lo stabilire l'obbligo del Presidente della Giunta, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione, di darne notizia sul sito istituzionale dell'ente, motivandone le ragioni - «esuli da tali previsioni [della legge di delegazione], nonché dalle finalità ispiratrici della delega», perché nessuno dei princípi e criteri direttivi indicati (incluso quello dell'art. 17, comma 1, lettera a, «unica previsione astrattamente riconducibile alla norma delegata qui impugnata») «prevede un obbligo di tal fatta, mentre gli obblighi informativi e di trasparenza delle Regioni trovano esplicazione in ben altri obblighi (trasmissione bilanci; pubblicazione bilanci; obbligo di fornire informazioni alle Amministrazioni statali, peraltro previa reciprocità), allo stesso non sovrapponibili».
Da ciò la violazione dell'art. 76 Cost.
Contrasterebbero, in particolare, con l'art. 76 Cost.: a) il comma 6 dell'art. 1, perché la previsione dell'obbligo di dare notizia sul sito dell'ente del mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura, «esula con tutta evidenza dai princípi e dalle finalità della legge delega» (oltre a violare il principio di leale collaborazione); b) il comma 5 dell'art. 1, per «l'impossibilità in radice di demandare ad atto non regolamentare alcunché, per assenza di alcuna norma delegante in tal senso».
L'«estremo dettaglio» della norma censurata contrasterebbe poi sia con l'autonomia statutaria riconosciuta alla Regione dall'art. 123 Cost. sia con l'art. 117, quarto comma, Cost., che attribuisce alla Regione la potestà legislativa residuale in materia di organizzazione interna. In particolare, la violazione di tali parametri costituzionali deriverebbe, secondo la difesa regionale, dal fatto che l'articolo impugnato - con norma, appunto di «estremo dettaglio» - impone che la relazione di fine legislatura, pur se «pare più di "gestione" che politica» e nonostante lo statuto della Regione abbia affermato il principio della separazione tra politica e amministrazione (art. 50, comma 2), sia sottoscritta dal Presidente della Giunta, oltre che obbligatoriamente sottoposta a certificazione da parte degli organi di controllo interno regionale.
9.- Con ricorso notificato il 18 novembre e depositato il successivo 25 novembre (r. ric. n. 161 del 2011) la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, denunciando la violazione degli artt. 76, 100 e 126 Cost.; degli artt. 4, numero 3), 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104, 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 2, 4, 17 e 18 del d.lgs. n. 266 del 1992; del d.P.R. n. 305 del 1988; dell'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché dei princìpi di ragionevolezza e di leale collaborazione.
9.1.- La Provincia ricorrente censura, in via principale, l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui - dopo aver previsto che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo nei confronti degli enti ad autonomia speciale «sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» - dispone l'immediata e diretta applicazione del decreto medesimo qualora, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, non risultino concluse le procedure di cui al menzionato art. 27, e «sino al completamento delle procedure medesime». Si lamenta la violazione dell'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 1, comma 2, della legge di delega n. 42 del 2009, deducendo motivi coincidenti con quelli sopra enunciati in riferimento al ricorso n. 148 del 2011, proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.
L'art. 13 è impugnato, in secondo luogo, per contrasto con l'art. 104 e 107 dello statuto speciale e con il principio di leale collaborazione, sotto un duplice profilo: a) perché modifica unilateralmente il regime finanziario provinciale in mancanza del preventivo accordo con la Provincia ricorrente, richiesto dagli artt. 104 e 107; b) per violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 104 dello statuto, perché la disciplina impugnata è stata adottata nella forma del decreto legge e non nella forma e con le garanzie della legge ordinaria dello Stato, rinforzata dalla previsione di un'intesa con la Regione. Ulteriore profilo di censura consiste, secondo la Provincia ricorrente, nella violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, nel disciplinare i rapporti tra fonti normative statali e provinciali, esclude l'applicazione diretta delle leggi statali nelle materie di competenza provinciale e si limita ad imporre al legislatore provinciale un dovere di adeguamento nei sei mesi successivi alla pubblicazione delle leggi statali.
In via subordinata rispetto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, che dovrebbe comportare la non applicabilità alle Regioni a Statuto speciale di tutte le disposizioni contenute nel decreto impugnato, la ricorrente denuncia gli artt. da 1 a 7 del decreto legislativo medesimo.
9.2.- La Provincia di Bolzano denuncia gli art. 1 e 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, che disciplinano, rispettivamente, la Relazione di fine legislatura regionale e la Relazione di fine mandato provinciale e comunale per violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto. Si osserva al riguardo che detti articoli, in assenza dell'accordo prescritto dagli evocati parametri, pongono regole di dettaglio immediatamente applicabili e incidenti sull'autonomia finanziaria della Provincia. Inoltre le disposizioni denunciate - secondo la ricorrente - invadono illegittimamente la potestà statutariamente attribuita alla Provincia di emanare norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, numero 1); igiene e sanità (art. 9, numero 10); finanza locale (artt. 80 e 81), bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti delle province e degli enti da esse dipendenti (art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992).
I menzionati articoli 1 e 4 sono censurati, infine, per la parte in cui attribuiscono al Tavolo tecnico interistituzionale il potere di verificare la conformità di quanto esposto nella relazione con i dati finanziari in proprio possesso. Se ne deduce il contrasto con l'art. 79 dello statuto, sul rilievo che essi introducono una forma di controllo esterno di natura politico-costituzionale non prevista dall'ordinamento statutario, che risulta così integrato da parte di una fonte subordinata in violazione delle procedure paritetiche previste dal predetto art. 79.
9.3.- L'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 è impugnato dalla Provincia di Bolzano, che lamenta in primo luogo l'illegittima invasione della competenza legislativa primaria - attribuita alla Provincia dagli artt. 47 e 49-bis dello statuto - in materia di forma di governo, in cui sarebbero da ricomprendere anche la determinazione dei casi e delle cause di scioglimento del Consiglio provinciale e di rimozione del Presidente della Provincia. La disposizione censurata, inoltre, modifica, secondo la ricorrente Provincia, i presupposti oggettivi necessari per la rimozione del Presidente della Giunta, perché richiede a tale fine «grave violazione di legge», laddove l'art. 49-bis, comma 7, dello statuto pretende che tali violazioni di legge siano «reiterate». Da ultimo, sarebbe violato anche l'art. 126 Cost., in quanto nell'articolo denunciato «non è definito un obbligo di legge che, qualora violato, comporterebbe le "gravi violazioni di legge" che giustificano lo scioglimento» ai sensi dell'art. 126 Cost. Il dissesto finanziario, si osserva, potrebbe prodursi anche a prescindere da specifiche violazioni di legge, il che costituisce in sé un elemento di irragionevolezza della disciplina impugnata.
Il medesimo art. 2 è censurato anche nel comma 4, che disciplina una forma di potere sostitutivo per contrasto con la normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987. Detta normativa ammette l'esercizio di siffatto potere di sostituzione solamente «in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali» che comporti «inadempimento agli obblighi comunitari» e prevede, comunque, la fissazione di un termine congruo per provvedere, sentita la regione o la provincia interessata e previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. Sarebbero altresì violati l'art. 100 Cost. e gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto.